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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 355490" data-attributes="member: 15764"><p>Leggi l'articolo completo: <a href="https://giuricivile.it/lastrico-solare-e-terrazze-a-livello-differenze-e-ripartizione-delle-spese-di-riparazione-o-di-ricostruzione/" target="_blank">Lastrico solare e terrazza a livello: Differenze e Ripartizione delle spese</a></p><p>La Suprema Corte ha innanzitutto chiarito la differenza tra lastrico solare e terrazza a livello.</p><p><strong>Il lastrico solare è la superficie piana posta sulla sommità dell’edificio condominiale con la funzione di copertura totale o parziale del medesimo.</strong></p><p>Quando ha solo funzione di copertura, il lastrico è assimilabile al tetto e costituisce, a tutti gli effetti, un bene condominiale ex art. 1117 c.c..</p><p>Al contrario, <strong>qualora il lastrico sia calpestabile e vi sia consentito l’affaccio, si tratterà più propriamente di un terrazzo a livello.</strong></p><p></p><p>Ora dalla descrizione non è chiaro se solo una parte della terrazza del primo piano funge da copertura ad una parte dell'appartamento sottostante; per cui la suddivisione 1/3-2/3 si applicherà solo alla parte di terrazza che funge da copertura a livello. </p><p>Oppure se la terrazza funge da copertura anche alla parte seminterrata; se fosse così la suddivisione delle spese di rifacimento della guaina dell'intera terrazza a livello sarebbe 1/3-2/3.</p><p>Se la copertura della terrazza a livello fosse parziale le spese per l'impermeabilizzazione della parte non coprente saranno a totale carico del proprietario della terrazza.</p><p>Per quanto riguarda la pavimentazione della terrazza a livello, se questa viene ritenuta essenziale ai fini della tenuta idraulica della terrazza medesima, la spesa va ripartita 1/3 proprietario-2/3 chi sta coperto. Ma se è una volontà del proprietario della terrazza per questioni estetiche o di moda, le spese inerenti questa sostituzione sono completamente a carico del proprietario della terrazza medesima.</p><p>Che poi il proprietario usi l'appartamento pochi giorni l'anno o tutto l'anno questo è ininfluente ai fini della determinazione della necessità della spesa.</p><p>In ogni caso, la praticabilità dei lastrici solari o delle terrazze a livello è dato dalla presenza di un parapetto che perimetra i lati verso il vuoto che sia alto almeno 1,00 m; la piastrellatura non è necessaria se si usano le guaine ardesiate; rotoli di guaine impermeabili che da un lato hanno applicato delle scagliette di ardesia, le quali conferiscono una certa resistenza all'usura per camminamento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 355490, member: 15764"] Leggi l'articolo completo: [URL="https://giuricivile.it/lastrico-solare-e-terrazze-a-livello-differenze-e-ripartizione-delle-spese-di-riparazione-o-di-ricostruzione/"]Lastrico solare e terrazza a livello: Differenze e Ripartizione delle spese[/URL] La Suprema Corte ha innanzitutto chiarito la differenza tra lastrico solare e terrazza a livello. [B]Il lastrico solare è la superficie piana posta sulla sommità dell’edificio condominiale con la funzione di copertura totale o parziale del medesimo.[/B] Quando ha solo funzione di copertura, il lastrico è assimilabile al tetto e costituisce, a tutti gli effetti, un bene condominiale ex art. 1117 c.c.. Al contrario, [B]qualora il lastrico sia calpestabile e vi sia consentito l’affaccio, si tratterà più propriamente di un terrazzo a livello.[/B] Ora dalla descrizione non è chiaro se solo una parte della terrazza del primo piano funge da copertura ad una parte dell'appartamento sottostante; per cui la suddivisione 1/3-2/3 si applicherà solo alla parte di terrazza che funge da copertura a livello. Oppure se la terrazza funge da copertura anche alla parte seminterrata; se fosse così la suddivisione delle spese di rifacimento della guaina dell'intera terrazza a livello sarebbe 1/3-2/3. Se la copertura della terrazza a livello fosse parziale le spese per l'impermeabilizzazione della parte non coprente saranno a totale carico del proprietario della terrazza. Per quanto riguarda la pavimentazione della terrazza a livello, se questa viene ritenuta essenziale ai fini della tenuta idraulica della terrazza medesima, la spesa va ripartita 1/3 proprietario-2/3 chi sta coperto. Ma se è una volontà del proprietario della terrazza per questioni estetiche o di moda, le spese inerenti questa sostituzione sono completamente a carico del proprietario della terrazza medesima. Che poi il proprietario usi l'appartamento pochi giorni l'anno o tutto l'anno questo è ininfluente ai fini della determinazione della necessità della spesa. In ogni caso, la praticabilità dei lastrici solari o delle terrazze a livello è dato dalla presenza di un parapetto che perimetra i lati verso il vuoto che sia alto almeno 1,00 m; la piastrellatura non è necessaria se si usano le guaine ardesiate; rotoli di guaine impermeabili che da un lato hanno applicato delle scagliette di ardesia, le quali conferiscono una certa resistenza all'usura per camminamento. [/QUOTE]
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