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Regime patrimoniale dei coniugi, esiste anche il regime della " Comunione convenzionale"
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 12923" data-attributes="member: 4594"><p>La comunione convenzionale</p><p></p><p>Questo particolare regime patrimoniale della famiglia poco conosciuto ha delle interessanti particolarità in seguito riscontrabili : è disciplinato dall'art. 210 del codice civile italiano</p><p></p><p>Con questo si può affermare pertanto che i regimi patrimonale dei coniugi sono 3 : I coniugi possono sciegliere tra il regime di <u>comunione legale </u>e quello di <u>comunione </u><u>convenzionale</u>; o rinunciando all'idea della comunione dovranno scegliere il regime patrimoniale della <u>separazione dei beni.</u></p><p></p><p>Alcuni beni non possono far parte della Comunione Convenzionale: </p><p>-beni di uso strettamente personale </p><p>-beni utilizzati nell'esercizio della professione (tranne quelli utilizzati nella azienda famigliare oggetto di comunione ) </p><p>-i risarcimenti ad indennizzo del danno </p><p>-la pensione percepita per perdita parziale/totale della capacità lavorativa </p><p> </p><p>Particolarità:</p><p>1-La comunione convenzionale implica i beni siano detenuti alla pari (50% cadauno).</p><p>2-La comunione convenzionale soggiace alle stesse norme previste per la comunione Legale.</p><p>3-I coniugi possono farvi rientrare beni personali ricevuti prima del matrimonio </p><p>4-I coniugi possono farvi rientrare i beni ricevuti successivamente per donazione o successione.</p><p></p><p>La comunione convenzionale deve essere stipulata solo per atto pubblico.</p><p></p><p>APPENDICE LEGISLATIVA:--Sezione IV--Della comunione convenzionale-</p><p></p><p>Art. 210. -Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.</p><p>-I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.--I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale---Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale. </p><p></p><p>Art. 211. --Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.</p><p>I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 12923, member: 4594"] La comunione convenzionale Questo particolare regime patrimoniale della famiglia poco conosciuto ha delle interessanti particolarità in seguito riscontrabili : è disciplinato dall'art. 210 del codice civile italiano Con questo si può affermare pertanto che i regimi patrimonale dei coniugi sono 3 : I coniugi possono sciegliere tra il regime di [U]comunione legale [/U]e quello di [U]comunione [/U][U]convenzionale[/U]; o rinunciando all'idea della comunione dovranno scegliere il regime patrimoniale della [U]separazione dei beni.[/U] Alcuni beni non possono far parte della Comunione Convenzionale: -beni di uso strettamente personale -beni utilizzati nell'esercizio della professione (tranne quelli utilizzati nella azienda famigliare oggetto di comunione ) -i risarcimenti ad indennizzo del danno -la pensione percepita per perdita parziale/totale della capacità lavorativa Particolarità: 1-La comunione convenzionale implica i beni siano detenuti alla pari (50% cadauno). 2-La comunione convenzionale soggiace alle stesse norme previste per la comunione Legale. 3-I coniugi possono farvi rientrare beni personali ricevuti prima del matrimonio 4-I coniugi possono farvi rientrare i beni ricevuti successivamente per donazione o successione. La comunione convenzionale deve essere stipulata solo per atto pubblico. APPENDICE LEGISLATIVA:--Sezione IV--Della comunione convenzionale- Art. 210. -Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni. -I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.--I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale---Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale. Art. 211. --Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni. [/QUOTE]
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