Ducale

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Niente credenziali alloggiati web se non si allega alla richiesta la "comunicazione di inizio locazione di appartamento ammobiliato per uso turistico al Comune.
La giustificazione è: la locazione occasionale di un appartamento al di sotto di 30 giorni, è sempre assimilata ad una struttura ricettiva extralberghiera (perché sotto i 30 giorni), a prescindere dall'uso turistico o altro.
Io non sono d'accordo.
Voglio la normativa che stabilisce questa "assimilazione" e non mi è stata data.
Per me è locazione regolata da normative nazionali, ,ad esempio, la locazione transitoria ,inferiore a 30 giorni, possibile dal 2017.
 

Clematide

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@Ducale

L’art.2 del d.m. citato prevede che per le locazioni transitorie brevi debbano applicarsi alcune disposizioni specifiche e differenti rispetto a quelle destinate a regolare le locazioni transitorie lunghe: libertà nella pattuizione del canone e ripartizione oneri accessori e niente prova documentale dell’esigenza transitoria.

Gli accordi locali definiscono le fasce di oscillazione indicando un valore minimo e un valore massimo: è per questa ragione che è necessaria l’acquisizione dell’attestato di rispondenza in cui le organizzazioni sindacali verificano, in base ad alcune dotazioni dell’immobile, i suoi dati catastali, la sua superficie, maggiorazioni e diminuizioni (vedi allegato F), il rispetto dei limiti massimi e minimi di canone, ma nei transitori di durata fino a 30 giorni il contenuto economico, strettamente legato al contenuto normativo, ossia alle regole che con il contratto vengono fissate per disciplinare il rapporto “breve, è libero e, pertanto, non rientra nel campo di operatività dell’assistenza, che deve essere prestata per la determinazione del “canone effettivo”, né in quello dell’attestazione di rispondenza, due figure reciprocamente legate e collegate dal d.m. del 2017.

Riguardo la comunicazione delle presenze, l'interpretazione della Questura di Chieti ("la locazione "breve" è sempre assimilata ad una struttura ricettiva") è priva di fondamento giuridico. La maggior parte delle Questure e delle Prefetture sono ancora convinte che il regime di cui all’art.109 TULPS, quanto ai soggiorni brevi, sia circoscritto ai soli esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS. Basta vedere il form dei “contatti” della Questura di Chieti e delle altre Questure, dove ancora nel 2021 si continua a chiedere di indicare il nome e l’ubicazione della propria struttura ricettiva e la normativa allegata al sito si limita al TULPS e al decreto del Ministero dell’Interno del 07/01/2013.

Molte Questure e Prefetture non hanno ancora recepito le indicazioni fornite loro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno nella circolare del 20/12/2018 ove si chiariva che già la precedente circolare del 26/07/2015 aveva precisato che “all’obbligo in parola soggiace anche la locazione per usi turistici o ALTRI SCOPI di appartamenti (ammobiliati o meno) per periodi di tempo più o meno brevi”.

L’interpretazione del Ministero dell’Interno, tuttavia, non era né una disposizione normativa né una interpretazione autentica che consentisse l’estensione automatica degli obblighi dell’art.109 TULPS a soggetti ulteriori a quelli ivi individuati (le circolari ministeriali sono prive di efficacia vincolante sia per i cittadini che per i giudici e la stessa Amministrazione).

Per risolvere definitivamente la questione, il legislatore ha emanato il DL 113/2018 che va a confermare l’esatta lettura del Ministero dell’Interno, stabilendo che l’articolo in parola si interpreta nel senso che gli obblighi derivanti da esso si applicano ai soggetti che cedono in locazione o in sublocazione immobili con contratti della durata inferiore a 30 giorni (locazione turistica della casa al mare e locazione transitoria per motivi di lavoro, per motivi di cure ecc.).
 
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Ducale

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@Ducale

L’art.2 del d.m. citato prevede che per le locazioni transitorie brevi debbano applicarsi alcune disposizioni specifiche e differenti rispetto a quelle destinate a regolare le locazioni transitorie lunghe: libertà nella pattuizione del canone e ripartizione oneri accessori e niente prova documentale dell’esigenza transitoria.

