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Modifica rogito o regolamento condominiale contrattuale
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<blockquote data-quote="Gregorio Albisani" data-source="post: 471386" data-attributes="member: 61064"><p>Buongiorno, nella situazione che descrive non è agevole trovare una soluzione univoca. Per la mia esperienza concreta posso dirle che anche nelle villette a schiera su livelli sfasati non sempre si può escludere la sussistenza di un condominio orizzontale anche rispetto al tetto (specie se vi sono porzioni sporgenti che fungono da copertura al 'blocco' successivo come anche nel caso di parti comuni sottostanti al tetto). Il fatto che il regolamento demandi la <em>manutenzione </em>ai singoli condòmini per la porzione di tetto di competenza non vale di per sé ad escludere che il tetto sia comunque condominiale (anzi..... es. per il lastrico solare <strong>di uso</strong> esclusivo di un condòmino la manutenzione in prima battuta è normalmente a suo carico, però se non provvede e, ad esempio, si verificano danni da infiltrazioni, ne risponde anche il Condominio che resta comunque responsabile ex art. 2051 c.c. del lastrico quale bene <strong>di proprietà</strong> comune). Sarebbe comunque necessario che trascriva le parole esatte del regolamento per poterla consigliare meglio. Tenga inoltre presente che il regolamento predisposto dal costruttore può avere natura contrattuale se è stato trascritto e viene richiamato nei rogiti di acquisto delle singole unità, altrimenti può derogare alla legge (anche per quanto riguarda l'individuazione dei beni comuni) solo se viene approvato da tutti i condòmini. Nel suo caso sarebbe possibile anche una soluzione nel senso opposto a quello che prospetta ovvero modificare il regolamento esistente stabilendo che ogni condòmino è responsabile della corretta manutenzione della porzione di tetto che copre la propria villetta e, qualora intenda commissionare lavori di qualsiasi genere, è tenuto a comunicarlo all'assemblea, sottoporre un progetto, ottenere il beneplacito e permettere la verifica dei lavori eseguiti anche al Condominio, pena l'obbligo di manleva a favore del Condominio stesso per qualsiasi danno conseguente. Se vuole un parere più preciso sono a disposizione, trova i miei contatti online sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (Avv. Gregorio Albisani)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gregorio Albisani, post: 471386, member: 61064"] Buongiorno, nella situazione che descrive non è agevole trovare una soluzione univoca. Per la mia esperienza concreta posso dirle che anche nelle villette a schiera su livelli sfasati non sempre si può escludere la sussistenza di un condominio orizzontale anche rispetto al tetto (specie se vi sono porzioni sporgenti che fungono da copertura al 'blocco' successivo come anche nel caso di parti comuni sottostanti al tetto). Il fatto che il regolamento demandi la [I]manutenzione [/I]ai singoli condòmini per la porzione di tetto di competenza non vale di per sé ad escludere che il tetto sia comunque condominiale (anzi..... es. per il lastrico solare [B]di uso[/B] esclusivo di un condòmino la manutenzione in prima battuta è normalmente a suo carico, però se non provvede e, ad esempio, si verificano danni da infiltrazioni, ne risponde anche il Condominio che resta comunque responsabile ex art. 2051 c.c. del lastrico quale bene [B]di proprietà[/B] comune). Sarebbe comunque necessario che trascriva le parole esatte del regolamento per poterla consigliare meglio. Tenga inoltre presente che il regolamento predisposto dal costruttore può avere natura contrattuale se è stato trascritto e viene richiamato nei rogiti di acquisto delle singole unità, altrimenti può derogare alla legge (anche per quanto riguarda l'individuazione dei beni comuni) solo se viene approvato da tutti i condòmini. Nel suo caso sarebbe possibile anche una soluzione nel senso opposto a quello che prospetta ovvero modificare il regolamento esistente stabilendo che ogni condòmino è responsabile della corretta manutenzione della porzione di tetto che copre la propria villetta e, qualora intenda commissionare lavori di qualsiasi genere, è tenuto a comunicarlo all'assemblea, sottoporre un progetto, ottenere il beneplacito e permettere la verifica dei lavori eseguiti anche al Condominio, pena l'obbligo di manleva a favore del Condominio stesso per qualsiasi danno conseguente. Se vuole un parere più preciso sono a disposizione, trova i miei contatti online sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (Avv. Gregorio Albisani) [/QUOTE]
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