placcait

Nuovo Iscritto
... però non riesco a capire una cosa: di solito la banca concede un mutuo pari all'80% del valore dell'immobile e quindi dalla sua vendita dovrebbe ricavarne più del dovuto ... allora perchè rivalersi su mio marito quando ha già più di quello che gli spetta? ... perchè cerca di riavere i soldi dagli interessati invece di rifarsi sull'immobile sul quale per l'occorrenza è stata accesa un ipoteca? ... mha :occhi_al_cielo:
 

Franz

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Impresa
la casa andrà all'asta probabilmente ad un prezzo più basso del valore di mercato, per invogliare i compratori, come è solito succedere

magari se la casa vale 100, viene proposta ad 80, e se nessuno compra si fà una nuova asta con prezzo ribassato ancora, finchè qualcuno la compra

una volta ricavata la cifra della vendita, la banca la utilizzerà per recuperare il suo prestito concesso più gli interessi più le spese + ecc.

se i soldi ricavati non coprono tutto, ciò che non è coperto verrà richiesto a te, se tuo marito non è in grado di pagare

forse potresti farti fare dalla banca un resoconto di quello che dovrebbe succedere economicamente con la messa all'asta della casa: prezzo ipotetico di aggiudicazione, capitale prestato, interessi, spese, ecc.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Sintesi e commento :
D.sono sposata in comunione dei beni. La mia attuale e unica casa A è stata comprata con proventi già posseduti antecedentemente al matrimonio.
R: E' assodato che questa casa (A) è solo sua ed esclusa dalla comunione

D. Dopo il matrimonio, mio marito ha comperato-pari quote- con il fratello il fratello una casa (B) sulla quale è stata iscritta una ipoteca da parte della banca che ha concesso il mutuo. Da 5 anni non vengono pagate le rate .
R. Qui potrebbero essere sollevate delle eccezioni giuridiche: visto che il 50% di suo marito entrato nella comunione, Lei quale comproprietaria avrebbe dovuto assentire alla iscrizione ipotecaria della casa B

Cio' premesso
Poco fa è pervenuta una ingiunzione di pagamento (evidentemente per le rate omesse) determinando un debito solidale ai fratelli ove si accenna a mo' di avvertimento al regime patrimoniale (comunione)
Oggettivamente non Vi sono le condizioni economiche per pagare gli arretrati ; si teme che la banca insoddisfatta possa rivendicare i suoi diritti sulla casa A.

MIO PARERE:
1-Fare atti di donazioni o simili a questo punto espone all'azione di revocatoria ; per cui secondo me (anche per non esborsare inutilmente altri soldi) non conviene agire in tal senso. Nè ha senso procedere alla "separazione dei beni" (troppo tardi, biosgnava farlo prima dell'acqusto della casa B)
2-La banca prima di ogni altra azione dovrà rivalersi sulla casa cui si riferisce l'iscrizione ipotecaria ( bene acquistato dal fratello per il 50% e da Lei e da suo marito per l'altro 50% - come detto essendo in comunione il 50% acquistato da suo marito và considerato in comunione)
3-La questione se l'azione della banca ( eventualmente insoddisfatta dalla vendita all'incanto della casa cosa tutta da verificare valutando quanto ammonta il debito residuo ed il valore della casa di prossimo pignoramento) possa agire sui sulla casa A è cosa che giuridicamente sarebbe da approfondire e che non darei per assodata.

Valuti anche la possibilità di trovare un compratore della casa B che contatti la banca proponendo uno "stralcio " ossia una transazione che piu' o meno suona cosi': Io compero la casa B e a te banca pago il 50% di quanto vanti verso i fratelli e signora. Paradossalmente è una soluzione possibile e paradossalmente la piu' conveniente ( si evita l'accumularsi delle spese legali che vanno ad erodere il valore dell'immobile come la svendita dell'asta)

Valuti anche la possibilità di far confluire la Casa A "nel fondo patrimoniale della famiglia". Costa poco, esiste giurisprudenza favorevole e comunque si tratta di "piantare" un paletto in piu' a difesa della sua casa A.

E' evidente che le conviene quanto prima ricorrere ad un esperto del settore che la assista
 

placcait

Nuovo Iscritto
Sintesi e commento :
D.sono sposata in comunione dei beni. La mia attuale e unica casa A è stata comprata con proventi già posseduti antecedentemente al matrimonio.
R: E' assodato che questa casa (A) è solo sua ed esclusa dalla comunione

D. Dopo il matrimonio, mio marito ha comperato-pari quote- con il fratello il fratello una casa (B) sulla quale è stata iscritta una ipoteca da parte della banca che ha concesso il mutuo. Da 5 anni non vengono pagate le rate .
R. Qui potrebbero essere sollevate delle eccezioni giuridiche: visto che il 50% di suo marito entrato nella comunione, Lei quale comproprietaria avrebbe dovuto assentire alla iscrizione ipotecaria della casa B

Cio' premesso
Poco fa è pervenuta una ingiunzione di pagamento (evidentemente per le rate omesse) determinando un debito solidale ai fratelli ove si accenna a mo' di avvertimento al regime patrimoniale (comunione)
Oggettivamente non Vi sono le condizioni economiche per pagare gli arretrati ; si teme che la banca insoddisfatta possa rivendicare i suoi diritti sulla casa A.

MIO PARERE:
1-Fare atti di donazioni o simili a questo punto espone all'azione di revocatoria ; per cui secondo me (anche per non esborsare inutilmente altri soldi) non conviene agire in tal senso. Nè ha senso procedere alla "separazione dei beni" (troppo tardi, biosgnava farlo prima dell'acqusto della casa B)
2-La banca prima di ogni altra azione dovrà rivalersi sulla casa cui si riferisce l'iscrizione ipotecaria ( bene acquistato dal fratello per il 50% e da Lei e da suo marito per l'altro 50% - come detto essendo in comunione il 50% acquistato da suo marito và considerato in comunione)
3-La questione se l'azione della banca ( eventualmente insoddisfatta dalla vendita all'incanto della casa cosa tutta da verificare valutando quanto ammonta il debito residuo ed il valore della casa di prossimo pignoramento) possa agire sui sulla casa A è cosa che giuridicamente sarebbe da approfondire e che non darei per assodata.

Valuti anche la possibilità di trovare un compratore della casa B che contatti la banca proponendo uno "stralcio " ossia una transazione che piu' o meno suona cosi': Io compero la casa B e a te banca pago il 50% di quanto vanti verso i fratelli e signora. Paradossalmente è una soluzione possibile e paradossalmente la piu' conveniente ( si evita l'accumularsi delle spese legali che vanno ad erodere il valore dell'immobile come la svendita dell'asta)

Valuti anche la possibilità di far confluire la Casa A "nel fondo patrimoniale della famiglia". Costa poco, esiste giurisprudenza favorevole e comunque si tratta di "piantare" un paletto in piu' a difesa della sua casa A.

E' evidente che le conviene quanto prima ricorrere ad un esperto del settore che la assista

La ringrazio per l'autorevole intervento. In qualche modo mi sento più sollevata!
Per quanto sopra, vorrei chiederLe cosa sia esperibile per la mancanza di assenso all'iscrizione ipotecaria e, più di tutte, quando e come far "confluire" la casa nel fondo patrimoniale della famiglia (e fattibile tutt’ora ed elimina il rischio di revocatoria?).
Grazie ancora per l'esaustiva risposta e per quant’altro potrà indicarmi.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
D.....la mancanza di assenso all'iscrizione ipotecaria
R. Come ripeto bisognerebbe studiare il caso. Penso non sia peregrino eccepire che, se Lei è anche proprietaria allora avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto di mutuo ed assentire alla iscrizione ipotecaria. In sostanza si tratta di sollevare
un vizio formale ed invocare l'illegittimità della procedura esecutiva nei suoi confronti

R.D. Non è certo che il Fondo Patrimoniale della Famiglia ( basta in caso rivolgersi ad un notaio dicendo che Lei intende conferire la Casa A in detto FPF; Lui sà bene cosa fare; il costo non supera in tutto 1.500 euro) elimini il rischio di revocatoria, ma è una strada che vale la pena di percorrere per ostacolare l'azione esecutiva. Personalmente procederei cosi' senza dubbio. Male che vada è un altro "bastione" che la banca dovrà espugnare.
cordialità

Aggiunto dopo 6 minuti :

I beni che sono oggetto del fondo patrimoniale, ossia di quell'insieme di beni costituiti per far fronte ai bisogni della famiglia, non possono entrare a far parte dell'attivo fallimentare. E' quanto stabilisce la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 1112/2010) Secondo i giudici di Piazza Cavour, prendendo in considerazione il D. Lgs n. 5 del 2006 che ha modificato l'art. 155 della legge fallimentare, si deve escludere la "confondibilità" di beni destinati a soddisfare esigenze specifiche (come accade nel caso di fondo patrimoniale) con gli altri beni di proprietà dell'imprenditore fallito. Inizialmente i giudici del tribunale avevano ritenuto che fosse possibile acquisire al fallimento i beni del fondo patrimoniale sia pur limitatamente alla quota di pertinenza del coniuge fallito.

La sentenza sopracommentata , seppure non calzi al suo caso, potrebbe assumendone la "ratio" contenere spunti interessanti a sua difesa
 

placcait

Nuovo Iscritto
Grazie ancora, un’ultima cosa: nel caso di vendita del bene rientrante nel Fondo Patrimoniale della Famiglia a quali incombenze aggiuntive devo sottostare (se ve ne sono!) ... cioè l'immobile rimarrebbe sempre solo mio oppure la “partecipazione” di mio marito diventerebbe, in questo caso, obbligatoria?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, [U]salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.
In sostanza la costituzione del Fondo lascia spazio a deroghe e per cui potrà essere calibrato secondo necessità
 

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