Gli accordi locali definiscono le fasce di oscillazione indicando un valore minimo e un valore massimo: è per questa ragione che è necessaria l’acquisizione dell’attestato di rispondenza in cui le organizzazioni sindacali verificano, in base ad alcune dotazioni dell’immobile, i suoi dati catastali, la sua superficie, maggiorazioni e diminuizioni (vedi allegato F), il rispetto dei limiti massimi e minimi di canone, ma nei transitori di durata fino a 30 giorni il contenuto economico, strettamente legato al contenuto normativo, ossia alle regole che con il contratto vengono fissate per disciplinare il rapporto “breve, è libero e, pertanto, non rientra nel campo di operatività dell’assistenza, che deve essere prestata per la determinazione del “canone effettivo”, né in quello dell’attestazione di rispondenza, due figure reciprocamente legate e collegate dal d.m. del 2017.

Riguardo la comunicazione delle presenze, la maggior parte delle Questure e delle Prefetture sono ancora convinte che il regime di cui all’art.109 TULPS, quanto ai soggiorni brevi, sia circoscritto ai soli esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS. Basta vedere il form dei “contatti”, dove si continua a chiedere di indicare il nome e l’ubicazione della propria struttura ricettiva e la normativa allegata al sito si limita al TULPS e al decreto del Ministero dell’Interno del 07/01/2013.

Molte Questure e Prefetture non hanno ancora recepito le indicazioni fornite loro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno nella circolare del 20/12/2018 ove si chiariva che già la precedente circolare del 26/07/2015 aveva precisato che “all’obbligo in parola soggiace anche la locazione per usi turistici o ALTRI SCOPI di appartamenti (ammobiliati o meno) per periodi di tempo più o meno brevi”.

L’interpretazione del Ministero dell’Interno, tuttavia, non era né una disposizione normativa né una interpretazione autentica che consentisse l’estensione automatica degli obblighi dell’art.109 TULPS a soggetti ulteriori a quelli ivi individuati (le circolari ministeriali sono prive di efficacia vincolante sia per i cittadini che per i giudici e la stessa Amministrazione).

Per risolvere definitivamente la questione, il legislatore ha emanato il DL 113/2018 che va a confermare l’esatta lettura del Ministero dell’Interno, stabilendo che l’articolo in parola si interpreta nel senso che gli obblighi derivanti da esso si applicano ai soggetti che cedono in locazione o in sublocazione immobili con contratti della durata inferiore a 30 giorni (locazione turistica della casa al mare e locazione transitoria per motivi di lavoro, per motivi di cure ecc.).
Sono molto soddisfatto della tua risposta.
Ecco perché, dopo aver chiesto a vari enti competenti, ho constatato che ci sono interpretazioni differenti. Una Questura interpellata a caso, mi ha addirittura espressamente sconsigliato di inviare una richiesta di credenziali alloggiati web senza allegare la comunicazione come locazione turistica fatta al Comune. Ho fatto presente che scriverei nella richiesta che dovrò adibire il mio appartamento a locazione transitoria occasionale ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017, con durata inferiore a 30 giorni e che dovrò ottemperare a quanto stabilito dall'art. 119-bis del DL 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Mi è stato detto che a loro non interessa se chi occupa l'alloggio è un turista o uno che ci abita per motivo di lavoro o assistenza. Il fatto che la durata sia sotto i 30 giorni porrebbe la locazione alla stregua di una attività ricettiva. Prima di inviarla così cercavo conforto altrui. Grazie
 

Ducale

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Secondo me, se prima del DM 16 gennaio 2017 e del DL 50/2017, una locazione di tipo abitativo privato della durata di una settimana o di quattro settimane, per esempio, non poteva confondersi con una locazione "transitoria", con la nuova regola tale possibilità può ora presentarsi, con conseguente agevole way out, vale a dire sganciamento dalla legge regionale sul turismo e sull’industria alberghiera e relativi adempimenti amministrativi. L'unico dubbio che mi rimane è se si è fuori anche dall'obbligo di cui all'art. 109 del Tulps.
 

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