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IN SEDE DELIBERANTE

(71-355-399-1119-1283-B) Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 23 ottobre scorso.

Il presidente BERSELLI informa la Commissione che il senatore Mugnai, relatore sui disegni di legge, non potrà partecipare ai lavori odierni, per tale ragione sarebbe opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (PdL) insiste affinché si proceda nella seduta odierna quanto meno alla illustrazione delle proposte emendative presentate, tenuto conto della presenza del co-relatore Galperti.

Si associa il senatore CASSON(PD).

Il senatore CALIENDO (PdL) sottolinea l'esigenza di giungere quanto prima alla definitiva approvazione del provvedimento. A tal fine sarebbe auspicabile l'integrale ritiro di tutti gli emendamenti.

Il relatore GALPERTI (PD) fa presente di aver rassicurato il collega Mugnai circa il rinvio del seguito dell'esame dei provvedimenti.

Il presidente BERSELLI, tenuto conto del dibattito, propone di consentire nella seduta odierna l'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al presente resoconto), rinviando però la espressione dei prescritti pareri dei relatori e del rappresentante del Governo.

Il senatore LI GOTTI(IdV), nel dare per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma presentati al provvedimento in titolo, sottolinea come essi mirino in larga parte a ripristinare il testo licenziato dal Senato. Si riserva di intervenire più ampiamente in sede di dichiarazione di voto.

La senatrice ALLEGRINI(PdL), dopo aver sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dalla collega Gallone, li dà per illustrati.

Il senatore MURA (LNP) dà per illustrati gli emendamenti a propria firma, riservandosi di intervenire più ampiamente nel prosieguo dei lavori.
Il senatore GIOVANARDI (PdL) illustra l'emendamento 16.1, con il quale si sopprime dal testo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, la quale prevede che le norme del regolamento non possano vietare di possedere o detenere animali domestici. Svolge quindi ampie considerazioni sulla sopprimenda disposizione, sottolineandone il carattere liberticida, nella parte in cui, ispirata a logiche di fondamentalismo animalista, finisce per penalizzare i diritti di quei condomini che, per ragioni varie, ivi incluse quelle sanitarie, hanno scelto di risiedere in edifici nei quali la detenzione di animali non è consentita. Nel rilevare come su tale norma si sia aperta già nel corso della precedente seduta una diatriba interpretativa invita a valutare l'opportunità di una revisione della norma o quanto meno l'approvazione di un ordine del giorno che chiarisca la portata reale di essa.

Il sottosegretario MAZZAMUTO ritiene infondate le preoccupazioni testè palesate, in quanto tale norma deve considerarsi applicabile solo ai regolamenti condominiali e non anche ai regolamenti contrattuali, la cui trascrizione peraltro ne assicura l'opponibilità ai terzi.

Si apre quindi un ampio dibattito sulla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, nel quale intervengono la senatrice ALBERTI CASELLATI(PdL), i senatori CALIENDO(PdL), MARITATI(PD), la senatrice ALLEGRINI(PdL), i senatori LI GOTTI(IdV), GIOVANARDI(PdL), il relatore GALPERTI (PD) e il sottosegretario MAZZAMUTO.

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.



IN SEDE CONSULTIVA

(3538) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

Il relatore MARITATI (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, sul quale, assegnato alla Commissione affari esteri, la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere il proprio parere. Esso reca, secondo la modifica del titolo approvata dalla Camera dei deputati, l'adesione (e non come nell'originaria dizione, la ratifica ed esecuzione) della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
A differenza di molti altri Stati, l'ordinamento italiano non contiene norme di diritto positivo sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, immunità che è invece riconosciuta dal nostro come da altri Paesi in via consuetudinaria come applicazione di un principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto, consuetudine che evidentemente trova poi nell'ordinamento repubblicano un fondamento costituzionale nell'articolo 10 della Carta fondamentale.
Osserva peraltro che negli ultimi decenni il nostro Paese, così come altri Stati sovrani, ha dato un'applicazione progressivamente restrittiva del principio par in parem non habet judicium, sul quale appunto tale consuetudine si fonda, escludendolo sempre di più solo per gli atti compiuti dallo Stato jure imperii e non per gli atti giuridici di diritto privato.
Da un lato il carattere consuetudinario di tale principio e dall'altro le crescenti deroghe che esso soffre, in un contesto internazionale nel quale si registra un forte coinvolgimento degli Stati sovrani nelle relazioni commerciali e di diritto privato tra soggetti appartenenti a Stati diversi, ha determinato l'esigenza vieppiù sentita di creare una normativa internazionale convenzionale; la Convenzione di New York quindi si pone la finalità di contribuire alla certezza dei rapporti giuridici internazionali completando e chiarendo il quadro consuetudinario vigente.
L'Italia non ha fino ad oggi aderito alla Convenzione, così come non era stata parte della precedente Convenzione europea sulle immunità degli Stati conclusa a Basilea nel 1972 nell'ambito del Consiglio d'Europa, che del resto era stata ratificata da soli otto Stati europei.
Di fatto l'unico intervento normativa recente in materia di immunità è rappresentato dal decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito dalla legge n. 98 dello stesso anno la cui vigenza era stata poi prorogata al 31 dicembre di quest'anno dall'articolo 7 del decreto-legge n. 216 del 2011, che, con riferimento alla nota questione del contenzioso fra l'Italia e la Germania in materia di riparazioni dovute agli interventi militari e ai lavoratori coatti italiani - contenzioso conclusosi con il riconoscimento alla Germania dell'immunità dalla giurisdizione e la conseguente impossibilità per le vittime di ricorrere in giudizio contro lo Stato tedesco, e con


continua ...

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GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2012
357ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Gullo e Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(71-355-399-1119-1283-B) Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 23 ottobre scorso.

Il presidente BERSELLI informa la Commissione che il senatore Mugnai, relatore sui disegni di legge, non potrà partecipare ai lavori odierni, per tale ragione sarebbe opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (PdL) insiste affinché si proceda nella seduta odierna quanto meno alla illustrazione delle proposte emendative presentate, tenuto conto della presenza del co-relatore Galperti.

Si associa il senatore CASSON(PD).

Il senatore CALIENDO (PdL) sottolinea l'esigenza di giungere quanto prima alla definitiva approvazione del provvedimento. A tal fine sarebbe auspicabile l'integrale ritiro di tutti gli emendamenti.

Il relatore GALPERTI (PD) fa presente di aver rassicurato il collega Mugnai circa il rinvio del seguito dell'esame dei provvedimenti.

Il presidente BERSELLI, tenuto conto del dibattito, propone di consentire nella seduta odierna l'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al presente resoconto), rinviando però la espressione dei prescritti pareri dei relatori e del rappresentante del Governo.

Il senatore LI GOTTI(IdV), nel dare per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma presentati al provvedimento in titolo, sottolinea come essi mirino in larga parte a ripristinare il testo licenziato dal Senato. Si riserva di intervenire più ampiamente in sede di dichiarazione di voto.

La senatrice ALLEGRINI(PdL), dopo aver sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dalla collega Gallone, li dà per illustrati.

