robertomarte

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buon giorno , la prox settimana è convocata un'assemblea straordinaria in presenza. E' possibile avere deleghe con una comunicazione via email ? Se si bisogna inviare , oltre che al delegato , la mail all'Amministratore ?
Altra domanda , se il delegante per iscritto esprime una preferenza di voto su argomenti in ordine del giorno puo' poi il delegato votare in modo differente ?
Grazie
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
E' possibile avere deleghe con una comunicazione via email ? Se si bisogna inviare , oltre che al delegato , la mail all'Amministratore ?

Una "delega" deve essere su carta e firmata.
Una mail generica non ha alcun valore.

Se una delega contiene anche una espressione di voto assurge a "delega vincolata" ed il Presidente dovrà conteggiarla.
 

robertomarte

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie, la delega su carta deve essere in originale o puo' essere una copia ? Cioè se ricevo un pdf e lo stampo...
Il delegante è all'estero..
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
poi il delegato votare in modo differente ?
assolutamente no: il Presidente della Assemblea,al quale va data la delega, controllerà che l'espressione di voto sia conforme al volere del delegante.
E' possibile avere deleghe con una comunicazione via email ?
nel condominio dove abito sono accettate le deleghe inviate come allegato di posta elettronica complete di testo della mail da cui si possa risalire all'avente diritto al voto, che riferisce dell'invio in allegato della delega.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Una "delega" deve essere su carta e firmata.
In una recente sentenza del tribunale di Roma (4 gennaio 2021, n. 78) si legge:
ai sensi del novellato art. 67, 1° cpv, disp. att. c.c. "ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta." ma nulla dice la norma in ordine alla forma di tale scritto che, dunque, ben può essere costituita da una semplice mail. La legge, infatti, non vieta di poter utilizzare questo mezzo per conferire la delega, fermo restando che la stessa deve indicare in modo specifico, oltre all'oggetto del conferimento anche il soggetto delegato, requisiti pienamente integrati nella specie.
 
U

User_29045

Ospite
In questa situazione particolare (traduzione: Covid, gennaio 2021), direi - senza presunzione di esattezza! - che si può delegare una persona anche con una email non certificata diretta alla mail dell'amministratore, a condizione di allegare alla email una scansione (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità, giusto per dare un minimo di autenticità alla delega.
Correggetemi se sbaglio.
Chiaramente sarebbe opportuno usare account di posta elettronica col proprio vero nome e cognome, ma questo è scontato.
Tutto ciò naturalmente è subordinato al benestare dell'amministratore, che magari con una telefonata dovrà accertare la volontà dei deleganti.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La sentenza postata da Nemesis è curiosa: le mail ordinarie di solito si dice non avere valore legale, e qui un giudice ne convalida i contenuti.

Sul lato pratico, in condomini “sereni”, si è piuttosto tolleranti: ho visto anche deleghe telefoniche dell’ultimo minuto per permettere di raggiungere il quorum per convalidare la assemblea
 
U

User_29045

Ospite
Diciamo che il Covid ha un po' scolvolto l'eccessiva rigidità con cui prima si accettavano eventuali deleghe.

Che ne direste, allora, di far partecipare un condomino a un'assemblea, tenendo uno smartphone in vivavoce sul tavolo del Presidente e del Segretario, con dall'altra parte il condomino che non può partecipare, ma partecipa per telefono?

Anche questo potrebbe essere benissimo tollerato, a patto che col vivavoce si riesca a sentire bene gli interventi altrui (in condomini con 100 comproprietari potrebbe essere difficile ciò).
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
In una recente sentenza del tribunale di Roma (4 gennaio 2021, n. 78) si legge:

Ogni tanto salta fuori qualche Giudice "innovativo" ...questo poi fa un'autentica arrampicata sugli specchi.

La "delega" è stata spiegata nell'art. 67 DACC che nella riforma del 2012/2013 ha di fatto stravolto la precedente formulazione che non poneva limiti alla "forma" ed al delegato:
1)prima poteva anche essere delega verbale (anche telefonica)
ora si è precisata la forma scritta
2)prima si poteva delegare chiunque e senza limiti di deleghe
ora è vietato il conferimento di deleghe all'amministratore e si sono posti dei limiti alla quantità in funzione del numero di partecipanti al Condominio.

In pratica si è "clonata" la normativa a quanto avveniva in ambito societario (settore assimilabile).

Appare "folcloristica" la decisione del Giudice...specie se si legge i fatti in dibattito: chi contestava la validità della delega era la delegante stessa!!!
 

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