1) dal 2011 è facoltativo aderire alla "cedolare secca" sia per nuovi contratti, sia per contratti già in essere. Tale norma vale ESCLUSIVAMENTE per contratti AD USO ABITATIVO PRIVATO e pertinenze collegate e locate congiuntamente.
2) aderendo, non sono dovute le tasse di bollo e di I° registrazione, di successive proroghe e di risoluzione.
3) La cedolare secca del 21% o (19% in Comuni ad alta tensione abitativa), deve essere versata entro il termine stabilito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4) ATTENZIONE! Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante da locazione d'immobile ad uso abitativo non viene indicato o indicato in maniera inferiore si applicano penali RADDOPPIATE da 200 al 400% dell'imposta non versata.
5) ATTENZIONE! Chi avesse malauguratamente affittato in "nero" sappia che l'inquilino ha facoltà di registrare il contratto effettivo, la durata scatta dalla data di effettiva registrazione, con diritto automatico di rinnovo per altri quattro anni, con determinazione del canone alla misura del triplo della rendita catastale OVVERO 1/3 di un canone di mercato.
6) Chi opta per la cedolare secca non potrà adeguare il canone con gli aggiornamenti ISTAT.
Si evince, per lo scrivente, che il quadro di riferimento legislativo, è un duro colpo alle affittanze in "nero" e quindi un valido mezzo di emersione dell'evasione.
Di seguito la tebella per facilitare le valutazioni di convenienza:
REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTA
fino a 15.000 € 23%
da 15.001 a 28.000 € 27%
da 28.001 a 55.000 € 38%
da 55.001 a 75.000 € 41%
oltre 75.000 € 43%
A voi l'attenta valutazione.
2) aderendo, non sono dovute le tasse di bollo e di I° registrazione, di successive proroghe e di risoluzione.
3) La cedolare secca del 21% o (19% in Comuni ad alta tensione abitativa), deve essere versata entro il termine stabilito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4) ATTENZIONE! Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante da locazione d'immobile ad uso abitativo non viene indicato o indicato in maniera inferiore si applicano penali RADDOPPIATE da 200 al 400% dell'imposta non versata.
5) ATTENZIONE! Chi avesse malauguratamente affittato in "nero" sappia che l'inquilino ha facoltà di registrare il contratto effettivo, la durata scatta dalla data di effettiva registrazione, con diritto automatico di rinnovo per altri quattro anni, con determinazione del canone alla misura del triplo della rendita catastale OVVERO 1/3 di un canone di mercato.
6) Chi opta per la cedolare secca non potrà adeguare il canone con gli aggiornamenti ISTAT.
Si evince, per lo scrivente, che il quadro di riferimento legislativo, è un duro colpo alle affittanze in "nero" e quindi un valido mezzo di emersione dell'evasione.
Di seguito la tebella per facilitare le valutazioni di convenienza:
REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTA
fino a 15.000 € 23%
da 15.001 a 28.000 € 27%
da 28.001 a 55.000 € 38%
da 55.001 a 75.000 € 41%
oltre 75.000 € 43%
A voi l'attenta valutazione.