Dimaraz

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Proprietario Casa
Vi rimando alla Legge ... evidenziata la dirimente:

Dispositivo dell'art. 1117 Codice Civile
(1)Sono oggetto di proprietà comune(2) dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo(3):

E per "titolo" vanno compresi i rogiti ed i Regolamenti di tipo contrattuale.
 

Sirant

Membro Junior
Proprietario Casa
Vi rimando alla Legge ... evidenziata la dirimente:

Dispositivo dell'art. 1117 Codice Civile
(1)Sono oggetto di proprietà comune(2) dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo(3):

E per "titolo" vanno compresi i rogiti ed i Regolamenti di tipo contrattuale.
Deo gratias, finalmente qualcuno lo scrive a chiare lettere! Inutile dire che quoto tutto quanto scritto da Diramaz negli ultimi messaggi e sono tutte affermazioni fondatissime.
Sto leggendo ma evito di replicare perchè oramai potrei risultare pedante e fastidioso, poi mi attiro le antipatie di qualcuno.

Addirittura si replica con "compra la casa indipendente e chiudila qui".... Bah... non commento. Questo signore riflette sul fatto che una casa senza terrazzo vale X e con terrazzo (molto grande) varrebbe X+Y?? Vabbè, lasciamo perdere. Ma ovviamente non è solo una questione economica, ma anche di diritto, di cultura, di preparazione, di conoscenza. Standing ovation per questa perla per la quale forse qualche lettore di scuola elementare si sarà scompisciato.

Tornando al tema: non è revocato in dubbio che una scala POSSA ESSERE DI PROPRIETA' ESCLUSIVA, e non lo dico io, lo dice la CASSAZIONE! Cito la più recente che ho trovato: ordinanza n.36377 del 13 dicembre 2022. La si legga con attenzione. il caso è quello degli ULTIMI rampanti, ritenuti comuni SOLO PERCHE' NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATI NEL TITOLO DI ALIENAZIONE DALL'UNICO PROPRIETARIO al momento del frazionamento (ALTRIMENTI SAREBBE STATO POSSIBILE!!!!!). Quindi, che le scale possano essere di proprietà esclusiva e NON BCNC, è assodato.

Il mio quesito riguardava i PRIMI RAMPANTI, e anche qui: entrambi i notai dicono che SI PUO', il problema è il COME!!!! E sul "come" ci sono diverse interpretazioni che portano a soluzioni più o meno dispendiose.

Io ringrazio in ogni caso chi ha partecipato alla discussione (in modo propositivo) nonostante io non condivida determinate affermazioni. Ritengo questo confronto molto utile alla crescita professionale ed è stato certamente motivo e stimolo per approfondire determinate tematiche.
Grazie.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La porzione di scala per essere di proprietà deve essere inserita nella planimetria dell'immobile di riferimento.
 

Sirant

Membro Junior
Proprietario Casa
La porzione di scala per essere di proprietà deve essere inserita nella planimetria dell'immobile di riferimento.
L'ho scritto dall'inizio: c'è! è inclusa!
Ribadisco, esistono due schede catastali, nella prima (sub 1) c'è: appartamento, sottoscala al livello androne (piano terra), rampanti e pianerottolo fino al primo piano.
Nella seconda scheda (sub 2.) c'è: appartamento + scale (primo grafico) terrazza di copertura con ripostigli e scale (secondo grafico, ma sempre stesso sub.)
In conclusione. Nessun dubbio che se venisse acquistato il secondo piano (con terrazzo) potrebbe CERTAMENTE acquistare la porzione di scale e chiuderle con cancello dal terzo rampante. La questione però sarebbe da affrontare SUBITO, con il primo atto di vendita, e non più successivamente (perchè diverrebbe, ecco, BCNC).
Per il resto mi riporto alle considerazioni già ampiamente fatte in precedenza.
Un saluto.
 

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