alfonso72

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Secondo me bisogna vedere questo figlio che figlio è. Se il figlio si trova in Australia e, per i più disparati motivi, non sa che la propria madre è morta non sono prorpio sicuro che si possa parlare di usucapione.
Tra l'altro quando è morta A è stata fatta la successione? Mi sembra che i chiamati all'eredità sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: questa puà essere fatta o pubblicando il testamento, oppure, presentando da parte di C nel comune in cui è morta A una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà. Questa deve essere veritiera: nel caso di mancata veridicità. Se il dichiarante è mendace perde tutti i benefici derivanti da ua dichiarazione falsa.
Allora al momento di presentare la dichiarazione di successione C o sosteneva di essere l'unica erede in quanto anche la sorella B era morta, non coniugata e senza figli, oppure doveva indicare il il figlio di B come coerede al 50%.
Nel caso di pubblicazione del testamento, secondo me, era compito del notaio accertarsi della veridicità della notizia dell'esistenza di un figlio, naturale riconosciuto. Nella impossibilità di trovare questo figlio/nipote di C, il notaio stesso doveva assegnare a C anche la proprietà di B.
-"C" ha accettato l'eredità nel momento in cui ha venduto l'appartamento
-il figlio sa che la madre è morta ma non credo sappia che la zia "A" avesse fatto in precedenza un testamento anche in favore della madre[DOUBLEPOST=1410801513,1410801342][/DOUBLEPOST]
Questi notai che costano un sacco di soldi e non sono tenuti a nulla..... neanche a dichiarare che la successione è veritiera: che senso ha pubblicare un testamento sapendo che uno degli eredi è premorto al de cuius?
Forse sono vittima dei film americani in cui si vedono i notai, come gli avvocati, che si danno da fare per trovare la verità per fare gli interessi dei clienti.


Professore mi permetto di dissentire l' O.P. parla di

la condizione di nubilato non può coesistere con il matrimonio. Qui si tratta di capire se il figlio di B esiste ed è stato riconosciuto: se non è stato riconosciuto dalla madre per poter essere inserito nella successione il tizio deve dimostrare di essere figlio naturale di B.
il figlio di "B" sembra sia stato riconosciuto dalle madre che fu anche sposata con l'uomo con cui lo ebbe
 

Luigi Criscuolo

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il figlio di "B" sembra sia stato riconosciuto dalle madre che fu anche sposata con l'uomo con cui lo ebbe
ma allora caro @alfonso72 la signora B non è nubile perché nubile è una persona di sesso femminile che non è mai stata sposata, cioè non ha mai contratto matrimonio. Altrimenti si scrive separata; divorziata; vedova; di stato libero ecc... ecc... .


"C" ha accettato l'eredità nel momento in cui ha venduto l'appartamento
-il figlio sa che la madre è morta ma non credo sappia che la zia "A" avesse fatto in precedenza un testamento anche in favore della madre
allora a maggior ragione il notaio che ha pubblicato il testamento, se lo aveva in giacenza lui (ma anche se glielo avesse portato la beneficiaria), aveva il compito di informarsi presso l'altra sorella C beneficiaria se c'erano eredi legittimi della sorella B.

