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Calcolo della superficie di una stanza in affitto
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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 338645" data-attributes="member: 42040"><p>Premesso che secondo l'Accordo del mio Comune il contratto concordato per locazione parziale dell'appartamento si può stipulare a condizione che:</p><p>a) il locatore sia convivente in quell'appartamento.</p><p>b) il contratto è uno e unico, e il calcolo degli spazi comuni condivisi è proporzionato al numero degli inquilini.</p><p></p><p>Si calcola il 100% della superficie calpestabile di ogni singola stanza data in locazione ad uso esclusivo.</p><p>Si calcola inoltre il 50% della superficie calpestabile degli spazi comuni (cucina, bagno, ecc). In quanto si presuppone che l'altro 50% rimanga a disposizione del locatore convivente con il/i conduttore/i.</p><p></p><p>Vi è inoltre una tabella di adeguatezza degli spazi, che tiene conto del numero di conduttori.</p><p>Se vi sono ad esempio 5 inquilini, l'appartamento deve avere due bagni.</p><p>Inoltre, essendo contratti particolari, è obbligatoria la sottoscrizione e vidimazione dei sindacati dei proprietari e degli inquilini che ne certifichino la conformità.</p><p></p><p>L'interpretazione di [USER=43421]@Gianco[/USER] (aumentare del 50% la superficie della stanza locata ad uso esclusivo) è sbagliata se si applica l'Accordo Territoriale di Torino, a cui si riferiscono le regole che ho citato.</p><p>E il suo consiglio del post n. #2 potrebbe non essere corretto se l'Accordo a cui si deve uniformare [USER=55689]@renzucca[/USER] dispone diversamente.</p><p></p><p>Nel mio post n. #3 ho specificato che la risposta corretta alla domanda di [USER=55689]@renzucca[/USER] si trova nell'Accordo del Comune dove si trova l'immobile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 338645, member: 42040"] Premesso che secondo l'Accordo del mio Comune il contratto concordato per locazione parziale dell'appartamento si può stipulare a condizione che: a) il locatore sia convivente in quell'appartamento. b) il contratto è uno e unico, e il calcolo degli spazi comuni condivisi è proporzionato al numero degli inquilini. Si calcola il 100% della superficie calpestabile di ogni singola stanza data in locazione ad uso esclusivo. Si calcola inoltre il 50% della superficie calpestabile degli spazi comuni (cucina, bagno, ecc). In quanto si presuppone che l'altro 50% rimanga a disposizione del locatore convivente con il/i conduttore/i. Vi è inoltre una tabella di adeguatezza degli spazi, che tiene conto del numero di conduttori. Se vi sono ad esempio 5 inquilini, l'appartamento deve avere due bagni. Inoltre, essendo contratti particolari, è obbligatoria la sottoscrizione e vidimazione dei sindacati dei proprietari e degli inquilini che ne certifichino la conformità. L'interpretazione di [USER=43421]@Gianco[/USER] (aumentare del 50% la superficie della stanza locata ad uso esclusivo) è sbagliata se si applica l'Accordo Territoriale di Torino, a cui si riferiscono le regole che ho citato. E il suo consiglio del post n. #2 potrebbe non essere corretto se l'Accordo a cui si deve uniformare [USER=55689]@renzucca[/USER] dispone diversamente. Nel mio post n. #3 ho specificato che la risposta corretta alla domanda di [USER=55689]@renzucca[/USER] si trova nell'Accordo del Comune dove si trova l'immobile. [/QUOTE]
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