Plutonia

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nel mese di settembre del 2011 ho acquistato direttamente dall'impresa un appartamento al 1° e ultimo piano situato all'interno di una corte su cui si affacciano altri appartamenti.
La casa è classificata in classe B a basso impatto energetico con riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Nel mese di gennaio in una stanza d'angolo si è formata una infiltrazione di acqua che ha formato umidità e muffa.
Segnalata per iscritto la cosa all'impresa (che ha ancora una decina di appartamenti da vendere) mi viene risposto che sicuramente ciò è dovuto al mancato ricambio d'aria. Vi assicuro che così non è, anzi mi dicono che sono maniaca del ricambio d'aria.

Io penso invece si tratti di qualche tegola rotta e quindi di una infiltrazione dal tetto viste le consistenti piogge degli ultimi due mesi. Sta di fatto che la macchia si sta allargando.

Esiste un periodo di tempo dalla consegna dell'appartamento entro il quale se si verificano vizi occulti (ammesso che sia così) o danni di questo genere si possa chiamare in causa l'impresa. Ho dovuto nel frattempo spostare i mobili e sto attendendo una risposta, ma vorrei avere qualche arma in più per costringere costoro (impresa tedesca) a provvedere visto che a fine gennaio dopo la vendita di un appartamtno qualcuno ha avuto accesso al tetto per l'antenna satellitare da sistemare?
Grazie per la consulenza.
PS non potrò accedere subito alle vostre risposte causa continui problemi di rete (e pensare che pago una cifra per avere l'ADSL sigh. sigh).
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
La garanzia per i vizi della cosa venduta è disciplinata dagli artt. 1490 e ss. cod. civ.
Il compratore ha diritto di chiedere al venditore a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo di vendita, salvo in ogni caso il diritto di domandare il risarcimento degli eventuali danni subiti.
La garanzia opera per espressa previsione del Legislatore (art. 1491 cod. civ.) per i soli vizi che il compratore non conosceva e che non erano facilmente riconoscibili, vizi c.d. occulti. Per quelli invece conoscibili con l'uso dell'ordinaria diligenza la garanzia opera solo se il venditore ha dichiarato che la cosa era immune da vizi, traendo quindi in inganno il compratore.
Il vizio oggetto della garanzia che rende il bene inidoneo all'uso cui è destinato, ovvero nel nostro caso quello abitativo (in altri termine rendere impossibile o lesivo del diritto alla salute abitare l'immobile) oppure che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore, rispetto al prezzo di vendita pattuito e corrisposto.
I vizi descritti, ovvero l'umidità dovuta a fessurazioni sull'intonaco oppure da infiltrazioni dal tetto, se non sembrano poter escludere il diritto di abitare l'immobile, appaiono comunque tali da diminuirne il valore.
Tuttavia dubbi vi sono sulla possibilità di invocarne la mancata conoscenza e conoscibilità, poiché sarebbe da stabilire se essi fossero presenti e quindi visibili anche in sede di sopralluogo nel corso delle trattative precontrattuali oppure in occasione della consegna dell'immobile dopo la stipula del contratto definitivo dinanzi al notaio.
In ipotesi affermativa per quanto sopra detto la garanzia per i vizi sarebbe esclusa mentre in caso contrario, ovvero se i vizi si sono manifestati dopo la consegna o comunque non erano conosciuti né conoscibili dal compratore, allora la garanzia in teoria è operativa.
I vizi però vanno innanzitutto denunciati per iscritto a mezzo raccomandata a/r al venditore entro 8 giorni dalla consegna dell'immobile o dalla loro scoperta se si tratta di vizi non apparenti al momento della consegna, per impedire la decadenza dall'azione (risoluzione del contratto di vendita/riduzione del prezzo e risarcimento dei danni) che poi comunque dovrà esperita entro 1 anno per evitare la prescrizione del diritto che con essa si vuole far valere.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Da condividere anche se la consulenza che chiede non può riceverla in questa sede ma carte alla mano da un collega di Vigasio e provincia.;)
Quando alla ADSL contesti subito il difetto ... altro che sigh sigh :risata:
 
U

User_15726

Ospite
Fai scrivere 2 righe da un legale di fiducia, vedrai che l'impresa si occuperà della cosa!!!! x adsl cambia compagnia se nn ti fornisce il servizio x cui paghi.
Buona fortuna
 

Plutonia

Membro Attivo
Proprietario Casa
grazie in particolare a Mapeit e bender71 oltre alla conferma dello studio legale di Roma: penso che due righe da parte di un avvocato potranno dare una smossa a questa situazione di stallo.
Per quanto riguarda l'ADSL mi è stato risposto che la zona rientra nella parte estrema del servizio di telefonia e quindi finchè non sarà potenziata sembra non possano esserci rimedi significativi. A presto
 

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