Il senatore MURA (LNP) dà per illustrati gli emendamenti a propria firma, riservandosi di intervenire più ampiamente nel prosieguo dei lavori.
Il senatore GIOVANARDI (PdL) illustra l'emendamento 16.1, con il quale si sopprime dal testo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, la quale prevede che le norme del regolamento non possano vietare di possedere o detenere animali domestici. Svolge quindi ampie considerazioni sulla sopprimenda disposizione, sottolineandone il carattere liberticida, nella parte in cui, ispirata a logiche di fondamentalismo animalista, finisce per penalizzare i diritti di quei condomini che, per ragioni varie, ivi incluse quelle sanitarie, hanno scelto di risiedere in edifici nei quali la detenzione di animali non è consentita. Nel rilevare come su tale norma si sia aperta già nel corso della precedente seduta una diatriba interpretativa invita a valutare l'opportunità di una revisione della norma o quanto meno l'approvazione di un ordine del giorno che chiarisca la portata reale di essa.

Il sottosegretario MAZZAMUTO ritiene infondate le preoccupazioni testè palesate, in quanto tale norma deve considerarsi applicabile solo ai regolamenti condominiali e non anche ai regolamenti contrattuali, la cui trascrizione peraltro ne assicura l'opponibilità ai terzi.

Si apre quindi un ampio dibattito sulla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, nel quale intervengono la senatrice ALBERTI CASELLATI(PdL), i senatori CALIENDO(PdL), MARITATI(PD), la senatrice ALLEGRINI(PdL), i senatori LI GOTTI(IdV), GIOVANARDI(PdL), il relatore GALPERTI (PD) e il sottosegretario MAZZAMUTO.

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.



IN SEDE CONSULTIVA

(3538) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

Il relatore MARITATI (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, sul quale, assegnato alla Commissione affari esteri, la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere il proprio parere. Esso reca, secondo la modifica del titolo approvata dalla Camera dei deputati, l'adesione (e non come nell'originaria dizione, la ratifica ed esecuzione) della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
A differenza di molti altri Stati, l'ordinamento italiano non contiene norme di diritto positivo sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, immunità che è invece riconosciuta dal nostro come da altri Paesi in via consuetudinaria come applicazione di un principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto, consuetudine che evidentemente trova poi nell'ordinamento repubblicano un fondamento costituzionale nell'articolo 10 della Carta fondamentale.
Osserva peraltro che negli ultimi decenni il nostro Paese, così come altri Stati sovrani, ha dato un'applicazione progressivamente restrittiva del principio par in parem non habet judicium, sul quale appunto tale consuetudine si fonda, escludendolo sempre di più solo per gli atti compiuti dallo Stato jure imperii e non per gli atti giuridici di diritto privato.
Da un lato il carattere consuetudinario di tale principio e dall'altro le crescenti deroghe che esso soffre, in un contesto internazionale nel quale si registra un forte coinvolgimento degli Stati sovrani nelle relazioni commerciali e di diritto privato tra soggetti appartenenti a Stati diversi, ha determinato l'esigenza vieppiù sentita di creare una normativa internazionale convenzionale; la Convenzione di New York quindi si pone la finalità di contribuire alla certezza dei rapporti giuridici internazionali completando e chiarendo il quadro consuetudinario vigente.
L'Italia non ha fino ad oggi aderito alla Convenzione, così come non era stata parte della precedente Convenzione europea sulle immunità degli Stati conclusa a Basilea nel 1972 nell'ambito del Consiglio d'Europa, che del resto era stata ratificata da soli otto Stati europei.
Di fatto l'unico intervento normativa recente in materia di immunità è rappresentato dal decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito dalla legge n. 98 dello stesso anno la cui vigenza era stata poi prorogata al 31 dicembre di quest'anno dall'articolo 7 del decreto-legge n. 216 del 2011, che, con riferimento alla nota questione del contenzioso fra l'Italia e la Germania in materia di riparazioni dovute agli interventi militari e ai lavoratori coatti italiani - contenzioso conclusosi con il riconoscimento alla Germania dell'immunità dalla giurisdizione e la conseguente impossibilità per le vittime di ricorrere in giudizio contro lo Stato tedesco, e con l'invito ai due Stati a risolvere il problema in via negoziale - sospendeva le misure esecutive a carico di Stati sovrani o organizzazioni internazionali nelle more di procedimenti davanti a istanze giurisdizionali internazionali.
Con specifico riferimento alla vicenda predetta, l'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è parte lo Stato italiano, abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di un altro Stato alla giurisdizionale civile, il giudice davanti al quale pende la controversia relativa alle condotte stesse rileva d'ufficio il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo; a norma del comma 2, poi, le stesse sentenze passate in giudicato in contrasto con la predetta sentenza della Corte internazionale di giustizia anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione anche per difetto di giurisdizione civile, restando inapplicato l'articolo 396 del codice di procedura civile in materia di revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine dell'appello.
Con riferimento a tale norma, va rilevato che la formulazione del comma 1 è alquanto oscura. Si dice infatti che il difetto di giurisdizione deve essere rilevato dal "...giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte..." e ciò anche "... quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione": si tratta di una formulazione molto involuta, causa di possibili malintesi, per dire che il difetto di giurisdizione va rilevato d'ufficio quando la causa sia pendente nel merito, in qualunque grado, e ciò anche quando sia stata già riconosciuta in via definitiva dal giudice italiano la sussistenza della giurisdizione.
Passa quindi al contenuto della Convenzione, osservando in primo luogo come essa non abbia immediata operatività, dal momento che si prevede la sua entrata in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione. Poiché, ad oggi solo 28 Stati hanno firmato la Convenzione e solo 13 l'abbiano ratificata, è evidente che la piena entrata in vigore dell'Accordo internazionale non è prevedibile in tempi brevi; tuttavia per gli Stati firmatari vige sul piano internazionale l'obbligo di agire secondo buona fede, e quindi di non assumere iniziative incoerenti rispetto a quanto previsto dall'Accordo.
La Convenzione si compone di un preambolo e 33 articoli, divisi in sei parti. La prima, relativa agli articoli da 1 a 4, fissa l'oggetto della Convenzione e le relative definizioni nonché il principio di non retroattività.
La seconda detta i principi generali: l'articolo 5 stabilisce il principio generale dell'immunità degli Stati, salvo quanto previsto dalla Convenzione stessa: l'articolo 6 interviene in tema di modalità di attuazione disponendo che gli Stati firmatari si astengano dall'esercitar la propria giurisdizione in un procedimento davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e vigilino sul rispetto dell'immunità da parte delle proprie corti.
Gli articoli 7 e 8 escludono che uno Stato possa invocare l'immunità quando abbia dato il consenso esplicito alla giurisdizione o quando abbia attivato esso stesso un procedimento o vi sia volontariamente intervenuto.
L'articolo 9 costituisce una specifica della disposizione precedente escludendo l'invocabilità dell'immunità da parte di uno Stato citato in un altro paese in una domanda riconvenzionale rispetto a un giudizio principale promosso dallo Stato stesso.
Gli articoli da 10 a 17 elencano i procedimenti dei quali ratione materiae gli Stati non possono invocare l'immunità vale a dire quando abbiano effettuato una transazione commerciale con una persona fisica o giuridica straniera, relativamente a contestazioni attinenti alla giurisdizione di un altro Stato (articolo 10), salvo il caso di transazioni commerciali fra Stati o di transazioni commerciali nelle quali sia stato esplicitamente convenuta l'applicazione del principio di immunità.
Resta ferma l'immunità dello Stato riguardo al contenzioso in cui è parte un'impresa o altro ente statale dotato di personalità giuridica e avente capacità di stare autonomamente in giudizio; per i contratti di lavoro, salvi i casi in cui lo Stato possa invocare, a tutela della propria immunità il carattere pubblico delle funzioni esercitate con il prestatore d'opera o d'opere straniero, ovvero se il rapporto di lavoro è fondato sulle relazione diplomatiche o consolari, o ancora se l'esclusione dell'immunità possa interferire con la sicurezza dello Stato; per la lesione dell'integrità fisica di una persona o danni ai beni (articolo 12); per la proprietà, il possesso o l'utilizzo di beni (articolo 13); per la proprietà intellettuale e industriale (articolo 14); per la partecipazione a società o altri gruppi (articolo 15); per le navi di cui lo Stato sia proprietario o esercente utilizzate esclusivamente a scopi commerciali.
L'articolo 17 stabilisce la non invocabilità dell'autorità giurisdizionale per effetto di un patto di arbitrato concluso per iscritto dallo Stato contro una persona fisica o giuridica straniera.
La parte quarta (articoli da 18 a 21) disciplina l'immunità degli Stati nei confronti di misure coercitive in relazione ad un procedimento davanti ad un tribunale, escludendone nel periodo antecedente alla sentenza, salvo che risulti che lo Stato abbia accettato il contrario in un accordo internazionale, con patto di arbitrato o contratto scritto in una dichiarazione davanti a un tribunale fatto dopo l'insorgere di una controversia, nonchè quando lo Stato abbia specificamente riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione (articolo 18). Analoga disciplina è prevista dall'articolo 19 per le misure coercitive posteriori alla sentenza.
Le parti quinta e sesta, infine recano disposizioni attuative varie e disposizioni finali.

