Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Che il Condominio vinca o perda nulla muta rispetto alle spese del legale che lo rappresenta.

L'avvocato rappresenta l'intero Condominio e non il Condominio - (meno) il dissenziente.

Non va confuso l'esempio della sentenza di Bologna ove il "dissenziente" era parte avversa (quindi terzo rispetto al Condominio).
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ne approfitto per chiedervi quale sia la Ratio alla base
dell'art.1132..

Secondo il mio "modello" interpretativo tutto si basa sulla classificazione di cosa sia il Condominio.
Seppur non sia dichiarato "Persona Giuridica"...ne assume in buona parte i tratti.
Infatti Leggi e Giurisprudenza rimandano alle stesse norme che regolano il diritto societario (da Snc a Spa) quando non ve ne siano di speficiche per il Condominio o in seconda battuta per la Comunione.

Chi fà parte del Condominio ne sopporta oneri ed onori con pochi specifici limiti.
Decide la maggioranza...e si esclude il singolo solo ove lo stesso non abbia alcun "vantaggio" nemmeno potenziale.
Infatti il "legale" del Condominio serve come una nuova lampada sul viale esterno dove il "dissenziente" mai passa...ma potenzialmente può passare.

Infatti anche per le "innovazioni" il condòmino è costretto a partecipare alla spesa salvo non vi sia concomitanza di ulteriori 2 caratteristiche "gravosità e voluttuarietà".

In questo senso il legislatore ha previsto un "parziale riparo" (un ammortizzatore per smorzare gli effetti) per il condòmino che si ritrovi coinvolto, suo malgrado, in una realtà dove la "litigiosità" sia rilevante.

Se una Spa decide (vale sempre la maggioanza) di intentare causa...tutti gli azionisti ne sopportano le conseguenze (positive o negative) a bilancio ...per loro non esiste 1132.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Alla mia età fare esercizi di logica, fa sicuramente bene per tenere in esercizio il contento del mio cranio, notoriamente piuttosto duro....

Allora proviamoci:
E' come chiedere quanto fa 2+2+3....e dimenticare l'ultimo addendo.



Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente

Vantaggio alcuno è derivato...banale la conclusione che ognuno può trarre.


Caso 2 vedi caso 1
Infatti se osservi ho posto tale dirimente sul finale del mio intervento (post #70)

Dimaraz ha scritto:
Unica "mancanza" il non trovare riscontro se tali spese fossero per una precedente lite persa o per una lite vinta ma di cui non si era recuperato dalla controparte.

Ma ciò non sminuisce il significato pronunciato perchè non ripete le parole del Co.3...ma ne attrae il senso.

Qui mi sfugge forse qualcosa:
nella prima risposta ti appelli univocamente al c. 3. Sta bene e ritorneremo sul punto.
nella seconda adoperi una modalità abbastanza oscura: "ne attrae il senso", ma allora se il senso è associato al c.3 significa che la sentenza di Bologna riguardava solo "in caso di vittoria" ed allora convieni con Ollj: dove sta allora la tua obiezione?
 
O

Ollj

Ospite
La MM era si condomina...ma era pure "parte avversa"...quindi "nulla" la delibera che poneva a carico della stessa quota delle spese di soccombenza del Condominio.
La sua "dissociazione alla lite" era quantomeno non necessaria se non direttamente inappropriata.

- la Corte di Appello non fu chiamata a discutere sulla figura della M. quale resistente nel processo.
- la Corte d'Appello fu chiamata a pronunciarsi sulla M. in quanto titolare del diritto di recesso ex art.1132: su ciò si basa tutto l'impianto di causa.
Dissenso fu presentato e su tal dissenso si è impugnò la delibera condominiale; la conseguente sentenza (annullò la delibera perchè, presentata dissociazione, le spese del Condominio le furono imputate); la Corte di Appello, con la sentenza, fornisce una lettura autentica dell'art.1132 e Cassazione, non cassando tal sentenza, ne conferma l'impianto:
"
dissenso che contemperando l’interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest’ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto.
Non fosse così, la sentenza della Corte di Applello doveva esser cassata per vizio di legittimità (avendo applicato falsamente un articolo di legge a fattispecie diversa da quella per la quale fu previsto), ed invece ciò non è occorso.

Ma ciò non sminuisce il significato pronunciato perchè non ripete le parole del Co.3...ma ne attrae il senso.
Lo sminuisce invece. Infatti la Corte dice testualmente di che caso si tratta:
sono quelle di cui si discute nel caso in esame, come conferma la lettura del Co.3
Il giudice di primo grado si pronunciò contro il condòmino dissenziente in quanto la lite, cui il Condominio fu coinvolto e per la quale si chiese quota anche al dissenziente, fu vinta dal Condominio
Il Tribunale di Bologna, non poteva che avallare tutto ciò, in quanto si trattava di comma 3° e solo per tal ragione (cosa assai diversa dall'ipotesi di lite persa di cui al comme 2°).
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Per rispondere a quiproquo, perchè usi il tuo modello interpretativo?

