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Rinuncia all'eredità in presenza di un minore
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Testo
<blockquote data-quote="Antonio Abiuso" data-source="post: 323290" data-attributes="member: 54435"><p>Dunque: uno dei tre comproprietari è defunto; il chiamato alla successione per la quota è (solo?) un figlio, la cui rinuncia si riflette sul suo figlio minore a sua volta perciò chiamato all'eredità. Su tali presupposti, siccome il padre non può per legge (art.320 c.c.) esprimere accettazione o rinuncia per conto del figlio, deve quindi rivolgersi al giudice tutelare per la nomina del tutore nella persona designatagli dal padre e che viene così disposta dopo aver sentito pure il minore se ultra sedicenne (art.348 c.c.).</p><p>Il tutore dovrà quindi venire autorizzato all'inventario dei beni destinati al minore che, come tale, obbligatoriamente ne beneficia ai fini della conseguente accettazione o rinuncia dell'eredità (dietro ovviamente il placet in un senso o nell'altro del giudice).</p><p>Una pratica del genere richiede comunque d'essere seguita da un legale di fiducia.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonio Abiuso, post: 323290, member: 54435"] Dunque: uno dei tre comproprietari è defunto; il chiamato alla successione per la quota è (solo?) un figlio, la cui rinuncia si riflette sul suo figlio minore a sua volta perciò chiamato all'eredità. Su tali presupposti, siccome il padre non può per legge (art.320 c.c.) esprimere accettazione o rinuncia per conto del figlio, deve quindi rivolgersi al giudice tutelare per la nomina del tutore nella persona designatagli dal padre e che viene così disposta dopo aver sentito pure il minore se ultra sedicenne (art.348 c.c.). Il tutore dovrà quindi venire autorizzato all'inventario dei beni destinati al minore che, come tale, obbligatoriamente ne beneficia ai fini della conseguente accettazione o rinuncia dell'eredità (dietro ovviamente il placet in un senso o nell'altro del giudice). Una pratica del genere richiede comunque d'essere seguita da un legale di fiducia. [/QUOTE]
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