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<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 305333" data-attributes="member: 35382"><p>Come non hai capito?</p><p>Mi pare che i soloni affermino che:</p><p>1) La dichiarazione di successione ha solo valenza fiscale (non equivale ad accettazzione tacita o espressa di eredità).</p><p> prendiamone atto: intanto cominci a versare imposte ipotecarie e catastali, più i vari piccoli ed odiosi balzelli.</p><p>2) La dichiarazione di successione va fatta entro 12 mesi dall'apertura della stessa: oltre si applicano sanzioni. E qui prima amenità: passati i 5 anni...., più nessuna sanzione. (i furbi o pseudo tali lo sanno e si adeguano)</p><p>3) La voltura va (andava) fatta entro 30 giorni dalla presentazione della Dichiarazione di successione: oggi con la nuova modulistica e procedura è addirittura contestuale alla DS. Però la voltura costituisce un precedente atto a convalidare l'accettazione dell'eredità! (A parte sentenza di Torino)</p><p></p><p>In logica matematica le conclusioni sarebbero invece:</p><p>a) Dichiarazione e voltura (entrambe) hanno solo valore fiscale, e non costituiscono accettazione (curioso, ma coerente)</p><p>b) Dichiarazione e voltura (entrambe adempimenti) costituiscono accettazione dell'eredità, ed allora ne trascrivano la voltura anche alla conservatoria, e si smetta di dover pagare la trascrizione dell'atto di tacita accettazione, per avere la continuità delle trascrizioni.</p><p></p><p>Purtroppo il ragionamento è troppo semplice, da comune cittadino che non conosce il diritto romano: e poi vogliamo mica scherzare. Così si priverebbe di argomenti l'erario, gli avvocati, i giudici, e ... la dottrina.</p><p>Dimenticavo: anche gli eredi, in questi meandri, a volte ci marciano</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 305333, member: 35382"] Come non hai capito? Mi pare che i soloni affermino che: 1) La dichiarazione di successione ha solo valenza fiscale (non equivale ad accettazzione tacita o espressa di eredità). prendiamone atto: intanto cominci a versare imposte ipotecarie e catastali, più i vari piccoli ed odiosi balzelli. 2) La dichiarazione di successione va fatta entro 12 mesi dall'apertura della stessa: oltre si applicano sanzioni. E qui prima amenità: passati i 5 anni...., più nessuna sanzione. (i furbi o pseudo tali lo sanno e si adeguano) 3) La voltura va (andava) fatta entro 30 giorni dalla presentazione della Dichiarazione di successione: oggi con la nuova modulistica e procedura è addirittura contestuale alla DS. Però la voltura costituisce un precedente atto a convalidare l'accettazione dell'eredità! (A parte sentenza di Torino) In logica matematica le conclusioni sarebbero invece: a) Dichiarazione e voltura (entrambe) hanno solo valore fiscale, e non costituiscono accettazione (curioso, ma coerente) b) Dichiarazione e voltura (entrambe adempimenti) costituiscono accettazione dell'eredità, ed allora ne trascrivano la voltura anche alla conservatoria, e si smetta di dover pagare la trascrizione dell'atto di tacita accettazione, per avere la continuità delle trascrizioni. Purtroppo il ragionamento è troppo semplice, da comune cittadino che non conosce il diritto romano: e poi vogliamo mica scherzare. Così si priverebbe di argomenti l'erario, gli avvocati, i giudici, e ... la dottrina. Dimenticavo: anche gli eredi, in questi meandri, a volte ci marciano [/QUOTE]
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