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Locazione, Affitto e Sfratto
Sfratto fine contratto uso transitorio
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 120188" data-attributes="member: 4594"><p>Giusto, a parte gli errori di stanchezza serale , riposizioniamo la questione in termini generali che consigliano alle istanti di rivolgersi ad un legale: </p><p></p><p></p><p>PREMESSA :TIPI DI CONTRATTO "TRANSITORIO ": i tipi di contratto "assistito" soni approvati con il D.M. 30.12.2002 non sono modificabili in sede di accordi territoriali. </p><p></p><p>CONTRATTI di LOCAZIONE di NATURA TRANSITORIA: è consentita la stipula di contratti di locazione aventi una durata inferiore a quella prevista dalla L. 431/1998, qualora particolari esigenze delle parti (es. per lavoro) - quindi sia del locatore che del conduttore - lo richiedano. <strong>A tale riguardo si parla di contratti di locazione di natura transitoria.</strong> </p><p></p><p></p><p>DURATA: i contratti transitori debbano avere una durata che varia da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi.</p><p></p><p><strong>INDICAZIONE nel CONTRATTO dell'ESIGENZA TRANSITORIA: il contratto-tipo deve contenere una clausola che individua le esigenze transitorie del locatore e del conduttore; le parti dovranno poi confermare il verificarsi di tale clausola, tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del contratto, nel termine indicato nello stesso.</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>DOCUMENTI ALLEGATI al CONTRATTO: l'esigenza transitoria del conduttore deve essere inoltre provata con apposita documentazione, da allegare al contratto.</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>SANZIONI: se il locatore omette l'invio di tale lettera, oppure sono venute meno le cause della transitorietà , il contratto-tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista per il canale "libero", di cui all'art. 2, co. 1, L. 9.12.1998, n. 431, e quindi la durata sarà di quattro anni rinnovabili per altri quattro.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 120188, member: 4594"] Giusto, a parte gli errori di stanchezza serale , riposizioniamo la questione in termini generali che consigliano alle istanti di rivolgersi ad un legale: PREMESSA :TIPI DI CONTRATTO "TRANSITORIO ": i tipi di contratto "assistito" soni approvati con il D.M. 30.12.2002 non sono modificabili in sede di accordi territoriali. CONTRATTI di LOCAZIONE di NATURA TRANSITORIA: è consentita la stipula di contratti di locazione aventi una durata inferiore a quella prevista dalla L. 431/1998, qualora particolari esigenze delle parti (es. per lavoro) - quindi sia del locatore che del conduttore - lo richiedano. [B]A tale riguardo si parla di contratti di locazione di natura transitoria.[/B] DURATA: i contratti transitori debbano avere una durata che varia da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi. [B]INDICAZIONE nel CONTRATTO dell'ESIGENZA TRANSITORIA: il contratto-tipo deve contenere una clausola che individua le esigenze transitorie del locatore e del conduttore; le parti dovranno poi confermare il verificarsi di tale clausola, tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del contratto, nel termine indicato nello stesso. DOCUMENTI ALLEGATI al CONTRATTO: l'esigenza transitoria del conduttore deve essere inoltre provata con apposita documentazione, da allegare al contratto. SANZIONI: se il locatore omette l'invio di tale lettera, oppure sono venute meno le cause della transitorietà , il contratto-tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista per il canale "libero", di cui all'art. 2, co. 1, L. 9.12.1998, n. 431, e quindi la durata sarà di quattro anni rinnovabili per altri quattro.[/B] [/QUOTE]
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