supermax

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se al locatore Caio non è concesso di applicare di sua iniziativa l'aggiornamento Istat alle tariffe €/mq del 2018 (ipotizzando lo possano fare solo i Sindacati firmatari dell'Accordo), il canone mensile applicabile nel 2022 da Caio è € 500 (non € 560).
Mi è stato detto questo, nessun aggiornamento neanche al 75% per accordi firmati nel 2004.
nonostante gli ho fatto presente

Per le locazioni a canone concordato di cui all’articolo 2, comma 3, legge 431/98, l’aggiornamento Istat non può mai superare il 75% dell’indice Istat dei prezzi al consumo. Si veda in questo senso, l’articolo 1, comma 9, del decreto, ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002, secondo cui «gli accordi in sede locale possono prevedere l’aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente».L’aggiornamento deve essere calcolato di anno in anno. Ove tuttavia, nel Comune cui si riferisce il lettore non sia stato rinnovato l’accordo locale, occorre aggiornare gli importi del precedente accordo secondo il principio della variazione assoluta. L’articolo 1 del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, dispone infatti che nei Comuni nei quali non siano state convocate le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ovvero non siano stati definiti gli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in applicazione del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto col ministro dell'Economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato sul supplemento ordinario n. 59 nella «Gazzetta Ufficiale» dell'11 aprile 2003 - serie generale - n. 85, le fasce di oscillazione dei canoni sono quelle risultanti dagli accordi previgenti già sottoscritti. In tal caso, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione degli accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

Proverò ad andare in un'altra associazione
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
2004 (anno in cui è stato firmato l'accordo fra comune ed associazioni e mai aggiornato,
In molti Comuni gli Accordi Territoriali vennero aggiornati negli anni 2017 e seguenti per recepire il D.M. 16/01/2017, che introdusse l'asseverazione dei contratti non assistiti (stipulati in autonomia) da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie.

Nel tuo Comune, @supermax , i Sindacati (non avendo aggiornato l'Accordo Territoriale) non asseverano i contratti concordati?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
questa banale regoletta sia lasciata alla discrezione dei comuni?
Gli Accordi Territoriali sono redatti e firmati dalle Organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini. A Torino firma anche Edisu per la parte relativa ai contratti studenti universitari.

Per cui ipotizzo che il Comune (nel senso di Ente pubblico) non ha titolo per intervenire e imporre la revisione dell'Accordo: nuovi parametri, tariffe €/mq aggiornate, ecc.
Non ne sono certa, e non so se un Ente superiore come il Ministero competente possa agire quando un Accordo vecchio non viene aggiornato perché i Sindacati non prendono l'iniziativa.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
per poter asseverare
L'asseverazione è stata introdotta con l'art. 1, c. 8 D.M. 16/01/2017:

Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di
attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi
dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di
responsabilita', da parte di almeno una organizzazione firmataria
dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo
del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle
agevolazioni fiscali.


Se l'Accordo Territoriale vigente nel tuo Comune risale al 2004 e non è mai stato aggiornato, ne deduco non abbia recepito il D.M. 16/01/2017.
Chiedi al Sindacato se ritengono che l'asseverazione sia comunque obbligatoria per aver diritto alle agevolazioni fiscali.
 

Elisabetta48

Membro Senior
diranno che l'asseverazione è necessaria
Non possono. Prova a leggere cosa prevedono le istruzioni per l'agevolazione IMU per i contratti agevolati del tuo Comune.
Nel mio Comune è ben specificato che l'obbligo di presentare l'asseverazione vale solo per i contratti stipulati dopo la revisione degli Accordi territoriali. (per Reggio Em., appunto, dopo il 1 Marzo 2020. Anche per i contratti stipulati tra il 2017, quando l'asseverazione è stata introdotta, e questa data l'obbligo non c'era).

Tra l'altro, cercando notizie, ho visto che mi era sfuggita (magari nel Forum è già stato trattato, ma io sono stata un po' assente...) l'importante novità del non dover rifare l'asseverazione per un nuovo contratto se i contenuti rimangono gli stessi (fino e eventuali variazioni che riguardino l'immobile o gli accordi).
La riporto, per chi come me, in agosto era un po' distratto.
Legge di conversione n. 122 del 4 Agosto 2022 del Decreto Semplificazioni, art.7:

"L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3,
comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la
realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula
dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
nonchè dei contratti di locazione transitori e dei contratti di
locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi
1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i
contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio,
aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata
rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche
dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si
riferisce
."
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
non dover rifare l'asseverazione per un nuovo contratto se i contenuti rimangono gli stessi (fino e eventuali variazioni che riguardino l'immobile o gli accordi).
Sì, è una novità interessante; ne avevamo parlato a giugno:

 

Elisabetta48

Membro Senior
@uva : si immaginavo... Grazie del link. Ho letto tutto.
Comunque, stamattina ho avvisato della cosa una conoscente che si trovava in quella condizione. Purtroppo aveva appena completato la pratica e purtroppo il sindacato non l'ha avvisata della novità e cmq il Comune l'asseverazione la voleva: nuovo transitorio per stesso inquilino e stesso canone. Cosa dire?
 

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