Riccardo72

Oggi è il mio Compleanno!
Buongiorno a tutti,
sto cercando di avere un po' di chiarezza su questo tema, importante, e necessariamente da affrontare da parte di ogni locatore.

Vorrei chiedere l'aiuto un poco di tutti per capire quali siano le normative applicabili.

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Se l'impianto elettrico è a norma e certificato ovviamente non ci sono problemi.

Il problema sorge se l'immobile è stato costruito negli anni 60/70, per il quale la messa a norma può avere costi molto alti (tali da dover essere ripagati in più annualità di affitto).
Infatti al fine dell'affitto di immobili costruiti in una fascia temporale precedente ad una certa data (mi sembra 1990) la legge inoltre non obbliga strettamente alla certificazione della messa a norma degli impianti elettrici.

Quali sono allora gli interventi che sono richiesti dalla normativa per questi appartamenti "più vetusti"?
In tal modo che oltre ad essere tecnicamente garantita sicurezzaper cose e persone, venga anche garantito il proprietario da responsabilità su eventuali scongiurabili sinistri dovuti all'impianto elettrico.

Ringrazio :daccordo: sin da ora chi può fornire elementi normativi e tecnici utili ad inquadrare questa problematica!
 

teofilatto

Membro Attivo
Professionista
premetto che sono anche io interessato al tema della discussione. Il contributo che posso apportare però è questo: nel caso in cui un inquilino si faccia male prendendo la scossa, il proprietario, che è responsabile degli impianti, rischi parecchio e dubito che l'assicurazione copra delle lesioni causate dall'incuria.
Quindi (ed è quello che sto facendo fare a tutti i miei clienti con immobili vecchi) è assolutamente opportuno procedere alla sostituzione dell'impiantistica elettrica, facendo eventualmente delle convenzioni se si hanno più impianti da risitemare
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
L’ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che il D.M. 37/2008 (che ha sostituito ed abrogato quasi tutta la Legge 46/90) disciplina la realizzazione e/o la modifica in condizioni di piena sicurezza degli impianti negli edifici, senza prevedere alcun obbligo di adeguamento degli impianti preesistenti.
Gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. (27 marzo 2008) si considerano quindi a norma qualora realizzati o modificati in conformità alle disposizioni applicabili a quell’epoca.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 6, comma 3 D.M. 37/2008 gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Teniamo però presente, come detto nel post precedente, che la responsabilità per eventuali incidenti causati da un impianto elettrico difettoso ricade sul proprietario dell'immobile, a meno che l'inquilino non abbia apportato modifiche o aggiunte non eseguite da personale abilitato all'impianto stesso.
 

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