Dispositivo dell'art. 216 Codice di Procedura Civile
Fonti →
Codice di Procedura Civile →
LIBRO SECONDO - Del processo di cognizione →
Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale (artt. 163-310) →
Capo II - Dell'istruzione della causa →
Sezione III - Dell'istruzione probatoria
La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [
214 c.p.c.] deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione
(1).
L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi
interesse (2); ma se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore.
Note
(1) L'istanza di verificazione, finalizzata ad accertare la paternità della scrittura privata disconosciuta dalla parte contro la quale è stata prodotta in giudizio, costituisce un
onere a carico della parte che vuole avvalersi della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta: la norma utilizza propriamente l'espressione "la parte ...
deve chiederne la verificazione".
(2) Il procedimento di verificazione può essere proposto, oltre che in via incidentale (con dichiarazione resa a verbale o ricorso), anche in via principale con citazione: in questo caso, però, la parte che propone la domanda deve dimostrare di avervi interesse, ad esempio perché intende servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni.