basty

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se mi posso permettere: le sentenze della Corte Costituzionale fanno orientamento interpretativo, la L.47/85 è una Legge, quindi secondo me, oggi, un immobile che ha ottenuto la concessione in sanatoria ai sensi della L. 47/85 è abitabile fino a che rimane nello stato rappresentato nella pratica di condono, nel momento in cui si dovesse fare interventi per i quali è necessario modificare l'immobile, si entra nel discorso di Gianco, cioè l'immobile non rispetta le norme igienico-sanitarie, ecc. quindi perderebbe la destinazione.
Un caso analogo mi è capitato: appartamento edificato non so quando, Centro Storico, censito nel 1939 con destinazione residenziale, molto grande, abitato fino a alcuni anni fa, si intende venderlo ma ha necessità di ristrutturazione, presenta per oltre metà dei locali altezza m 2,60, non è stato oggetto di condono, semplicemente è così da sempre. L'UT comunale mi dice: se mi presenti una pratica di ristrutturazione ti blocco in quanto l'altezza non è a norma, ci potrebbe essere una deroga (il Sindaco, davanti a ragioni valide può derogare sentito il parere ASL che sarebbe sicuramente negativo), però l'appartamento così com'è potrebbe essere abitato senza nessun problema, è abitazione da sempre. Da qui il paradosso: venderlo no in quanto non è possibile ristrutturarlo e mantenere la destinazione di abitazione per tutti i locali, affittarlo si può

Ho apertyo una nuova discussione per esaminare un caso che può assomigliare a quello da te citato.

Condominio a schiera (allora non si chiamavano ancora così) in montagna: alt. 1500 m Valle d'Aosta; alloggi su due piani, con altezze attorno ai m. 2,40÷2.45, progetto approvato ed accatastato negli anni 1956-57.
Non so se ai tempi si chiedeva la abitabilità.

Oggi come si verrebbe a trovare?
Anche recentemente sono stati compravenduti.
 
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basty

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Grazie ad entrambi. Ma io risponderei in modo ancora diverso.
Se nel 1950 o quel che era si autorizza un progetto di quel tipo, troverei assurdo contestarlo a posteriori.
La legge VdA riguarda infatti gli edifici storici che vuole preservare.
(Trascuro poi di far notare che tale legge regionale sarebbe in violazione di norme nazionali poste a fini cosiddetti superiori=igienico-sanitari: per l'altro principio qui richiamato dovrebbe essere non lecito)
In sostanza certe norme dovrebbero valere ex nunc e non ex tunc
 

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