Secondo il mio "modello" interpretativo tutto si basa sulla classificazione di cosa sia il Condominio.....

Mi sembrava più immediato usare il dispositivo della sentenza da te riportata di cui replico l'estratto....

Estratto:

Cassazione civile, Seconda Sezione, sent. n. 15360 del 6 dicembre 2001

Posto il principio generale dell'obbligatorietà delle deliberazioni assembleari per tutti i condomini, anche dissenzienti, il legislatore ha disciplinato specifiche ipotesi di dissenso
- quali quella rispetto alle innovazioni gravose o voluttuarie (art. 1121 CC)
- e quella rispetto alle liti (art. 1132 CC)
- con norme di carattere derogatorio e, quindi, eccezionale, che, in quanto tali, non possono trovare applicazione se non alle particolari situazioni con le stesse regolate né sono suscettibili d'interpretazione estensiva.

Che purtroppo nulla dice di esplicito circa le spese di difesa condominiali di cui cerchiamo una risposta.
 
Ultima modifica:

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusa se solo ora smaltisco il lavoro arretrato: mi sembra corretto darti una risposta avendomi dedicato un lungo intervento.

Che non ci intendiamo troppo, non solo sulle parole, possiamo darlo per assodato; possiamo anche non tornare più sull'argomento?
Comunque forse non sai che non basta essere un generico avvocato "di primo pelo" per poter "difendere/rappresentare" nel 3° grado di Giudizio.
Quanto alle qualifiche per difendere/rappresentare in 3° grado di giudizio, so bene essere necessaria una qualche abilitazione: ne avevo avuto conferma dalla spiegazione di un "amico d'infanzia" che riportava sulla propria business-card "Avv. Cassazionista" o qualcosa del genere. Piccola nota a latere: ho dovuto revocarlo dopo pochi mesi e rivolgermi ad altro più competente. L'abito non fa il monaco.

Ribadisco che tutto è già scritto nell'Art. 1132...dal mio solito Brocardi.it con mie "evidenziature":
... ma mi hai rimproverato tante volte di fare il copia-incolla e di non saper intendere...
Vuoi che capisca le tue evidenziature se non capisco quelle del nostro solito Brocardi?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Vantaggio alcuno è derivato...banale la conclusione che ognuno può trarre.

Caso 2 vedi caso 1
In attesa di argomenti altrui, torno come promesso ai due casi proposti, ed alla risposta di @Dimaraz .

Ho formulato volutamente i due casi con una caratteristica comune: correttamente colta da chi mi ha risposto.
In entrambi i casi il condomino dissenziente si è posto a priori (priori rispetto all'esito della causa) nelle condizioni di non trarre vantaggio alcuno, qualunque sia l'esito della sentenza.

Non mi interessa approfondire quanto banali siano le deduzioni: ma non mi paiono esaustivi gli argomenti citati da Dimaraz.
Una cosa emerge.
Il condomino dissenziente, con comportamenti consoni, si sottrae alle spese legali connesse ad una causa che ritiene temeraria o inopportuna.

Non mi paiono banali le conseguenze:
- l'art. 1132, permette al condòmino di sottrarsi dalle decisioni condominiali e non essere coinvolto nelle spese legali condominiali, indipendentemente dall'ammontare delle stesse, che possono essere in astratto inferiori o superiori a quanto ammontasse il debito di merito. Il condominio è soccombente, non si applica il c.3, il condòmino non ha tratto vantaggio alcuno dalla causa (... irrilevante), e non è terzo rispetto al condominio (ma lo diventa rispetto alla lite).

magari non ho usato un linguaggio da navigato causidico: so fare solo 2+2 (forse però ricordo anche come si risolvono le equazioni, calcolano i limiti ecc, ma è una altra storia che qui non interessa)

Bisogna allora aggiungere, per dare attuazione certa a questo viscido articolo, una azione non espressamente contemplata? Domando.

Potrebbe essere un modo sicuro per sottrarsi dagli artigli degli "azzeccagarbugi" e/o dai "creagarbugli"
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
ma allora se il senso è associato al c.3 significa che la sentenza di Bologna riguardava solo "in caso di vittoria" ed allora convieni con Ollj: dove sta allora la tua obiezione?

Forse l'uso alternativo di "attrae" non è immediato o corretto...diciamo ne "mutua" il risultato?

Qui mi sfugge forse qualcosa:
nella prima risposta ti appelli univocamente al c. 3. Sta bene e ritorneremo sul punto.

