basty

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MI è stato proposto da parte del conduttore, una ASD - Scuola di danza, la cessione dei crediti maturati ex DL 73 art. 4 del 25/05/21 (Misure connesse al Covid)

Premesso che sarei disponibile ad andare incontro all'inquilino, che direttamente non avrebbe capienza per usufruire del credito, vorrei però capire quali azioni e procedure fiscali debba il locatore cessionario svolgere, nell'immediato ed in sede di Dichiarazione Redditi.

(mi rivolgo qua, perchè ho l'impressione che il commercialista che segue l'inquilino, per ora ne sappia meno di me: e poichè io mi ... "diletto" a gestirmi i miei adempimenti fiscali, non vorrei dover consultare a mie spese un commercialista per fare un favore altrui)

Al di là dei moduli per la comunicazione della cessione, avrei inteso che il cessionario, debba accettare tale credito attraverso la piattaforma messa a disposizione da Agenzia delle Entrate sul sito.

Domande.

1) Nella guida Agenzia delle Entrate, aggiornata ad Aprile 21, sembra che il cessionario non possa avvalersi di un intermediario per tale accettazione, che quindi potrebbe essere rilasciata solo da chi dispone del login a fiscoonline. E' cambiato qualcosa?
2) Se il cedente invia una proposta di cessione, ripartendo il credito tra i comproprietari, ma solo uno di essi può acquisire parte o l'intero credito, come è possibile annullare la prima comunicazione e produrne una nuova corretta?
(Sembra che dopo 24, tale cessione sia già presente nel cassetto del cessionario, ed il cedente non possa più intervenire)

3) Preso atto che una volta accettata la cessione, è possibile immediatamente compensare tali crediti attraverso un F24: possono essere utilizzati in sede di versamento a saldo IMU?
4) Quale codice tributo?

5) Cosa deve (Se deve) riportare il cessionario sul Redditi PF 2022 ? In Quale quadro? Quale rigo? Cambia qualcosa se nel frattempo ha "speso" in compensazione tale credito in un F24 ad es. a dicembre per l'IMU?

p.s.: Mi chiedo anch'io chi me lo faccia fare ... quindi dispenso i presenti dal riportare pareri su quest'ultima domanda. E' l'unica su cui so rispondermi da solo.

Per ora l'unico documento in rete da me trovato, che accenna a risposte alle domande qui poste, riferibili anche al cessionario, le ho trovate qui. sotto: qualche correzione o precisazione?


Grazie a chi sa darmi indicazioni
 
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basty

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Nel frattempo mi sono informato con le istruzioni del Modello Redditi ed in rete, ed ho anche inviato una richiesta di assistenza mail alla Agenzia delle Entrate. In sostanza ho esposto quelle che mi sono parse le risposte cui sono pervenuto.

Le riporto nel caso possano servire a qualcuno, ed eventualmente per ricevere conferme o correzioni.

Riporto i punti di cui ho chiesto conferma:

Ruolo di 'Cessionario' di credito d'imposta per canoni di locazione del 2021 di immobili ad uso non abitativo (art 28 DL 34, o art. 4 DL 73). Il Credito può essere utilizzato in compensazione o riportarlo in RedditiPF2022. Vorrei alcune istruzioni.

1) La compensazione in F24 può essere effettuata anche per il saldo IMU? Con quale codice tributo?
Qui alla prima domanda la risposta è SI. (articolo del sole24ore)
. Serve conferma relativamente al codice tributo
3) Se si utilizza il credito completamente in compensazione su F24 per versamenti IMU, si deve compilare qualcosa su Redditi 2022? In particolare si deve riportare tale credito nel rigo CR31 cod 7 solo se utilizzato in diminuzione delle imposte sul reddito?

4) Nel caso si sia compensato , anche solo in parte, il credito con i versamenti IMU, il Rigo RN32 si compila solo se si vuole scomputare dall'IRPEF il credito non ancora utilizzato su F24 ?
Io avrei concluso rispondendo affermativamente

5) Ci sono ulteriori quadri da compilare? Io non li ho individuati: e i riferimenti al cessionario mi pare risultino solo sulla piattaforma cessione crediti. . Questo mi ha stupito: avrei trovato che il riscontro tra credito ceduto e CF del cessionario viene indicato nei quadri compilati dal cedente.
Ma non ho trovato l'equivalente speculare nella dichiarazione del cessionario.
 