Il senatore CALIENDO (PdL) concorda con le perplessità palesate dal relatore con riguardo al comma 1 dell'articolo 3.

Il relatore MARITATI (PD) illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizione, la quale, posta ai voti, previa verifica del prescritto numero legale, è approvata.


(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente BERSELLI (PdL) illustra, in sostituzione del senatore Serra, il quale insieme alla senatrice Della Monica è impegnato in una importante missione della Commissione bicamerale antimafia, il provvedimento in titolo. Il decreto-legge n. 179 si propone l'obiettivo di promuovere la crescita economica del Paese attraverso misure dirette a rendere il contesto normativo, amministrativo e dei servizi più favorevole alle attività imprenditoriali, agli investimenti e al rilancio della competitività.
In particolare, il nucleo degli interventi proposti dalla normativa di urgenza è costituito dal recepimento della cosiddetta "agenda digitale europea", e dalle disposizioni dirette a darne attuazione.
Per quanto riguarda gli argomenti di specifico interesse della Commissione giustizia, si segnala la sezione VI, denominata "Giustizia digitale", accanto alla quale vi sono altri interventi di dettaglio, come quello recato dall'articolo 6, che novella il comma 13 dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18 della Commissione europea, nel senso di rendere obbligatoria la stipula dei contratti con atto pubblico notarile informatico, (che invece risultava facoltativa nel testo previgente) utilizzando il sistema di conservazione degli stessi nell'apposita struttura istituita presso il Consiglio nazionale del notariato e anticipando l'applicazione del nuovo strumento al 1° gennaio 2013.
Per quanto riguarda la predetta sezione VI, essa si compone di tre articoli.
L'articolo 16 interviene sulle disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica, al fine di realizzare una sostanziale semplificazione delle modalità delle comunicazioni e delle notificazioni e un significativo snellimento dei tempi, e ciò non solo perché storicamente esse rappresentano una delle fasi di maggiore criticità per quanto riguarda la lunghezza del processo civile che, come è noto, è considerata uno dei principali ostacoli alla vita del commercio e dell'impresa e allo sviluppo di investimenti stranieri in Italia, ma anche per evitare, nella prospettiva della prossima attuazione della recente revisione della geografia giudiziaria, che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie si traduca in una maggior difficoltà di accesso dei cittadini al servizio giustizia.
Le comunicazioni e le notificazioni, nei processi civili, dunque, dovranno essere effettuate per via telematica presso gli indirizzi di posta certificata e nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Per quanto riguarda invece il codice di procedura penale, tale disposizione è limitata alle notificazioni a persona diversa dall'imputato.
Si segnalano la disciplina del comma 5 circa la notificazione o comunicazione contenente dati sensibili che viene effettuata per estratto, salva la possibilità per il destinatario di accedere all'atto integrale riservatamente, e il comma sei stabilisce che per i soggetti tenuti per legge a munirsi di indirizzo di posta certificata e che invece non abbiano provveduto, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
A norma del comma 7, poi, qualora la parte sia in giudizio personalmente e si tratti di soggetto che non possiede un indirizzo di posta certificata, o il cui indirizzo non risulti da pubblici eventi, si dà facoltà alla parte stessa di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale desidera ricevere le comunicazioni e le notifiche.
Il comma 9 reca un'articolata indicazione dei termini per l'acquisizione dell'efficacia delle predette disposizioni.
Si segnala poi la disposizione del comma 14 che, modificando l'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia, prevede che per gli atti comunicati o notificati in cancelleria sia previsto il diritto di copia aumentato di dieci volte nei casi in cui la comunicazione o notificazione al destinatario siano risultati impossibili per cause a lui imputabili.
Si segnala infine che al comma 15, per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari per il loro funzionamento e per la formazione del personale, è autorizzata la spesa di un milione e 320 mila euro per l'anno in corso e di un milione e 500 mila euro annui a decorrere dal 2013.
L'articolo 17 novella il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, nonché il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di velocizzare le comunicazioni nelle procedure concorsuali e di contenerne i costi attraverso il ricorso alla tecnologia telematica.
Viene dunque istituita la notifica telematica di ricorso per la dichiarazione di fallimento e sono rese automaticamente telematiche tutte le comunicazioni del curatore e degli altri organi delle procedure concorsuali, con conseguente obbligo per i creditori di indicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata, stabilendo peraltro che anche la domanda di insinuazione al passivo sia effettuata con lo stesso strumento.
Per quanto riguarda l'introduzione della notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, si segnala che, mentre già ora le imprese costituite in forma societaria sono tenute, a norma dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2008, a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, per gli imprenditori individuali si renderà evidentemente necessario introdurre un obbligo analogo, nell'ambito dell'attuazione della cosiddetta agenda digitale.
La novella prevede quindi che i ricorsi al decreto di convocazione siano notificati a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica del debitore, come risultante dal registro delle imprese e dei professionisti, e l'esito della comunicazione sarà automaticamente comunicato al ricorrente, sempre con indirizzo di posta certificata; quando la convocazione non risulti possibile o non abbia esito positivo, si esegue di persona, ovvero, quando anche ciò risulti impossibile con deposito al comune della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese, con la conseguente fissazione dell'udienza non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso e non prima di 15 dalla data della comunicazione o notificazione.
Si tratta, evidentemente, di una procedura estremamente semplificata rispetto all'attuale, in particolare per il fatto di esonerare il tribunale da qualsiasi ulteriore obbligo in caso di irreperibilità imputabile all'imprenditore-debitore.
La lettera b) introduce l'articolo 31-bis dopo l'articolo 31 della legge fallimentare, che stabilisce un principio generale di ricorso alla posta elettronica certificata per le comunicazioni del curatore, precisando poi quali sono le comunicazioni a mezzo di posta elettronica che il curatore è tenuto a conservare; le successive lettere del comma 1, introducono una serie di modifiche alla legge correlate a questo principio generale, tra le quali si segnalano, tra le altre, la lettera e) che modifica l'articolo 93 concernente le modalità di ammissione al passivo; la lettera h), che modifica l'articolo 101 in tema di insinuazione tardiva; la lettera i) che modifica l'articolo 102, stabilendo la trasmissione telematica ai creditori del decreto sulla previsione di insufficienza di realizzo; la lettera l), che interviene sull'articolo 110, stabilendo l'invio a mezzo posta elettronica certificata ai creditori del progetto di riparto dopo che il giudice ne abbia ordinato il deposito in cancelleria; la lettera m) che, modificando l'attuale disciplina del rendiconto del curatore stabilita dall'articolo 116, che consente di presentare osservazioni fino al giorno dell'udienza in discussione, limita questa possibilità fino a 5 giorni prima dell'udienza, in analogia a quanto già previsto per l'accertamento del passivo, stabilendone l'invio con modalità telematiche; la lettera n), relativa alla comunicazione ai creditori a mezzo di posta elettronica della proposta di concordato, articolo 125 e così via.
