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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 183031" data-attributes="member: 4594"><p>Premessa : trattasi di bene "<u> significativo : (</u><strong>a</strong>scensori e montacarichi;infissi interni ed esterni;caldaie;videocitofoni;apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;sanitari e rubinetteria da bagno; <strong><span style="color: #0000b3">impianti di sicurezza.)</span></strong></p><p><strong><strong>SINTESI : Se nell'intervento di recupero vengono impiegati i suddetti beni</strong>,il valore di essi può essere fatturato <span style="color: #0000b3">al 10% soltanto fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione</span> relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei beni significativi.</strong></p><p><strong></strong></p><p></p><p><strong><u>Su istanza il contribuente ha diritto all'applicazione dell' IVA al 10% ed di una parte al 22% ( se il materiale supera la prestazione) </u></strong></p><p>Ai beni significativi è applicata l'aliquota ridotta solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni medesimi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore della materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10%. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 22%. In altre parole, il bene significativo fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente all' aliquota del 10% per cento se il valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione. La fattura emessa dal'esecutore dei lavori dovrà esporre distintamente il corrispettivo del servizio al netto del valore dei beni significativi, l'imponibile soggetto al 10% relativo al bene e l'eventuale imponibile soggetto al 22%.</p><p></p><p>Esempio : impianto costo 1500, Mano d'opera 1000:</p><p></p><p>IVA a 10 % su materiale fino al val. della prestaz. euro 1000x 10%</p><p>IVA 10 % su prestazione fino a tale importo euro 1000x 10%</p><p>IVA 22 % su MATERIALE per la parte eccedente : euro : 500 al 22%</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 183031, member: 4594"] Premessa : trattasi di bene "[U] significativo : ([/U][B]a[/B]scensori e montacarichi;infissi interni ed esterni;caldaie;videocitofoni;apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;sanitari e rubinetteria da bagno; [B][COLOR=#0000b3]impianti di sicurezza.)[/COLOR] [B]SINTESI : Se nell'intervento di recupero vengono impiegati i suddetti beni[/B],il valore di essi può essere fatturato [COLOR=#0000b3]al 10% soltanto fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione[/COLOR] relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei beni significativi. [/B] [B][U]Su istanza il contribuente ha diritto all'applicazione dell' IVA al 10% ed di una parte al 22% ( se il materiale supera la prestazione) [/U][/B] Ai beni significativi è applicata l'aliquota ridotta solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni medesimi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore della materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10%. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 22%. In altre parole, il bene significativo fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente all' aliquota del 10% per cento se il valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione. La fattura emessa dal'esecutore dei lavori dovrà esporre distintamente il corrispettivo del servizio al netto del valore dei beni significativi, l'imponibile soggetto al 10% relativo al bene e l'eventuale imponibile soggetto al 22%. Esempio : impianto costo 1500, Mano d'opera 1000: IVA a 10 % su materiale fino al val. della prestaz. euro 1000x 10% IVA 10 % su prestazione fino a tale importo euro 1000x 10% IVA 22 % su MATERIALE per la parte eccedente : euro : 500 al 22% [/QUOTE]
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