carlas

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se volessi ottenere un documento che attribuisca in modo inequivocabile la proprietà del sottotetto al proprietario dell'ultimo piano in base alle sue caratteristiche (non è citato nell'atto di acquisto, nè nel regolamento, non è citato fra le aree condominiali, non appare al catasto, ha ed ha sempre avuto la sola funzione di isolamento, non è praticabile perchè alto solo circa 1 mt, ci si può entrare solo a carponi, ha il pavimento cosparso di materiale isolante), a chi dovrei rivolgermi? a un notaio? a un giudice? al catasto?
Se qualcuno sa rispondermi, lo faccia, per piacere. Grazie, grazie!
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Probabilmente è già tuo. Di certo devi verificare che non ci sia una bottola di accesso che affaccia su parti condominiali. Che sia una proiezione del tuo solo appartamento. Che sia quindi solo una camera isolante della tua unità. Poi farai tutte le opere che vuoi, a cominciare dal avere ile travature a vista.
 

carlas

Membro Attivo
Proprietario Casa
La presenza della botola cambia le cose? Ci sarà da qualche parte, se non altro per poter accedere in caso di necessità (manutenzioni, ecc.). Se l'esistenza della botola di acesso crea un dubbio sulla proprietà, a maggior ragione ho bisogno di incaricare un'autorità di stabilire la proprietà (mia o del condominio) in modo che non possa più essere contestata. A chi rivolgermi?
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
Adriano, carlas ha eccepito e secondo me giustamente, affrontiamo il discorso in maniera organica in modo da dare delle dritte che valgano per qualsiasi caso. 1° Chi ha costruito ha catastato gli alloggi e le parti comuni da li nel nostro caso non si vede nulla, ma se il sottotegola non é catastato, non é assegnato, praticamente tetto e in quanto tale parte comune; vero che non può utilizzare a queste condizioni nessuno ma pur sempre una parte comune. La eventuale botola nel corpo scala potrebbe dare un indizio (non provato) di proprietà comune, ma indifferentemente potrebbe essere un punto d'accesso per la manutenzione del tegolame senza disturbare nessuno. Non sappiamo l'altezza al colmo di questo locale ne la larghezza per fare altre ipotesi, quale in mancanza di altro farsi autorizzare all'utilizzo con delibera condominiale visto che nessun altro ne può trarre utilizzo.
 

raflomb

Membro Assiduo
Da giurisprudenza consolidata il sottotetto, ove non risulti una diversa destinazione dal titolo, o dal regolamento condominiale, è di proprietà delll'utltimo piano.

Il sottotetto di un edificio in condominio, non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell'art. 1117 c.c., non costituisce - in difetto di elementi contrari desumibili dal titolo - oggetto di comunione e, poiché esso. di regola, assolve una funzione isolante e protettiva (dal caldo e dal freddo) del piano più elevato, di questo costituisce normalmente una pertinenza qualora non ne sia dimostrata una destinazione diversa.

* Cass. civ., 23 maggio 1991, n. 5854.



Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.): in questa ultima ipotesi l'appartenenza deve essere determinata in base al titolo, ed in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro, il suolo ecc.) o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 cod. civ. si rende applicabile solo quando il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in via potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un uso comune.
* Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 1988, n. 5668, Scarpi c. Giuliani. Nello stesso senso, v. Cass. civ., 29 ottobre 1992, n. 11771.



Il "sottotetto" di edificio condominiale, sia che assolva esclusivamente una funzione isolante a protezione dell'ultimo piano, costituendo pertinenza e, quindi, parte integrante dello stesso, sia che assolva anche altre funzioni ovvero abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'utilizzazione come vano autonomo - la cui appartenenza va determinata solo in base ad un titolo - può considerarsi di proprietà comune se, per caratteristiche strutturali e funzionali, risulti, sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune.

* Cass. civ., sez. II, 18 marzo 1987, n. 2722, Catalani c. Cond. V. Malakoff.



L'ambiente ricavato sotto il tetto dell'edificio in condominio, in modo da formare una camera d'aria limitata, in alto, dalla struttura del tetto ed, in basso, dal solaio che copre i vani dell'ultimo piano (cosiddetto sottotetto), assolve, di regola, ad una funzione isolante e protettiva di questi vani e, quando non risulti una diversa destinazione o non sia diversamente disposto dal titolo, non è, quindi, oggetto di comunione ma costituisce pertinenza dell'appartamento dell'ultimo piano.

* Cass. civ., sez. Il, 15 giugno 1993, n. 6640, Giussani c. Albanese e altra.



Il sottotetto di un edificio, quando assolve l'esclusiva funzione di isolare i vani dell'alloggio ad esso sottostanti si pone in rapporto di dipendenza con i vani stessi cui serve da protezione e non può essere, pertanto, da questi ultimi separato senza che si verifichi l'alterazione del rapporto di complementarietà dell'insieme. Conseguentemente, non essendo in tale ipotesi il sottotetto idoneo a essere utilizzato separatamente dall'alloggio sottostante cui accede, non è configurabile il possesso ad usucapionem dello stesso da parte del proprietario di altra unità immobiliare.

* Cass. civ., sez. Il, 8 agosto 1986, n. 4970, Colarossi c. Corsetti.



Il criterio giurisprudenziale, secondo cui il sottotetto di un edificio in condominio appartiene di regola al proprietario dell'ultimo piano, è applicabile nei casi in cui il contrario non risulti dal titolo.

* Cass. civ., 13 ottobre 1971, n. 2886.
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
Raflomb ti ho dato un piaciuto a pieno titolo, le citazioni che hai fatto sono professionali, mi complimento con te. Hei! ma qua stiamo salendo di livello se continua così mi toccherà solo ascoltare.
Saluti!
 

carlas

Membro Attivo
Proprietario Casa
Un anno fa Raflomb è stato grandissimo: mi ha fornito molta giurisprudenza che ha assegnato il sottotetto in proprietà all'ultimo piano.
Le mie ricerche sono poi continuate e ora chiedo: qualcuno ha (e può indicarmi) le sentenze contrarie? Per sapere in quali casi la giurisprudenza ha assegnato il sottotetto al condominio.
Qui nel forum alcuni mi dicono che la presenza di un tubo condominiale renderebbe condominiale il sottotetto (a me risulta che si tratti invece di "servitù" esattamente come nei piani sottostanti), altri dicono che l'esistenza di un portello (è alto 80 cm, non è una porta) indicherebbe la proprietà comune. La giurisprudenza che ho visto non ne parla affatto. Qualcuno sa dirmi qualcosa di preciso? Grazie
 

Tatu

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Invece. Se. La. Botola. E. Sulle. Scali. Condominiali. Che. Scinificato. Può. Avere? Grazie. A chi mi. Vorrà. Rispondere
 

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