deiohoh

Nuovo Iscritto
Salve a tutti!
Volevo sapere se un nuovo condomino (che ha acquistato appartamento di recente) puo' inviare notifica di dissenso ad una causa condominiale iniziata prima del rogito. In caso affermativo entro quanto tempo puo' inviarla e rispetto a quale data? al rogito?
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
’art. 1132 c.c. dispone che qualora l’assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condòmino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condòmino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condòmino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condòmino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

Il termine di trenta giorni è previsto a pena di decadenza, e decorre dal giorno in cui il condòmino dissenziente ha avuto conoscenza della decisione, presa dall’assemblea, di intentare la lite o di resistervi.

Ritengo (ma non sono sicuro), che tu non possa notificare all' amministratore il tuo dissenso, poichè avrebbe dovuto farlo chi ti ha venduto l' appartamento nel termine di trenta giorni.

Tuttavia, ...come si dice, tentar non nuoce; prova a notificare il tuo dissenso, fai presente che sei un nuovo condomino, e spera che nessuno metta in questione la tua decisione.
 

deiohoh

Nuovo Iscritto
Grazie Antonio della esaustiva risposta!! Ti chiedo però, se per legge (art. 63 ?), il nuovo proprietario è da considerarsi estraneo alla causa condominiale...nel senso che la sentenza nel ben o nel male avrebbe conseguenze sul vecchio proprietario e non sul nuovo. Cioè a partecipare alla causa è stato il veccho proprietario. Grazie. Cordiali Sauti.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Si deve distinguere tra rapporti interni tra venditore e compratore, e rapporti esterni tra venditore e compratore nei confronti del condominio.

Per ciò che riguarda i rapporti esterni, vale il principio della solidarietà tra compratore e venditore.

Ossia l' articolo 63 relativo alle disposizioni attuative del Codice Civile, dispone che l' acquirente è obbligato solidalmente con il venditore nei confronti del condomìnio al pagamento dei contributi relativi all' anno in corso e a quello precedente.

Per ciò che riguarda i rapporti interni (ossia che valgono tra venditore e compratore), la cassazione n.24654 del 3 dicembre 2010 II Sezione Civile ha stabilito come devono essere ripartite le spese in mancanza di accordi espliciti dei contraenti:

Le spese ordinarie in proporzione al periodo di rispettivo possesso, quelle relative ad innovazioni o straordinarie, invece, in relazione a quando sia stata espressa la decisione d'assemblea anche se l'esecuzione é stata poi differita.

Si conferma, pertanto, la solidarietà tra acquirente e venditore ai sensi dall'art.63 delle Disp.Att. Codice Civile nei confronti del condominio.
 

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