Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
brevissima guida aggiornata ad oggi 3 gennaio 2014 (non riguarda il risparmio energetico)

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio danno diritto a una detrazione dall’IRPEF lorda, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare, nella misura del:
•50%, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014
•40%, per le spese sostenute dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Lavori che danno accesso al “bonus ristrutturazioni”:

•manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia su tutte le parti comuni degli stabili residenziali
•manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze
•ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati in seguito ad eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza
•realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
•eliminazione delle barriere architettoniche
•adozione di misure destinate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi
•esecuzione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico
•conseguimento di risparmi energetici
•adozione di misure antisismiche
•bonifica dall’amianto o realizzazione di opere destinate ad evitare incidenti domestici.

Aggiungasi che :
•rientrano nelle spese agevolabili quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici
•non c’è più l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
•le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale “parlante”
•è stato abolito l’obbligo di distinta indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata
•se l’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori è ceduto prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto si trasferisce all’acquirente a meno che le parti non si accordino per mantenere il beneficio in capo al venditore
•l’importo detraibile deve obbligatoriamente essere ripartito in dieci quote annuali.

Misure antisismiche
riguardanti stabili che si trovano nelle zone sismiche ; trattarsi di costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Tali spese sono detraibili, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare, nella misura del:
•65%, se sostenute fino al 31 dicembre 2014
•50%, se sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015.

Beneficio anche per l' acquisto di mobili
Chi effettua interventi di ristrutturazione con spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 (quindi, con diritto alla detrazione del 50%) , dopo l'intervento, potrà usufruire di un’ulteriore detrazione del 50% per l’acquisto, effettuato tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014, di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (ovvero, in caso di forni, alla A) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino a un importo massimo di 10 mila euro per unità immobiliare ("bonus arredi") ma nel limite dell'entità dei lavori ( per cui se ha eseguito lavori per 8000 spalmerà su 10 anni il 50% pari a 4000/10) .
Tra i mobili agevolabili rientrano, purché siano nuovi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Si considerano invece grandi elettrodomestici, tra gli altri, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’ importo delle spese sostenute possono essere considerate anche quelle di trasporto e montaggio.
Il pagamento, oltre che con bonifico bancario o postale, può avvenire anche con carta di credito o di debito.[DOUBLEPOST=1388754054,1388753922][/DOUBLEPOST]


Parte seconda (riguarda il risparmio energetico)
La detrazione dalle imposte sui redditi (IRPEF o Ires) per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica vengono stabilite nella misura del:
  • 65%, per quelle sostenute dal 6 giugno 2013 (entrata in vigore del Dl 63/2013) fino al 31 dicembre 2014
  • 50%, per quelle sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015.
Il beneficio deve essere ripartito in dieci rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso a seconda dell’intervento:
  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (detrazione massima: 100mila euro)
  • miglioramento termico dell’edificio, come finestre, infissi, coibentazioni, pavimenti, eccetera (detrazione massima: 60mila euro)
  • installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda (detrazione massima: 60mila euro)
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima: 30mila euro).
Per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la detrazione del 65% delle spese sostenute è prorogata fino al 30 giugno 2015, per passare al 50% nella successiva annualità, dall’1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.
 

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