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Testo
<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 456140" data-attributes="member: 46111"><p><strong>Art. 1495.</strong></p><p><strong>Termini e condizioni per l'azione.</strong></p><p></p><p>Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.</p><p></p><p>La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.</p><p></p><p>L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.</p><p></p><p>Vale poi la solita regola del "verba volant..."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 456140, member: 46111"] [B]Art. 1495. Termini e condizioni per l'azione.[/B] Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna. Vale poi la solita regola del "verba volant..." [/QUOTE]
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