Espando e/o meglio preciso visto che a rilettura vi è uso di un sostantivo che si presta a doppia interpretazione (ufficiale e "volgare") e nell'urgenza di uscire per altri impegni ho sintetizzato troppo.
Caso1
Il condominio esce vittorioso, ma il convenuto risulta nullatenente: come si ripartiscono le spese legali sostenute dal condominio?
Ho considerato che con "legali" si intendesse le spese del giudizio (da qui il richiamo al co.3)...ovvero le spese del processo (bolli, tasse, tribunale etc) che sarebbero state a carico del "perdente"...ma che in caso di sua "incapienza/sparizione" si rovesciano sul vincitore (Ironia della sorte toccato a mio "fratello"...vittorioso...ma cornuto e mazziato. Ha voluto agire in giudizio contro tal venditore...nonostante l'avessi sconsigliato in tal senso).
SE nonostante tale "obolo" non dovuto il condòmino dissenziente abia avuto un vantaggio dall'esito vincente ...pagherà pro quota.

Caso 2 uguale a Caso1:
- per quanto riguarda le spese del legale di Condominio in forza del mandato conferito ne paga quota
-per quanto riguarda le spese del giudizio nessun addebito visto che ha già liquidato la sua quota di danno (dal rimanente se ne è estraniato dissentendo)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Caso 2 uguale a Caso1:
1- per quanto riguarda le spese del legale di Condominio in forza del mandato conferito ne paga quota
2-per quanto riguarda le spese del giudizio nessun addebito visto che ha già liquidato la sua quota di danno (dal rimanente se ne è estraniato dissentendo)

Sei coerente e ribadisci ciò che sostieni fin dall'inizio.

Io continuo ad avere molte riserve sul punto 1: e riprendo una risposta che hai dato in precedenza, non so se a me o quiproquo
Che il Condominio vinca o perda nulla muta rispetto alle spese del legale che lo rappresenta.

L'avvocato rappresenta l'intero Condominio e non il Condominio - (meno) il dissenziente.

Ovvio che il legale si faccia pagare per intero dal Condominio. E che rappresenti l'intero condominio: ma potrei anche dire che il giudice di fronte al saldo pro-quota del contrario alla lite, potrebbe esplicitamente stralciare il coinvolgimento del dissenziente. (non conosco il cpc, non infierire)

Ma nulla ha a che vedere, come correlazione, con il successivo riparto della spesa all'interno del condominio: a consuntivo sono rimaste da pagare la fattura di merito (debito) e il saldo parcella avvocato. Ma il dissidente non più ha debiti.

p.s.: Siamo entrati nella Settimana Santa per i cattolici (gli ortodossi greci la commemorano nel 2016 il 1° maggio): permettetemi di fare una analogia.

I farisei contestavano a Gesù di compiere miracoli di sabato: cosa contraria alla legge mosaica....
Se la memoria non i inganna, la risposta non è stata la negazione della legge di Mosè, ma il suo superamento....
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
- la Corte d'Appello fu chiamata a pronunciarsi sulla M. in quanto titolare del diritto di recesso ex art.1132: su ciò si basa tutto l'impianto di causa.

Questo è il caso di badare attentamente anche alle virgole e ai puntini sulle i.

La Corte di Appello è stata interpellata dalla sig.ra M.M.C. ponendo gravame contro la decisione presa dal Tribunale (1°grado a lei sfavorevole) che aveva emesso giudizio sulla base della formulazione evidentemente fatta dal legale della M. (dissenso alla lite= non sono tenuta a qualsiasi spesa) su una delibera di riparto (suppongo vista la data approvazione Bilancio Consuntivo che la stessa (a mezzo delegato) aveva approvato.
Vulnus un "fondo spese" creato per il legale di Condominio.

(Già qui vi sarebbe da discutere perchè semmai l'attrice doveva fare causa al suo delegato)

La Corte d'Appello ha analizzato la "posizione" della M rispetto alla causa originaria rilevando come la stessa fosse parte avversa... quindi con interessi contrari e opposti a quelli del Condominio.
Per quel "fondo" la M non era da conteggiarsi come condòmina...e per quanto rilevabile la Corte d'Appello non cita l' Art. 1132 come motivazione.

Successivamente lo richiama la Cassazione...ma solo perchè il Condominio ne contestava la corretta informativa.
Se e perchè la Cassazione abbia usato a pretesto quella motivazione...forse fa il paio con quelle in cui con i jeans non è stupro (ora ravvedutisi) o quella che se è di gruppo non è colpa grave!!!

O forse servirebbe ulteriore e attenta analisi di ogni singola parola, virgola e puntino.

Come sai è sempre difficile discutere di sentenze di 3° grado senza avere il supporto di quanto determinatosi nei gradi precedenti.
Mi conosci per essere il primo a diffidare di "estratti" ...ma in concreto non v'è nulla nelle citate che avvalori in modo inequivocabile una diversa interpretazione di quanto attentamente specificato nel 1132.

Ps.
Ultima chicca recente...seppur non di 3° grado:
Assolto perchè nonostante fermato con più di 3.000 dosi e già con 2precedenti" per spaccio.... è troppo ricco per essere uno spacciatore!!!:confuso::shock::disappunto:
 
Ultima modifica:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto