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Sentenza nr. 6 del 23.1.2014 Corte costituzionale.
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Testo
<blockquote data-quote="micheledalonzo" data-source="post: 174511" data-attributes="member: 18269"><p>La corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all’art. 44,</p><p>comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti ’imposta di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero in base al valore determinato della rendita catastale.</p><p>Quesito: Chi ha comprato casa nel 2010 da un'asta giudiziaria, che ha formalmente chiesto al Curatore e al Giudice Esecutore della vendita il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sulla base della rendita catastale e non del prezzo di aggiudicazione e che gli è stata negata; che ha dovuto pagare le imposte sul prezzo di aggiudicazione, dopo questa sentenza può chiedere che gli venga riconosciuto tale diritto e riavere quanto di più versato? Se sì, quali passi compiere?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="micheledalonzo, post: 174511, member: 18269"] La corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all’art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti ’imposta di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero in base al valore determinato della rendita catastale. Quesito: Chi ha comprato casa nel 2010 da un'asta giudiziaria, che ha formalmente chiesto al Curatore e al Giudice Esecutore della vendita il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sulla base della rendita catastale e non del prezzo di aggiudicazione e che gli è stata negata; che ha dovuto pagare le imposte sul prezzo di aggiudicazione, dopo questa sentenza può chiedere che gli venga riconosciuto tale diritto e riavere quanto di più versato? Se sì, quali passi compiere? [/QUOTE]
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