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Acquisto di beni personali con l'ok dell'altro coniuge.

Quando tra i coniugi vige il regime della comunione legale può essere necessario – per escludere che un bene immobile (o mobile registrato) ricada nella comunione – che all'atto di acquisto partecipi non solo il coniuge acquirente, ma anche l'altro coniuge, e cioè colui che non diverrà (com)proprietario del bene. Le norme prevedono espressamente che questo meccanismo possa operare in tre ipotesi: quando venga acquistato un bene strettamente personale, quando si tratti di un bene che serve all'esercizio della professione di uno dei coniugi e quando il bene sia acquistato con il prezzo di beni personali precedentemente alienati o con il loro scambio (in questo caso si ha la cosiddetta «surrogazione reale»).
Solitamente si afferma che la partecipazione all'atto di acquisto del coniuge non acquirente – che partecipa non certo in veste di «parte contrattuale», ma al solo fine di verificare la sussistenza dei presupposti che la legge richiede per la surrogazione, trova una precisa giustificazione soprattutto nell'esigenza di assicurargli una sorta di controllo sui beni di maggiore rilevanza economica che non entrino a far parte della comunione legale.
Proprio a questo proposito si è espressa la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 22755 del 2009, per vagliare la possibilità – per il coniuge non acquirente – di impugnare o, comunque, di "ritrattare" in un secondo momento la dichiarazione con la quale, prendendo parte all'atto di acquisto dell'altro coniuge, abbia fatto sì che il bene venisse acquisito in via esclusiva al patrimonio di quest'ultimo.
Per risolvere la questione i giudici di legittimità hanno anzitutto chiarito che la funzione dell'intervento adesivo del coniuge non acquirente è certamente condizione necessaria per provocare l'effetto dell'esclusione del bene acquistato dall'altro coniuge dalla comunione legale, ma non può considerarsi condizione sufficiente per determinare il medesimo effetto.
Ciò comporta che se il bene non è effettivamente personale, l'intervento adesivo del coniuge non acquirente non è sufficiente a determinare l'effetto di esclusione del bene dalla comunione legale. In altre parole, l'articolo 179 del Codice civile stabilisce tassativamente che i beni che possono essere esclusi dalla comunione con questo meccanismo sono solo quelli strettamente personali, quelli destinati all'esercizio della professione e quelli oggetto della cosiddetta surrogazione reale; per questa ragione, se il bene oggetto del l'acquisto non è effettivamente un bene personale, l'intervento adesivo del coniuge non acquirente non può sortire l'effetto di escluderlo dalla comunione legale.
Ciò chiarito, la Suprema corte ha sottolineato che l'intervento adesivo del coniuge non acquirente all'atto di acquisto può assumere alternativamente o natura di dichiarazione ricognitiva a contenuto sostanzialmente confessorio (quando si attesti, in modo più o meno sincero e affidabile, un fatto predicabile di verità o falsità) o natura di manifestazione di intenti, quando si esprima un'intenzione riferita al futuro.
Ecco, allora, che – secondo la Corte di cassazione – bisogna distinguere il caso in cui il coniuge non acquirente attesta un fatto (come, ad esempio, quando riconosca che il corrispettivo dell'acquisto del coniuge acquirente viene pagato con denaro che deriva dalla precedente vendita di un bene personale) dal caso in cui il coniuge esprime più semplicemente una condivisione di intenti (come nell'ipotesi in cui concordi nel destinare l'immobile oggetto dell'atto di acquisto all'esercizio della professione dell'altro coniuge).
Fonte: Il Sole 24 Ore: notizie di finanza, economia, cronaca italiana, esteri, borsa e fisco
 

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