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Spese condominiali dopo vendita appartamento
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 203739" data-attributes="member: 15253"><p>L'art. 63, comma 4 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile recita:</p><p>"<em>Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi <u>all'anno in corso e a quello precedente</u>.</em>"</p><p>Il riferimento all'anno deve intendersi come relativo all'annualità condominiale.</p><p>Il successivo comma 5 recita:</p><p>"<em>Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto</em>".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 203739, member: 15253"] L'art. 63, comma 4 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile recita: "[I]Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi [U]all'anno in corso e a quello precedente[/U].[/I]" Il riferimento all'anno deve intendersi come relativo all'annualità condominiale. Il successivo comma 5 recita: "[I]Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto[/I]". [/QUOTE]
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