Il comma 2, sempre dell'articolo 17, introduce alcune modifiche di analogo tenore al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 in materia di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, introducendo in particolare all'articolo 22 la possibilità di inviare per posta elettronica certificata l'avviso ai creditori per l'accertamento del passivo, salvo per quei soggetti che non sono tenuti per legge a possederla, nel qual caso l'avviso si può fare con lettera raccomandata contenente però l'invito a munirsi della posta elettronica certificata, pena la validità delle successive comunicazioni mediante il semplice deposito in cancelleria; all'articolo 28, prevedendo l'invio mediante posta elettronica certificata della relazione del commissario giudiziale; all'articolo 59, in materia di comunicazione al tribunale del programma autorizzato; all'articolo 61, concernente l'esecuzione del programma e, infine, all'articolo 75 relativo al bilancio finale della procedura e al rendiconto del commissario straordinario.
L'articolo 18, recante modificazioni della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia, oltre che di usura e di estorsione, anche di composizione delle crisi da sovraindebitamento, prende le mosse dalla decisione assunta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 212 del 2011 di lasciar decadere il provvedimento di urgenza, e ciò al fine di accelerare l'approvazione del disegno di legge del senatore Centaro divenuto poi legge n. 3 del 2012. Peraltro la Commissione giustizia della Camera dei deputati accompagnò tale decisione con l'invito al Governo a provvedere successivamente, con propria autonoma iniziativa legislativa, a recuperare una serie di proposte che erano state approvate dal Senato in sede di esame del disegno di legge di conversione.
Il Governo, accogliendo tale invito, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 5117, di cui però non è ancora iniziato l'esame.
Le norme recate dall'articolo in questione, dunque hanno la finalità di completare la regolamentazione della crisi di sovraindebitamento, anche alla luce del sostanziale fallimento che, secondo i monitoraggi effettuati dall'Esecutivo, sembra aver caratterizzato l'istituto introdotto dalla legge n. 3 del 2012.
Le modificazioni introdotte investono da un lato il presupposto soggettivo per l'accesso alla nuova procedura, nel senso di chiarire che essa è specificamente riservata al consumatore, mentre dall'altro viene accentuata la natura concordataria del procedimento di composizione, stabilendo cioè che tutti i creditori, anche quelli che non aderiscono alla proposta di accordo, siano vincolati dallo stesso qualora esso sia concluso con creditori rappresentanti almeno il 60 per cento dei crediti complessivi.
In particolare, l'articolo 6 della legge n. 3 viene novellato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18, introducendo la definizione di consumatore e prevedendo la possibilità che questi, oltre a poter raggiungere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi stabilita dalla legge stessa, possa anche proporre il piano di cui il successivo articolo 7 (novellato dalla lettera e) stabilisce le condizioni, prevedendo la possibilità che i crediti a qualsiasi titolo privilegiati possano non essere soddisfatti integralmente, qualora ne sia garantito il pagamento in misura non inferiore a quella che si prevede realizzabile attraverso la loro liquidazione.
Sempre alla novella dell'articolo 7, si stabiliscono poi in maniera più puntuale di quanto previsto dal testo vigente, le cause di inammissibilità della proposta di composizione della crisi.
All'articolo 8 sono apportate dalla lettera f) diverse modifiche, fra le quali in particolare va segnalata la riformulazione della moratoria di cui al comma 4, riservata nel testo vigente ai creditori estranei e, col superamento di tale nozione nel nuovo testo, al pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.
L'articolo 9 come novellato dalla lettera g), riformula le modalità di deposito della proposta, in particolare integrando la documentazione richiesta con la ricostruzione della posizione fiscale o l'indicazione degli eventuali contenziosi tributari pendenti, e con la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla sua solvibilità negli ultimi 5 anni, l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dal creditore, e un giudizio sulla completezza della documentazione e sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ulteriori novelle dell'articolo 9 sono il comma 3-ter, che consente al giudice di concedere un termine perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti , e il comma 3-quater che disciplina gli effetti sospensivi degli interessi convenzionali o legali che la presentazione della proposta produce sui crediti non garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.
La successiva lettera i) modifica l'articolo 10 della legge, riducendo i tempi e semplificando le modalità per l'omologazione dell'accordo del debitore non consumatore, mentre la lettera l), novellando l'articolo 11 della legge in materia di raggiungimento dell'accordo sulla proposta del debitore non consumatore, introduce un meccanismo di silenzio assenso in caso di mancata espressa manifestazione di volontà del creditore e abbassa al 60 per cento la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra il debitore e i creditori, fatta salva la posizione di quelli muniti di privilegio, pegno o ipoteca.
La lettera m) modifica l'articolo 12 sul giudizio di omologazione dell'accordo introducendo in particolare una valutazione sulla fattibilità del piano e sulla sua idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e di quelli tributari e previdenziali.
La lettera n) introduce due nuovi articoli, il 12-bis e il 12-ter riguardanti il procedimento di omologazione del piano del consumatore e gli effetti dell'omologazione stessa.
Vi è poi una serie di novelle concernenti l'esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore.
In particolare, l'articolo 13, concernente l'esecuzione dell'accordo del piano, reca un regime di prededuzione dei crediti sorti in funzione della procedura.
Mentre la lettera s) introduce una seconda sezione, concernente la liquidazione del patrimonio, che configura un'alternativa esclusivamente liquidatoria alla proposta di ristrutturazione della crisi, in particolare nell'ipotesi di revoca o cessazione degli effetti del piano proposto dal debitore, o quando vi sia il rischio di compimento di atti in frode ai creditori.
Infine, la lettera t) introduce disposizioni comuni alle diverse procedure di composizione della crisi disciplinando in particolare, attraverso una novella dell'articolo 15, l'organismo di composizione della crisi.





ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. COM (2012) 363 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)




La relatrice ALLEGRINI (PdL) sottolinea come la Commissione sia chiamata a pronunciarsi in fase ascendente su una proposta di direttiva attraverso l'approvazione di una risoluzione.
Nel merito osserva preliminarmente come i primi elementi di diritto penale a tutela degli interessi finanziari dell’Unione siano stati introdotti nel 1995 mediante la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e relativi protocolli (la convenzione PIF), che la presente proposta di direttiva abroga. La convenzione PIF è stata successivamente ratificata e attuata in diritto interno da quasi tutti gli Stati membri.
Tra le misure pertinenti di diritto penale generale dell’Unione rientra la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, che la Commissione ha proposto di sostituire, nei riguardi degli Stati membri partecipanti, mediante una nuova direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea.
Tuttavia, l’attuale quadro non è ancora abbastanza solido da impedire la perdita di denaro dei contribuenti destinato all’Unione, sia sotto il profilo delle entrate che delle spese. Da qui l'esigenza di una direttiva in grado di colmare le lacune attuali, prevenire e ridurre le perdite di denaro a danno dell’Unione, aumentare la credibilità della responsabilità dell’Unione in materia di bilancio, assicurare un miglior rispetto dei divieti relativi a determinate condotte che si ripercuotono negativamente e illecitamente sul denaro pubblico europeo e migliorare adeguatamente i livelli di recupero del denaro pubblico europeo oggetto di attività illegali.
Sul piano operativo la proposta intende offrire un campo di applicazione sufficientemente ampio da includere i gruppi di autori di reato che operano a danno del denaro pubblico europeo con maggior gravità e/o frequenza; aumentare adeguatamente il numero di fattispecie di reato in modo da comprendere i tipi di condotta più gravi e/o più frequenti a danno del denaro pubblico europeo; contemplare tipi e livelli di sanzioni sufficienti per garantire una protezione equa del denaro pubblico europeo in tutta l’Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità; contemplare norme di accompagnamento chiare e appropriate per agevolare l’esecuzione.
Nel merito, rileva come l'articolo 1 definisca l'oggetto della proposta, mentre all'articolo 2 vengono definiti gli "interessi finanziari dell'Unione", includendo nel campo d'applicazione la frode in materia di IVA, considerata lesiva degli interessi finanziari dell’Unione sussistendo un nesso diretto tra, da un lato, la riscossione del gettito dell’IVA nell’osservanza del diritto dell’Unione applicabile e, dall’altro, la messa a disposizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde.
All'articolo 3 viene definito il comportamento fraudolento che deve essere configurato come reato negli Stati membri e all'articolo 4 vengono illustrate le attività illegali nell'ambito della prevenzione e lotta contro la frode. In particolare vanno segnalati in questo senso il riciclaggio di denaro, la condotta disonesta del partecipante ad una gara d’appalto pubblico, ossia il comportamento simile alla frode mediante il quale vengono fornite all’organismo offerente nel corso della procedura di gara, dati informativi veri, benché basati su informazioni indebitamente ricevute da autorità pubbliche4; la corruzione intesa anche come violazione dei doveri d'ufficio e la ritenzione illecita di fondi o beni contraria allo scopo previsto da parte di funzionari pubblici. All' articolo 5 si dispone che gli Stati membri configurino come reati anche le relative forme di preparazione e di partecipazione (istigazione, favoreggiamento, concorso, tentativo) ai reati menzionati agli articoli precedenti.
La proposta all'articolo 6 prevede che gli Stati membri assicurino che le persone giuridiche possano essere penalmente responsabili, escludendo al contempo che detta responsabilità sia alternativa a quella delle persone fisiche (all'articolo 9 ne vengono definite le sanzioni minime), mentre all'articolo 7 la proposta impone agli Stati membri di applicare sanzioni effettive e dissuasive, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, proporzionate alla considerevole gravità dei reati e in linea con le sanzioni attualmente stabilite nella maggior parte degli Stati membri. All'articolo 8 vengono definiti termini minimi per le pene detentive in caso di reati particolarmente gravi, in base a soglie stabilite per ciascuno di essi, garantendo la coerenza in tutta l’Unione delle sanzioni applicate negli Stati membri. La sanzione minima di sei mesi resta proporzionata alla gravità dei reati e garantisce che possa essere emesso ed eseguito un mandato d’arresto europeo per i reati di cui all’articolo 2 della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, assicurando quindi il più efficiente grado di cooperazione giudiziaria e di polizia.
L'articolo 10 prevede che vengano definiti dei mezzi per procedere al congelamento e alla confisca dei proventi e degli strumenti dei reati previsti agli artt. 3 e 4.
Nell'articolo 11 vengono definiti i criteri per stabilire la giurisdizione di ciascun stato membro nel rispetto dei principi di territorialità e personalità. Si prevede che alle autorità giudiziarie sia conferita la competenza giurisdizionale per avviare indagini, perseguire reati e promuovere azioni penali in casi riguardanti gli interessi finanziari dell’Unione. Poiché la presente direttiva non consente agli Stati membri di avviare azioni penali nei casi di frode che non rientrano nella loro competenza, gli Stati membri e la Commissione scambieranno con i paesi terzi interessati gli elementi di prova riguardanti le condotte fraudolente commesse al di fuori del territorio dell’Unione da cittadini di paesi terzi e coopereranno affinché le autorità competenti di tali paesi possano perseguire tali condotte.
Viene poi previsto un termine minimo di prescrizione di almeno cinque anni dal momento in cui è stato commesso il reato e uno per la prescrizione dell’esecuzione delle pene non inferiore a dieci anni a partire dalla condanna definitiva (articolo 12).
L'articolo 13 chiarisce che la proposta di direttiva non pregiudica il recupero delle somme indebitamente pagate nel quadro della commissione dei reati. L'articolo 14 prevede che gli Stati membri provvedano affinché qualsiasi procedimento penale avviato sulla base di disposizioni nazionali che attuano la presente direttiva non pregiudichi l’applicazione adeguata ed efficace di misure amministrative, pene e ammende non assimilabili ad un procedimento penale, disposte dal diritto dell’Unione o da disposizioni nazionali di attuazione.
Infine all'articolo 15 viene previsto che gli Stati membri e la Commissione cooperino tra loro nella lotta antifrode e che le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l’accertamento dei fatti e assicurare un’azione efficace.
Si riserva, concludendo, di presentare nel corso di una successiva seduta una proposta di risoluzione da sottoporre alla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3538


La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che all'articolo 3, comma 1, siano soppresse le parole "passata in giudicato".


