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<blockquote data-quote="Antonio Abiuso" data-source="post: 318624" data-attributes="member: 54435"><p>Ci sono due principi d'estrazione normativa che fanno ritenere illegittimo il rifiuto opposto dal venditore a ricevere il pagamento mediante tale tipo di bonifico. Precisamente si devono considerare: </p><p>da un lato l'art.1175 cod.civ. che impone al creditore di comportarsi correttamente per favorire alla controparte (debitore) l'agevole assolvimento della sua prestazione (pagamento);</p><p>dall'altro lato, l'obbligo imposto dalla Legge (L. n.197/91) di non effettuare pagamenti in denaro contante quando l'importo è superiore ad € 12.500,00.</p><p>Su tali presupposti una diffida formale al venditore di recepire la somma bonificata, contestandogli al riguardo la "mora accipiendi" con riserva d'azione di danno ci può stare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonio Abiuso, post: 318624, member: 54435"] Ci sono due principi d'estrazione normativa che fanno ritenere illegittimo il rifiuto opposto dal venditore a ricevere il pagamento mediante tale tipo di bonifico. Precisamente si devono considerare: da un lato l'art.1175 cod.civ. che impone al creditore di comportarsi correttamente per favorire alla controparte (debitore) l'agevole assolvimento della sua prestazione (pagamento); dall'altro lato, l'obbligo imposto dalla Legge (L. n.197/91) di non effettuare pagamenti in denaro contante quando l'importo è superiore ad € 12.500,00. Su tali presupposti una diffida formale al venditore di recepire la somma bonificata, contestandogli al riguardo la "mora accipiendi" con riserva d'azione di danno ci può stare. [/QUOTE]
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