una volta c'era l'abitudine di dichiarare come prezzo il minimo catastale, perché era sul corrispettivo che si calcolavano le imposte,
Quanto detto tiene chiaramente conto del rispetto dell'articolo 1 della Finanziaria 2006 che dispone che ''gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento''.
Per ottenere la riduzione occorre, che la parte acquirente all’atto della cessione renda al notaio apposita richiesta (che dovrà risultare nell’atto notarile) chiedendo che la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore catastale dell’immobile e non dal corrispettivo pattuito, occorre inoltre che venga indicato nell'atto notarile il corrispettivo realmente convenuto tra le parti (su cui verrà calcolato il compenso del notaio).
La riduzione può essere applicata sulle cessioni (intendendo sia gli atti traslativi del diritto di proprietà che gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, compresi gli atti di rinuncia a diritti reali immobiliari) aventi ad oggetto immobili a uso abitativo (anche di lusso e anche se non sussistono i requisiti per le agevolazioni 'prima casa') e relative pertinenze (beni destinati in modo durevole a servizio o a ornamento dell’immobile a uso abitativo ad esempio, garage, cantina, solaio, locali di deposito) senza limitazioni in ordine al numero e alla tipologia delle pertinenze stesse, è necessario inoltre che le parti che intervengono all'atto notarile siano persone fisiche ovvero che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali