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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
IMU, TARES, ICI, INVIM, IRPEF ed IVA
Scaduto il 16 Dicembre il versamento a saldo dell'ICI 2009
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<blockquote data-quote="Il Custode" data-source="post: 6776" data-attributes="member: 2871"><p><span style="font-size: 26px">Riduzioni e detrazioni</span></p><p></p><p>L’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 contiene le disposizioni relative alle riduzioni e detrazioni che sono applicabili ai fabbricati; tra queste:</p><p>- detrazione per l’abitazione principale e pertinenze;</p><p>- riduzione dell’imposta su fabbricati inagibili o inutilizzabili.</p><p>Abitazione principale e pertinenze</p><p>È esclusa dall’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.</p><p>Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.</p><p>Le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale per l’esenzione sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:</p><p>a) art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p><p>b) art. 59, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.</p><p>È in ogni caso necessario che il Comune nel proprio regolamento o deliberazione abbia espresso la volontà di effettuare l’assimilazione all’abitazione principale anche mediante l’applicazione:</p><p>- della medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in istituti di ricovero, di cui alla suddetta lettera a);</p><p>- della medesima aliquota e/o detrazione per i casi di abitazioni concesse in uso gratuito, di cui alla suddetta lettera b).</p><p>Dall’imposta dovuta per gli immobili prima casa di categoria catastale A1, A8 e A9 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 (salvo maggior importo deliberato dal Comune) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p><p>Nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p><p>Fabbricati inagibili o inutilizzabili</p><p>Un immobile si dichiara inagibile o inabitabile quando:</p><p>- o vi è un accertamento da parte dell’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che lo attesti;</p><p>- o il contribuente presenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al comune in cui è situato l’immobile.</p><p>Per i fabbricati dichiarati inagibili o inutilizzabili, e di fatto non utilizzati, l’imposta è ridotta del 50%. Nel caso in cui l’inagibilità non sia relativa a tutto l’anno, ma ad esempio sia causata da un evento sismico avvenuto durante l’anno, la riduzione si applica in proporzione al periodo in cui l’immobile è stato inagibile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Il Custode, post: 6776, member: 2871"] [size=7]Riduzioni e detrazioni[/size] L’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 contiene le disposizioni relative alle riduzioni e detrazioni che sono applicabili ai fabbricati; tra queste: - detrazione per l’abitazione principale e pertinenze; - riduzione dell’imposta su fabbricati inagibili o inutilizzabili. Abitazione principale e pertinenze È esclusa dall’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale per l’esenzione sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da: a) art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) art. 59, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. È in ogni caso necessario che il Comune nel proprio regolamento o deliberazione abbia espresso la volontà di effettuare l’assimilazione all’abitazione principale anche mediante l’applicazione: - della medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in istituti di ricovero, di cui alla suddetta lettera a); - della medesima aliquota e/o detrazione per i casi di abitazioni concesse in uso gratuito, di cui alla suddetta lettera b). Dall’imposta dovuta per gli immobili prima casa di categoria catastale A1, A8 e A9 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 (salvo maggior importo deliberato dal Comune) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Fabbricati inagibili o inutilizzabili Un immobile si dichiara inagibile o inabitabile quando: - o vi è un accertamento da parte dell’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che lo attesti; - o il contribuente presenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al comune in cui è situato l’immobile. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inutilizzabili, e di fatto non utilizzati, l’imposta è ridotta del 50%. Nel caso in cui l’inagibilità non sia relativa a tutto l’anno, ma ad esempio sia causata da un evento sismico avvenuto durante l’anno, la riduzione si applica in proporzione al periodo in cui l’immobile è stato inagibile. [/QUOTE]
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