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<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 198956"><p><span style="font-size: 18px"><strong>Dispositivo dell'art. 742 Codice Civile</strong></span></p><p><a href="http://www.brocardi.it/fonti.html" target="_blank">Fonti</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/" target="_blank">Codice Civile</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/" target="_blank">LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/" target="_blank">Titolo IV - Della divisione (Artt. 713-768)</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-iv/libro-secondo/capo-ii/" target="_blank">Capo II - Della collazione</a></p><p></p><p></p><p></p><p>Non sono soggette a <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1060.html" target="_blank">collazione</a> le spese di <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/3508.html" target="_blank">mantenimento</a> e di educazione <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-ii/art742.html#nota_2215" target="_blank">(1)</a> [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/284.html" target="_blank">147</a>] e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/925.html" target="_blank">809</a>]. Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-ii/art742.html#nota_2216" target="_blank">(2)</a>. Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo <a href="http://www.brocardi.it/articoli/886.html" target="_blank">770</a> <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-ii/art742.html#nota_2217" target="_blank">(3)</a>.</p><p></p><p></p><p></p><p><span style="font-size: 15px"><strong>Note</strong></span></p><p>(1) Queste spese riguardano il diritto del minore a ricevere l'<em>insegnamento</em> necessario per una <em>preparazione</em> e una<em>maturità adeguate</em> alle sue <em>inclinazioni</em>.</p><p>Al contrario, sono <em>soggette a collazione</em> le spese attinenti a <em>corsi post-universitari</em> o di <em>perfezionamento</em>.</p><p></p><p>(2) Le spese individuate dal comma 2 della norma in esame sono soggette a collazione solo se si presentano eccessive alla luce di un giudizio sulla normalità sociale della spesa, avuto riguardo anche alle condizioni economiche effettive del defunto.</p><p></p><p></p><p>(3) La norma si riferisce alle c.d. <em>liberalità d'uso</em> tra le quali possono ricomprendersi quelle per <em>servizi resi</em> [v. <a href="http://www.brocardi.it/articoli/886.html" target="_blank">770</a>]. L'esclusione da collazione può essere giustificata per la trascurabile entità che normalmente caratterizza tale liberalità, nonché per il fatto che esse rispondono ad un costume sociale.</p><p></p><p>(Brocardi.it)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 198956"] [SIZE=5][B]Dispositivo dell'art. 742 Codice Civile[/B][/SIZE] [URL='http://www.brocardi.it/fonti.html']Fonti[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/']Codice Civile[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/']LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/']Titolo IV - Della divisione (Artt. 713-768)[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-iv/libro-secondo/capo-ii/']Capo II - Della collazione[/URL] Non sono soggette a [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1060.html']collazione[/URL] le spese di [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/3508.html']mantenimento[/URL] e di educazione [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-ii/art742.html#nota_2215'](1)[/URL] [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/284.html']147[/URL]] e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/925.html']809[/URL]]. Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-ii/art742.html#nota_2216'](2)[/URL]. Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo [URL='http://www.brocardi.it/articoli/886.html']770[/URL] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-ii/art742.html#nota_2217'](3)[/URL]. [SIZE=4][B]Note[/B][/SIZE] (1) Queste spese riguardano il diritto del minore a ricevere l'[I]insegnamento[/I] necessario per una [I]preparazione[/I] e una[I]maturità adeguate[/I] alle sue [I]inclinazioni[/I]. Al contrario, sono [I]soggette a collazione[/I] le spese attinenti a [I]corsi post-universitari[/I] o di [I]perfezionamento[/I]. (2) Le spese individuate dal comma 2 della norma in esame sono soggette a collazione solo se si presentano eccessive alla luce di un giudizio sulla normalità sociale della spesa, avuto riguardo anche alle condizioni economiche effettive del defunto. (3) La norma si riferisce alle c.d. [I]liberalità d'uso[/I] tra le quali possono ricomprendersi quelle per [I]servizi resi[/I] [v. [URL='http://www.brocardi.it/articoli/886.html']770[/URL]]. L'esclusione da collazione può essere giustificata per la trascurabile entità che normalmente caratterizza tale liberalità, nonché per il fatto che esse rispondono ad un costume sociale. (Brocardi.it) [/QUOTE]
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