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 71-355-399-1119-1283-B
Art. 1
1.1
ALLEGRINI
Al comma 1, premettere il seguente:
«01 – All'articolo 1104 del codice civile è apportata la seguente modificazione: ''Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: Ciascun partecipante ha l'obbligo di mantenere le porzioni che sono di sua proprietà individuale in maniera tale da non recare pregiudizio alle parti condominiali e alle unità immobiliari di proprietà degli altri condomini, specificamente curando, in relazione alle stesse, l'osservanza delle normative sulla sicurezza e la buona conservazione e manutenzione degli impianti e delle dotazioni, ed astenendosi dal conservarvi materiali, oggetti o istallazioni pericolose''».
1.2
ALLEGRINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1117», sostituire nel primo comma, il primo periodo con il seguente: «Art. 1117. – (Parti comuni). Se il contrario non risulta dal titolo, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari, anche se aventi limitato diritto di godimento a tempo parziale:».
1.3
SERRA
Al comma 1, capoverso «Art. 1117», nel primo comma, sopprimere le parole: «anche se aventi diritto a godimento periodico e».
Art. 2
2.1
ALLEGRINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «Al fine di determinare maggiore amenità, comodità di utilizzo, qualità ed in i valore dei singoli beni che ne fanno parte, e sempre che ciò non determini significativo nocumento per qualunque di essi, le disposizioni in materia di distanze nelle costruzioni, di cui all'articolo 873, le disposizioni in materia di piantagione di alberi, nonché, in generale, le disposizioni di cui alle sezioni VI e VII del Capo II del titolo II, possono essere derogate in relazione ai condomini che comprendono più edifici funzionalmente collegati fra loro anche sotto il solo profilo architettonico o ambientale».
2.2
ALLEGRINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «Gli eventuali atti e condotte di singoli condomini, che determinano godimento individuale di parti comuni in proprio vantaggio, sono in ogni caso oggetto di tolleranza da parte degli altri condomini, e ad essi si applica la disposizione di cui all'articolo 1144».
2.3
ALLEGRINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel primo comma, sopprimere le parole: «Per soddisfare esigenze di interesse condominiale», e sostituire le parole: «può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni», con le seguenti: «al fine di soddisfare persistenti esigenze del condominio, ovvero per semplificarne o rendere meno onerosa la gestione, può deliberare la sostituzione o la modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni che non abbiano funzione strutturale».
2.4
SERRA
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter.», nel primo comma, dopo le parole: «delle parti comuni»,aggiungere le seguenti: «salvo che ciò non rechi pregiudizio alle proprietà confinanti».
2.5
SERRA
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», sopprimere le parole: «negativamente ed in modo sostanziale».
2.6
GALLONE
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», nel primo comma, sostituire le parole da: «l'amministratore o i condomini, anche singolarmente,», sino alla fine del comma con le seguenti: «, l'amministratore convoca senza indugio l'assemblea purché la stessa deliberi in merito alla cessazione di tali attività e all'eventuale avvio di azione giudiziaria a ciò finalizzata. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136. La convocazione dell'assemblea può essere chiesta anche da almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio».
2.7
GALLONE
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «i condomini, anche singolarmente,», con le seguenti: «almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio».
2.8
LEGNINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», nel primo comma,sostituire le parole: «i condomini, anche singolarmente», con le seguenti: «almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio».
2.9
ALLEGRINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «anche singolarmente», con le seguenti: «che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio».
2.10
BOLDRINI
Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-quater», aggiungere il seguente: «Art. 1117-quinquies. – (Vendita delle parti comuni). – La vendita di parti comuni, ovvero di lavatoi, terrazzi, lastrici solari, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma».
2.11
BOLDRINI
Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-quater», aggiungere il seguente: «Art. 1117-quinquies. – (Vendita delle parti comuni). – La vendita di parti comuni, ovvero di lavatoi, terrazzi, lastrici solari, è effettuata a metro quadro con valori di valutazione che posso variare fra euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00».
Art. 3
3.1
GALLONE
Al comma 1, capoverso «Art. 1118», sopprimere il primo, il secondo e il terzo comma.
3.2
ALLEGRINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1118», nel quarto comma, sostituire le parole «se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante», con le seguenti: «, nonché di ogni altro impianto condominiale a servizio delle singole proprietà, se da ciò non derivano notevoli squilibri di funzionamento per gli impianti stessi. Il condomino rinunziante».
Art. 5
5.1
ALLEGRINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel primo comma, dopo le parole: «I condomini», inserire le seguenti: «, con la maggioranza indicata dal quarto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento, all'uso più comodo, alla valorizzazione o al maggior rendimento delle cose comuni e,».
5.2
ALLEGRINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel primo comma, sostituire il numero 2) con i seguenti: « 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici, per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o del condominio e per l'istallazione di impianti volti a realizzarne la video sorveglianza; 2-bis) le opere e gli impianti destinati alla produzione e distribuzione di energia mediante impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio direttamente o anche da parte di terzi che abbiano conseguito a titolo oneroso e in via temporanea il diritto di utilizzare i lastrici solari o altre superfici di proprietà condominiale non soggette a diversa destinazione».
Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 7, sopprimere il capoverso «Art. 1122-ter».
5.3
ALLEGRINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel primo comma, numero 2), sostituire le parole: «o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune», con le seguenti: «direttamente o anche da parte di terzi che abbiano conseguito a titolo oneroso e in via temporanea il diritto utilizzare i lastrici solari o altre superfici di proprietà condominiale non soggette a diversa destinazione».
5.4
MERCATALI
Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel secondo comma, inserire il seguente numero:
«4) le opere e gli interventi necessari per la messa in sicurezza statica degli edifici, anche ai fini dell'adeguamento alle più avanzate normative tecniche antisismiche».
Art. 6
6.1
ALLEGRINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1122», sostituire il primo comma con il seguente:
«Il condomino può, a sua discrezione, eseguire opere ed introdurre modifiche nell'unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti destinate all'uso comune, che abbia a sé riservato o che gli siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, sempre che le stesse non rechino danno alle parti comuni, ovvero ne limitino il pieno utilizzo da parte degli altri condomini, ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.».
6.2
SERRA
Al comma 1, capoverso «Art. 1122», nel primo comma, sopprimere la parola: «normalmente».
Art. 7
7.1
LI GOTTI
Al comma 1, prima del capoverso «Art. 1122-bis» inserire il seguente:
«Art. 1122.1 – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo immanente per l'integrità delle parti comuni e delle unità immobiliari di proprietà individuale, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.
L'amministratore, su richiesta anche di un solo condomino o conduttore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, accede alle parti comuni dell'edificio ovvero richiede l'accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condomino o al conduttore delle stesse.
La semplice esibizione della documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza non è di ostacolo all'accesso.
