Poch

Membro Attivo
Nel gennaio di quest'anno mia moglie ha presentato presso un Ufficio Postale domanda per rimborso dei titoli intestati alla madre deceduta nel novembre scorso. A maggio ha allegato alla documentazione richiesta anche l'avvenuta Dichiarazione di Successione presentata all'Agenzia delle Entrate. Siccome l'altra sorella, a tuttoggi, nonostante sia stata sollecitata, non ha ancora consegnato documento di identità e codice fiscale al direttore dell'Ufficio Postale, quest'ultimo - sia pure verbalmente - appare alquanto perplesso a liquidare la quota di propria spettanza a mia moglie. Domanda: anche sulla base della Sentenza della Cassazione n. 27417 del 20 novembre 2017 che stabilisce che " ogni coerede ha diritto ad agire per la riscossione dei crediti del de cuius relativamente alla propria quota di spettanza senza che la parte debitrice ( in questo caso Poste Italiane) possa opporre l'eventuale mancato consenso degli altri coeredi" , è il caso che mia moglie inoltri al Direttore una richiesta formale perchè proceda alla liquidazione di quanto le spetta?. Grazie, attendo pareri e suggerimenti.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Se a "voce" non danno seguito si comincia con una Raccomandata RR alla "francese" dove si fissa un congruo termine oltre il quale si minaccia azione legale con addebito spese e denuncia formale.
 
U

User_29045

Ospite
Sono d'accordo con Dimaraz, io spaventerei il direttore dell'ufficio postale facendogli DIRETTAMENTE SCRIVERE DAL LEGALE DEL POSTANTE.

E citando la sentenza della corte di cassazione.

Ricordo a tutti che una sentenza non fa legge, ma costituisce adeguato spunto di riflessione per casi analoghi.

In ogni caso il direttore dell'ufficio postale è obbligato a procedere: gli eredi sono due, se un erede è recalcitrante per immaturità (deve solo fornire copia di documento di riconoscimento in corso di validità, e copia del tesserino sanitario in corso di validità), non è giusto che l'altro erede ci rimetta vedendosi congelata la sua quota in attesa che l'erede recalcitrante si decida.
 
U

User_29045

Ospite
E' fondamentale però essere in grado di tracciare le RICHIESTE INESITATE cioè NON EVASE DAL DIRETTORE DELL'UFFICIO POSTALE.

Se sono state fatte solo a voce, il legale potrà solo avanzare formalmente e ufficialmente la richiesta, citando la sentenza della cassazione.

Non si può accusare il direttore, insomma, di non aver evaso la richiesta, se non ci sono prove SCRITTE, CARTACEE o a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) che la richiesta sia stata avanzata e bocciata dal Direttore o chi ne ha fatto le veci.

Attenzione a come ci si muove, e a cosa si fa scrivere dall'avvocato.

Dipende da COSA SI E' IN GRADO DI DIMOSTRARE ("carta canta").
 

giogiolu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sono d'accordo con Dimaraz, io spaventerei il direttore dell'ufficio postale facendogli DIRETTAMENTE SCRIVERE DAL LEGALE DEL POSTANTE.

E citando la sentenza della corte di cassazione.

Ricordo a tutti che una sentenza non fa legge, ma costituisce adeguato spunto di riflessione per casi analoghi.

In ogni caso il direttore dell'ufficio postale è obbligato a procedere: gli eredi sono due, se un erede è recalcitrante per immaturità (deve solo fornire copia di documento di riconoscimento in corso di validità, e copia del tesserino sanitario in corso di validità), non è giusto che l'altro erede ci rimetta vedendosi congelata la sua quota in attesa che l'erede recalcitrante si decida.
 

giogiolu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Riporto la mia esperienza personale avendo seguito per un conoscente la riscossione di BFP.
-Tre Eredi a seguito della morte dell'intestatario, moglie e due figli
-la vedova si presenta a poste italiane chiedendo lo sblocco (riscossione) di x BFP
-la richiesta di sblocco può essere richiesta anche in modo unilaterale
-fornisce i titoli, copie dei documenti di identità degli aventi diritto indicati nella successione per morte, copia della stessa e appone la propria firma sul retro dei BFP
- il direttore di poste italiane apre la successione e chiede lo sblocco dei BFP (perchè sottoscritti presso altra sede)
-a seguito di quanto sopra, il direttore, comunica alla vedova l' ok alla riscossione e si conviene una data per l' incasso
-in quella data, tutti gli aventi diritto, muniti di documenti di identità originali (gli stessi presentati in copia al momemto della richiesta di sblocco, apponendo sul retro degli stessi la propria firma, sono in grado di riscuotere CONTESTUALMENTE.
Siccome è vero che una sentenza della Cassazione, non è Legge, il Direttore non è tenuto ad osservarla. Cioè: solo con la presenza fisica di TUTTI gli aventi diritto, con la loro firma, può provvedere al pagamento.
Poi, difficile trovare il sistema di convincere con le buone, chi si rifiuta a fornire documenti...vai a capire le ragioni...se non fornisce documenti figuriamoci se è disponibile ad essere presente alla riscossione. Ma le ragioni del rifiuto possono essere molteplici. Da qui in poi occorre l' intervento di un legale....i titoli possono avere una scadenza oltre la quale possono essere non più esigibili ecc ecc
 

Poch

Membro Attivo
Intanto grazie agli intervenuti. E' vero, una sentenza della Cassazione non è legge, ma di solito fa giurispudenza. D'altra parte non c'è una legge che impedisca al Direttore delle Poste o di una Banca di procedere alla liquidazione pro quota dei titoli ereditati tra i coeredi, anche separatamente: altrimenti si legittimerebbe una sorta di potere di veto da parte di un coerede sul diritto degli altri ad essere liquidati pro quota. Questa, a mio avviso, è la ratio della sentenza della Cassazione da me citata e soprattutto del buonsenso. D'altra parte non esisterebbe la formula della firma disgiunta riportata sulla maggior parte dei conti correnti e dei libretti postali, prevista proprio per evitare che un cointestatario possa disporre - uti dominus - sia pure virtualmente del 100% della disponibilità della somma depositata ed opporsi al diritto degli altri di accedere proporzionalmente a prelievi e quant'altro
 

Poch

Membro Attivo
Amici del forum, buona sera. Oggi ho parlato con il Direttore dell'Ufficio Postale che mi ha promesso di inviare una mail ai suoi vertici di riferimento, dopo avergli prospettato l'invio di una raccomandata per chiedere formalmente il rimborso di quanto ( 50% ) spetta a mia moglie, ed in subordine il ricorso alle vie legali.
P.S. Stiamo seriamente pensando anche di querelare l'altra coerede, perchè, mentre mia moglie si precipitava a trasportare la madre tramite ambulanza all'Ospedale, ove poi è morta il giorno dopo, lei si preoccupava di arraffare i libretti ed i Buoni Postali che da quasi un anno ne è arbitrariamente in possesso. Secondo voi, è configurabile l'ipotesi di appropriazione indebita dal momento che, impedendone la liquidazione all'altra sorella, difatti è come se fosse proprietaria - uti dominus - del 100% della somma ereditata? Grazie, buona sera ed attendo vostri spunti di riflessione
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
No.
Nessuna "appropriazione indebita" visto che già li possedeva/deteneva.

I libretti/conti sono "nominativi" quindi non se ne farebbe nulla.

Evita di infoltire le aule delle cause perse salvo tu possa dimostrare l'occultamento di beni.
 

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