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basty

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Grazie Nemesis per essere intervenuto, ma il tuo post termina e mi indirizza ad una pagina con errore. Nel frattempo editavo il post #2
 

basty

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Per la verità non lo vedo: per i beneficiari sembra essere il "6920": ma per i cessionari, mi sembra di aver letto da qualche parte un codice diverso
 

Nemesis

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Per la verità non lo vedo:
Cattura.JPG
 

basty

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@Nemesis: una cosa ancora non è chiarissima. Mi riferisco alle istruzioni Fascicolo 3 pag 125.
Esso ad un certo punto recita:

(Quadro RU) ...La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio (locatario e conduttore), anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU.

Fin qui sembra chiaro. Ma il paragrafo continua....:

Questi ultimi sono tenuti a riportare il credito d’imposta nel presente modello solamente se utilizzano il credito ceduto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali, in tal caso, indicano l’importo del credito nel quadro CR, rigo CR31

Interpreto che si riferisca al Modello Redditi, e non necessariamente al fascicolo 3 visto che il quadro CR è nel primo fascicolo. Mi confermi che oltre alla ebentuale compilazione del rigo CR31 non ci sarebbe altro da compilare?.

Tra l'altro a pag 58 fascicolo 1 rigo CR31 , dedurrei che si debba riportare in col.1 solo il codice 7, lasciando in bianco la col. 2 (importo): i casi che richiedono la compilazione non comprendono il cod 7

Altro dubbio che in rete non sempre è confermato, è la precisazione delle istruzioni , che recita:
La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
E' corretto quindi dire che il cessionario che ha acquistato il credito proveniente dai canoni dei mesi 1÷5 / 2021 lo può "spendere" in compensazione a partire dalla accettazione, cioè nel 2021 (adesso), fino al 31.12.2022 (anno della dichiarazione dove si esporrebbe tale credito)?
 

basty

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Curioso: adesso la sequenza degli interventi appare modificata e corretta: sono spariti gli errori e compaiono le tue (Nemesis) risposte: mentre scrivevo il cod tributo non risultava la tua risposta corretta. Siamo stati più veloci dei tempi di risposta e trasmissione dei computer coinvolti...
 

basty

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Ho ricevuto oggi la risposta di Agenzia delle Entrate, che devo dire è piuttosto particolareggiata, ma anche con qualche sorpresa. La riporto così potrà essere utile anche ad altri. Eccola: (Contrassegno con numeri in rosso i vari punti per aggiungere le mie osservazioni.

Gentile Signor XXX,
1-i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi che scelgono di cedere il credito devono comunicare l’avvenuta cessione inviando l’apposito modello entro il 31/12/2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti che hanno ricevuto il credito devono comunicarne l’accettazione sempre all’interno dell’area autenticata.

2-Il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto;
- in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.

3-In quest’ultima ipotesi, la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
In tal caso, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione ma solo nell’anno stesso.

4-In altri termini, il cessionario può utilizzare il credito in compensazione tramite F24, o cederlo a sua volta ad altri soggetti, esclusivamente entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.
La compensazione nel modello F24 (Sezione Erario) deve avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cessione, utilizzando i seguenti codici tributo:

5-• “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – articolo 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
6-• “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda
– utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – articolo 122 del D.L. n. 34 del 2020”.
7- I cessionari persone fisiche devono compilare il quadro CR del modello Redditi PF solo se utilizzano il credito in diminuzione delle imposte sui redditi e relative addizionali (dalle specifiche tecniche infatti non è ammessa la compilazione se tale credito è stato già totalmente compensato in F24).
8- Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione per pagare l’IMU.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è sempre attivo il servizio di assistenza telefonica al numero verde 800.90.96.96 da fisso, oppure allo 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (con esclusione delle festività nazionali).
Cordiali saluti


Vi chiedo alcune conferme o osservazioni.

Punto 1- Niente di nuovo
P. 2 - Poiche ipotizziamo un credito maturato e ceduto nel 2021, interpreto che il periodo d'imposta sia l'anno fiscale da dichiarare in RedditiPF2022. Corretto?

P. 3 - Qui la risposta potrebbe essere equivocata: se la frase si riferisce alla seconda ipotesi (compensazione) mi pare si debba dedurre, anche leggendo il P. 4, che si può compensare solo entro il 31.12.21 (in pratica col secondo acconto/saldo IRPEF o IMU di dicembre). Interpreto comunque che se non venisse compensata completamente, il residuo possa essere indicato nel quadro CR di Redditi PF 2022. Corretto?

p. 5 e 6: qui è la sorpresa. Riporta cod. trib. diversi da quel 6920 che sia io che @Nemesis avevamo individuato nelle istruzioni.

p. 7 e 8: confermano quanto pensavo. Nessuna osservazione.
 

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