L'amministratore esegue l'accesso alle parti comuni con un tecnico nominato d'accordo con il richiedente ed esegue l'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale con un tecnico nominato di comune accordo tra il richiedente e l'interpellato. Il tecnico nominato, al termine dell'accesso, consegna una sintetica relazione al richiedente ed all'amministratore, il quale la tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse.
A seguito dell'accesso, qualora risulti la situazione di pericolo di cui al primo comma, l'amministratore convoca senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, salvo il ricorso di chiunque vi abbia interesse al tribunale per gli opportuni provvedimenti anche cautelari. Nel caso in cui l'interpellato non consenta l'accesso o non si raggiunga l'accordo sulla nomina del tecnico, previa, ove possibile, convocazione dell'assemblea, possono essere richiesti al tribunale gli opportuni provvedimenti anche in via di urgenza. Il tribunale, valutata ogni circostanza e previo accertamento delle condizioni dei luoghi, può, anche in via provvisoria, porre le spese a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso.
Le spese delle operazioni di cui al presente articolo, qualora i sospetti si rivelino manifestamente infondati, sono a carico di chi ha richiesto l'intervento all'amministratore. In tal caso, se vi è stato accesso a proprietà individuali, il medesimo richiedente è tenuto, oltre che al risarcimento del danno, a versare al proprietario che ha subìto l'accesso un'indennità di ammontare pari al 50 per cento della quota condominiale ordinaria dovuta dallo stesso proprietario in base all'ultimo rendiconto approvato dall'assemblea».
Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso «Art. 1129», nel dodicesimo comma, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:
«8-bis) l'inerzia di fronte a situazioni che richiedono il suo intervento per la sicurezza ai sensi dell'articolo 1122.1».
7.2
ALLEGRINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti: «L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità è consentita, oltre che a norma dell'articolo 1122 e con le modalità in esso previste, anche quando la stessa ha luogo sui lastrici solari o su ogni altra superficie comune che sia ritenuta idonea.
Nei casi in cui l'installazione di impianti di cui al comma 2, ovvero di qualsiasi altro, determini utilizzo o modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro dell'edificio ovvero della sua integrità architettonica. L'assemblea provvede, in ogni caso di utilizzo dei lastrici solari, o di ogni altra superficie o parte comune ai fini dell'installazione degli impianti di cui al comma 2, a ripartirne l'uso in maniera tale da consentire analogo utilizzo ad ogni altro condomino e da salvaguardare le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.», e al comma 4 sono soppresse le parole: «Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.».
7.3
SERRA
Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis» apportare le seguenti modifiche:
1. al terzo comma, sopprimere le parole: «ai fini della installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto»;
2. al quarto comma aggiungere, infine, le seguenti parole: «ma l'amministratore può sempre accedere all'unità immobiliare ove è installato l'impianto, previa comunicazione da inviare cinque giorni prima dell'accesso, per prendere visione delle opere e riferirne all'assemblea in caso fossero state comunque interessate ai lavori parti comuni del condominio e fossero riscontrate anomalie o danni alle medesime parti comuni per le decisioni di competenza dell'assemblea stessa».
7.4
SERRA
Al comma 1, capoverso «Art 1122-ter», sostituire la parola: «secondo» con la seguente: «terzo».
Art. 8
8.1
SERRA
Al comma 1, capoverso «art. 1124», apportare le seguenti modifiche:
1. alla lettera a), sostituire la parola: «sostituiti» con la seguente: «ricostruiti» e sopprimere la parola: «esclusivamente».
2. alla lettera b), sostituire la parola: «sostituzione» con la seguente: «ricostruzione».
Art. 9
9.1
SERRA
Al comma 1, capoverso «Art. 1129.», apportare le seguenti modifiche:
1. al primo comma sostituire la parola: «otto» con la seguente: «quattro»;
2. al quarto comma, dopo le parole: «tale polizza» inserire: «ove deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136.»;
3. al settimo comma, dopo la parola: «chiedere» inserire: «,ove deliberato dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136,»;
4. al nono comma sostituire le parole da: «entro sei mesi» fino a: «è compreso» con le seguenti: «entro sei mesi dal momento in cui il credito è divenuto esigibile pena il risarcimento dei danni a lui imputabili per il ritardo».
5. all'undicesimo comma, sopprimere le seguenti parole: «oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio».
9.2
GALLONE
Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel primo comma, sostituire le parole: «più di otto» con le seguenti: «più di quattro».
9.3
LI GOTTI
Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel primo comma, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «quattro».
9.4
LEGNINI
Al comma 1, al capoverso «Art. 1129» nel primo comma, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «quattro».
9.5
MUSSO
Al comma 1, capoverso «art. 1129», nel primo comma sostituire la parola: «otto» con la seguente: «quattro».
9.6
BALBONI
Al comma 1, capoverso «Art. 1129» nel primo comma, dopo la parola: «otto» inserire le seguenti: «l'amministratore deve essere esterno».
9.7
ALLEGRINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1129», sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti: «L'amministratore nei quindici giorni successivi all'accettazione della nomina stipula una polizza individuale di assicurazione, per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato e a garanzia della restituzione delle somme che il condominio fosse tenuto a pagare, a qualsiasi titolo, per conseguenza di omissioni da lui compiute. Il massimale della polizza deve essere pari, per quanto riguarda la responsabilità civile, a non meno di venti volte dell'ammontare dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea e ad una volta l'ammontare per quanto riguarda la garanzia di restituzione. Se nel periodo del suo incarico l'assemblea delibera lavori straordinari, l'amministratore provvede, contestualmente all'inizio dei lavori, ad adeguare i massimali di cui sopra.
Nel caso in cui l'amministratore abbia stipulato polizza di assicurazione per la responsabilità professionale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve avere massimali non inferiori a cinque volte quelli previsti dal terzo comma, ovvero a dieci volte se l'attività comporta l'amministrazione di oltre venti condomini, e l'amministratore procura che venga emessa dall'assicuratore un'appendice di specifica estensione della sua efficacia e validità in favore del condominio.
Il costo della polizza di cui al terzo comma può essere posta a diretto carico del condominio nel caso in cui amministratore sia uno dei partecipanti allo stesso.».
9.8
GALLONE
Al comma 1, capoverso «Art. 1129» nel terzo comma, dopo la parola: «subordinare» sopprimere la parola: «la» ed inserire le seguenti: «l'efficacia della».
9.9
GALLONE
Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel terzo comma, dopo le parole: «del mandato» aggiungere le seguenti: «e a garanzia della restituzione delle somme che il condominio fosse chiamato a pagare, a qualsiasi titolo, per conseguenza di ammissione da lui compiute».
9.10
LEGNINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nell'undicesimo comma sostituire le parole da: «Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità» fino alla fine del comma con le seguenti: «Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal n. 3) del dodicesimo comma del presente articolo, almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore».
9.11
MUSSO
Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nell'undicesimo comma, sostituire le parole da: «Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità» fino alla fine con le seguenti: «Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal n. 3) del dodicesimo comma del presente articolo, almeno due condomini che rappresentino almeno un decimo del valore dell'edificio, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore».
9.12
GALLONE
Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nell'undicesimo comma, sostituire le parole: «i condomini, anche singolarmente,» con le seguenti: «almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio,».
9.13
LI GOTTI
Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel dodicesimo comma, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:
