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<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 476109" data-attributes="member: 35382"><p>Non mi pare.</p><p></p><p>Dal regolamento TARI di Roma</p><p></p><p>3. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 8 del presente Regolamento, sono suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli anche dotati o dotabili di un’utenza attiva o attivabile ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta per i medesimi siano stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile, o sia stata presentata a tal fine una dichiarazione o comunicazione a pubbliche autorità, da parte del titolare.”</p><p></p><p>4. Si considerano utenze domestiche non residenti i <strong>locali tenuti a disposizione</strong> per i quali da certificazione anagrafica non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze è <strong>prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre, salvo prova contraria sull’effettiva composizione del nucleo familiare nell’unità residente.</strong></p><p><strong>1</strong>2. La cessazione può essere accertata d’ufficio da Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, qualora siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio, quali cessazione della somministrazione di energia elettrica, subentri, decessi, dichiarazione di fallimento, ecc.</p><p></p><p>[URL unfurl="true"]https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/DAC_116_2020.pdf[/URL]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 476109, member: 35382"] Non mi pare. Dal regolamento TARI di Roma 3. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 8 del presente Regolamento, sono suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli anche dotati o dotabili di un’utenza attiva o attivabile ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta per i medesimi siano stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile, o sia stata presentata a tal fine una dichiarazione o comunicazione a pubbliche autorità, da parte del titolare.” 4. Si considerano utenze domestiche non residenti i [B]locali tenuti a disposizione[/B] per i quali da certificazione anagrafica non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze è [B]prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre, salvo prova contraria sull’effettiva composizione del nucleo familiare nell’unità residente. 1[/B]2. La cessazione può essere accertata d’ufficio da Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, qualora siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio, quali cessazione della somministrazione di energia elettrica, subentri, decessi, dichiarazione di fallimento, ecc. [URL unfurl="true"]https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/DAC_116_2020.pdf[/URL] [/QUOTE]
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