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<blockquote data-quote="Nautilus" data-source="post: 403532" data-attributes="member: 7706"><p>Si ha diritto alla detrazione fiscale del 50% per la sostituzione del proprio impianto con caldaia a condensazione, almeno di classe A. Il pagamento dev’essere effettuato con BONIFICO PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.</p><p>Si ha diritto invece alla detrazione fiscale del 65% per l'installazione di una caldaia a condensazione in classe A <u>in abbinamento a sistemi di termoregolazione evoluti in classe V, VI o VIII</u>. Il pagamento dev’essere effettuato con BONIFICO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.</p><p>In entrambi i casi bisogna trasmettere all’ENEA esclusivamente attraverso l’apposito sito web (<a href="https://detrazionifiscali.enea.it/" target="_blank">Detrazioni fiscali ENEA</a>) entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori la “Scheda descrittiva dell'intervento”.</p><p>Per impianti con potenza nominale del focolare <100 kW non è necessaria l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici, basta conservare la certificazione del produttore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nautilus, post: 403532, member: 7706"] Si ha diritto alla detrazione fiscale del 50% per la sostituzione del proprio impianto con caldaia a condensazione, almeno di classe A. Il pagamento dev’essere effettuato con BONIFICO PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. Si ha diritto invece alla detrazione fiscale del 65% per l'installazione di una caldaia a condensazione in classe A [U]in abbinamento a sistemi di termoregolazione evoluti in classe V, VI o VIII[/U]. Il pagamento dev’essere effettuato con BONIFICO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. In entrambi i casi bisogna trasmettere all’ENEA esclusivamente attraverso l’apposito sito web ([URL="https://detrazionifiscali.enea.it/"]Detrazioni fiscali ENEA[/URL]) entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori la “Scheda descrittiva dell'intervento”. Per impianti con potenza nominale del focolare <100 kW non è necessaria l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici, basta conservare la certificazione del produttore. [/QUOTE]
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