La persona che fa testamento deve sapere che non è libera di destinare i propri averi a suoi piacimento: ci sono gli eredi legittimi (figli-coniuge-genitori: tutti devono essere viventi alla data ed all'ora del decesso). Solo in assenza di questi il testatore può disporre come vuole dei suoi beni. La signora A in quanto nubile e senza figli (dovresti confermarlo) poteva disporre come voleva del proprio patrimonio. Cos' ha deciso di lasciare il 50% alla sorella B e l'altro 50% alla sorella C. Qui ci vuole la prima domanda: il testamento era segreto e depositato presso un notaio oppure ce lo aveva lei o una delle sorelle (molto probabilmente C) e tutti sapevano dell'esistenza di questo testamento?
Procediamo con gli accadimenti; la sorella B premuore: la signora A non modifica il testamento perché non necessario ma, a mio avviso (ed i fatti mi danno ragione), avrebbe fatto bene a confermare le sue disposizioni visto che i chiamati non sono per lei eredi legittimi quindi protetti dalle quote legittime in caso di testamento.
Ci sono dei termini da rispettare: il primo è quello del notaio che deve pubblicare il testamento appena avuta notizia del decesso del testante oppure appena il beneficiario gli porta il testamento (diciamo una settimana lavorativa, max 10 gg) nel frattempo deve convocare gli eredi presso il suo studio per dare lettura del testamento. Una volta venuto a conoscenza di essere erede, il beneficiario, entro il termine di 10 anni dalla morte del de cuius, deve dichiarare se accetta/rinuncia all'eredità pena la prescrizione del diritto all'eredità. Quindi il figlio legittimo di B ha dieci anni da quando verrà a sapere che la zia A aveva lasciato il 50% dei suoi beni alla propria madre per accettare l'eredità.
Da come hai espresso il caso mi sembra che più di qualcuno non ha rispettato i termini.
In modo particolare la sorella C,la quale in mala fede (perché sapeva sia dell'esistenza del nipote figlio della sorella B e sia delle disposizioni testamentarie della sorella A), non può invocare l'usucapione sul 50% destinato alla sorella B perché prima di tutto il possesso è avvenuto fraudolentemente e poi perché ci vorrebbero 20 anni (per la mala fede). Questo termine contrasta con il termine dei 10 anni entro il quale C doveva accettare o meno l'eredità. E' anche vero che l'accettazione della eredità si può desumere dagli atti ma questo non esime la signora C a far registrare presso la Conservatoria dei registri immobiliari solo la sua metà avuta in eredità e di dichiarare come eredità giacente l'altra metà (sostenendo di non sapere chi fosse il proprietario dell'altra metà e non avendo avanzato domanda di succedere anche nell'altra metà essendo parente possibile entro il 6° grado).
Una persona nelle condizioni della signora A può fare testamento di tutti i suoi beni oppure solo per una parte di essi. Nel caso di specie avvenuto, con la premorienza della sorella B senza eredi, il testamento redatto da A rientrerebbe nel caso di testamento parziale dei beni. Sulla metà non testata, o comunque uscita dal testamento, avrebbero potuto avanzare pretese tutti i parenti entro il 6° grado di parentela (eredi possibili) quindi anche la sorella C che, avanzando la richiesta, avrebbe escluso in questo caso i parenti più lontati. Si sarebbe dovuta aprire come ho già detto una successione in assenza di testamento sulla metà dell'altro immobile.
In mancanza di richieste di successione il notaio avrebbe dovuto avvisare il Tribunale di eredità giacente ossia che nessuno aveva avanzato la richiesta del bene.
In caso di eredità giacente viene nominato dal Tribunale un curatore il quale vede di fare gli interessi dello stato: perché se non ci sono eredi i beni vanno allo stato.
 
Ultima modifica:

Luigi Criscuolo

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In base a quale norma?

Se l'eredita' non e' stata accettata da alcuno e non vi sia nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, e' prevista la nomina di un curatore dell'eredita' stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione. (art. 528 c.c.)
Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell'eredita', occupandosi di: farne l'inventario, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla o devolverla allo Stato se essa non viene accettata.
Per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Giudice.
Infatti, tutti i compiti del curatore sono vigilati dal Giudice, il quale puo' in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina.
Il curatore cessa dalla sua carica se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
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Che non prevede nessun obbligo in capo al notaio "di avvisare il Tribunale".
proprio per questo motivo che ci sono delle proprietà immobiliari che non si sa a chi appartengano. Il caso esposto da @alfonso72 ne è la prova.
Una delle domande più frequenti è come fa lo stato a subentrare in una eredità giacente se non sa che esiste?
Per l'ignavia di qualcuno si apre un territorio di caccia dove l'usucapione la fa da padrone.
 

Luigi Criscuolo

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un notaio che ha un testamento fatto da una tale persona come fa a sapere se questa è venuta a mancare?

Se il testamento era nella casa del de cuius, ed il fatto era noto, oppure era nelle mani di una persona fidata bisogna portare il testamento con il certificato di morte (in originale) del de cuius ad un notaio che provvederà alla pubblicazione.
Se si ha la certezza che il testamento giace presso il notaio XX uno degli eredi deve inviargli il certificato di morte (in originale) del de cuius.
Se invece si ha il dubbio che ci sia giacente un testamento sono gli eredi che si vogliono spartire l'eredità che si devono attivare.
Se si sospetta che il testamento possa trovarsi da un notaio della propria città o provincia, è possibile recarsi direttamente presso l'archivio notarile o, in alternativa, inviare una richiesta scritta (anche in carta libera), al consiglio notarile. In entrambi i casi è necessario allegare alla richiesta (fatta a voce o per iscritto), il certificato di morte (in originale) del de cuius e dichiarare la propria relazione di parentela con lo stesso. Nell'ipotesi in cui il testamento olografo esista, sarà lo stesso Notaio presso il quale l'atto è stato depositato a mettersi in contatto con i parenti del defunto.
Nel dubbio che il testamento si trovi invece presso uno studio notarile al di fuori della propria provincia (o addirittura all'estero), è necessario consultare il registro generale dei testamenti che ha sede a Roma. La richiesta, da presentare con apposito modulo, va indirizzata alla sede del Registro generale dei testamenti situata in Via Padre Semeria, 95 – 00154 Roma, applicando una marca da bollo da 14,62 €, allegando pure in questo caso il certificato di morte (sempre in originale). Per ogni certificato rilasciato dal registro è dovuto un importo pari a 20 € per richieste sul territorio nazionale, o 28 € per richieste riguardarti gli stati esteri.
 

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