La normativa italiana, dispone attraverso l’art. 4 del decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 riguardante le “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, che il costruttore dell’immobile in procinto di vendita, è tenuto a stipulare la cosiddetta polizza decennale postuma.
Il costruttore dell’immobile, o il responsabile dei lavori, è tenuto a stipulare questa garanzia con la data relativa all’ultimazione dei lavori, di durata decennale, e che abbia come
beneficiario l’acquirente dell’immobile.
Quindi a mio parere, se i danni materiali si sono manifestati nell'appartamento del condomino, ( piastrelle del bagno, della pavimentazione e quant'altro) è lui che singolarmente deve far valere la garanzia.
Se invece sono più consistenti e interessano anche la struttura, oppure causato danni a terzi, è compito dell'amministratore attivarsi per farla valere.