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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 157760" data-attributes="member: 15253"><p>La modificazione della norma, che esiste dal 2001, è dell'anno scorso.</p><p>La norma in vigore prevede che "I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione <em>in possesso di almeno dieci unità immobiliari</em>, sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi". Quindi vale anche se le unità immobiliari sono solo dieci.</p><p>Ma il superamento della soglia delle unità immobiliari rileva solo con riferimento al soggetto che provvede, direttamente o tramite intermediari abilitati, alla presentazione del contratto per la sua registrazione.</p><p>Quindi se il suddetto obbligo (di registrazione) sia assolto dalla controparte, che non è a sua volta un soggetto obbligato a registrare per via telematica, la registrazione può avvenire anche con le procedure tradizionali.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 157760, member: 15253"] La modificazione della norma, che esiste dal 2001, è dell'anno scorso. La norma in vigore prevede che "I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione [I]in possesso di almeno dieci unità immobiliari[/I], sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi". Quindi vale anche se le unità immobiliari sono solo dieci. Ma il superamento della soglia delle unità immobiliari rileva solo con riferimento al soggetto che provvede, direttamente o tramite intermediari abilitati, alla presentazione del contratto per la sua registrazione. Quindi se il suddetto obbligo (di registrazione) sia assolto dalla controparte, che non è a sua volta un soggetto obbligato a registrare per via telematica, la registrazione può avvenire anche con le procedure tradizionali. [/QUOTE]
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