«8-bis) l'inerzia di fronte a situazioni che richiedono il suo intervento per la sicurezza».
9.14
ALLEGRINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel quattordicesimo comma sostituire le parole: «l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta» con le seguenti: «l'ammontare delle spese che prevede di sostenere e del suo compenso».
Art. 13
13.1
ALLEGRINI
Al comma 1, capoverso «Art. 1134», dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «Se una deliberazione adottata dall'assemblea non è eseguita, ciascun condomino può diffidare a provvedervi senza indugio l'amministratore o, in mancanza, il condomino eventualmente incaricato. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida senza che questi abbia provveduto, può essere chiesta al tribunale la nomina di un professionista che vi dia luogo. Il tribunale provvede in via d'urgenza, sentite le parti, disponendo anche in ordine alle modalità di esecuzione ed alle relative spese».
13.2
MERCATALI
Al comma 2, capoverso «Art. 1135» lettera b), dopo le parole: «iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da sogetti privati qualificati» inserire le seguenti: «, sotto la supervisione di professionisti abilitati agli interventi da effettuare,».
Art. 16
Art. 16
16.1
GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 1138», sopprimere la lettera b).
Art. 17
Art. 17
17.0.1
MURA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis
1. All'articolo 2770 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Si considerano crediti per atti conservativi le anticipazioni delle spese condominiali ordinarie e straordinarie effettuate dai condomini che siano anche semplicemente intervenuti nell'esecuzione immobiliare mediante copia autentica del verbale assembleare non contestato in apposito giudizio e del riparto delle spese condominiali. Tali crediti sono liquidati in prededuzione dopo le spese di cui secondo comma e prima di qualunque altro credito''».
Art. 19.
Art. 19
19.1
SERRA
Al comma 1, capoverso «Art. 64» sostituire le parole: «dalla notificazione o dalla comunicazione» con le seguenti:«dalla sua notificazione».
Art. 20.
Art. 20
20.1
SERRA
Al comma 1, capoverso «Art. 66» sopprimere le parole:«fax o tramite consegna a mano».
Art. 21.
Art. 21
21.1
SERRA
Al comma 1 capoverso: «Art. 67» sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nel secondo comma sostituire le parole: ''a norma dell'articolo 1106 del codice'' con le seguenti: ''in mancanza provvede per sorteggio il presidente dell'assemblea''.
2. Nel quarto comma sostituire le parole: ''negli affari'' con le seguenti: ''nelle deliberazioni'' e sopprimere la parola: ''semplice''».
Art. 23.
Art. 23
23.1
SERRA
Al comma 1, capoverso «Art. 69» nel primo comma, numero 2), aggiungere, infine, il seguente periodo: «In ogni caso in mancanza di deliberazione o in assenza del quorum di maggioranza di cui al comma 1 è l'autorità giudiziaria che provvede alla rettifica o alla modifica anche nell'interesse di un solo condomino a spese esclusive di chi ha dato luogo alla variazione».
Art. 24
Art. 24
24.0.1
ALLEGRINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis:
«1. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente: ''Art. 71. – È tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro pubblico degli amministratori di condominio.
L'iscrizione nel registro di cni al primo comma, da effettuaIe presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il condominio si trova, è obbligaloria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l'esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.
Per essere iscritti nel registro gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, o se si tratta di società la sede legale e la denominazione, nonché l'ubicazione e il codice fiscale di tutti i condominii amministrati. Ai fini dell'iscrizione e dei successivi aggiornamenti del registro, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, né sono sopravvenute, le condizioni ostative all'iscrizione indicate nell'ottavo comma. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, nell'ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione.
Nel registro sono indicati, oltre ai dati di cui al terzo comma, la data di iscrizione nel registro, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.
L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e al quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le arttvità svolte a decorrere dal momento in cui l'iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nel registro per i cinque anni successivi.
I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzate e consentono la ricerca sia per nome dell'amministratore, sia per denominazione e indirizzo del condominio, sia per codice fiscale. Chiunque può accedere ai predetti dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.
Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 1129, sesto comma, del codice, che svolgono la funzione di amministratore solo del proprio condominio, se i condomini non sono più di venti e l'amministratore è un condomino. In tal caso tuttavia l'interessato comunica la denominazione e l'ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici e il codice fiscale, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'ottavo comma, nonché la data di inizio e di cessazione dell'incarico, affinché tali dati siano separatamente riportati nel registro. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione.In mancanza, sono applicabili le sanzioni di cui al quinto comma.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili e dagli amministratori.
Non possono essere iscritti nel registro coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;
2) siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio;
3) siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive; ovvero che:
1) abbiano subito pluralità di protesti cambiari nei ventiquattro mesi precedenti;
2) sono dichiarati interdetti o inabilitati;
I diritti annuali di segreteria per l'iscrizione al registro sono a carico degli iscritti e sono determinati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sulla base di procedure indicate con cadenza biennale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura tale da garantire l'equilibrio finanziario relativo alla tenuta del registro. La tenuta dei registro non comporta oneri a carico della finanza pubblica».
Conseguentemente, all'articolo 25, al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 71-bis» .
24.0.2
LEGNINI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
L'art. 71 delle Disposizioni per l'atttuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente: ''Art. 71. – È tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il registro pubblico degli anuninistratori di condominio; l'iscrizione deve essere effettuata presso la provincia nella quale si trova il condominio con oneri a carico dei richiedenti''».
Art. 25
Art. 25
25.1
MURA
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
''Art. 71. Il registro pubblico degli amministratori di condominio è tenuto presso ogni tribunale di circondario.
L'iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso le cancellerie dei tribunali nel cui circondario il condominio si trova, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l'esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.
Le spese per la tenuta del registro sono totalmente a carico degli iscritti.''».
Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 71-bis», apportare le seguenti modifiche:
A. dopo la lettera «g)» aggiungere la seguente «g-bis) che siano iscritti al registro di cui all'articolo 71».
B. al quarto comma sostituire le parole: «di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)» con le seguenti: «di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g-bis)».
25.2
PARAVIA
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
''Art. 71. È tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro pubblico degli amministratori di condominio.
L'iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il condominio si trova, obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l'esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.
Le spese per la tenuta del registro sono totalmente a carico degli iscritti.''».
Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 71-bis», apportare le seguenti modifiche:
A. dopo la lettera «g)» aggiungere la seguente «g-bis) che siano iscritti al registro di cui all'articolo 71»;
B. al quarto comma sostituire le parole: «di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)» con le seguenti: «di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g-bis)».
25.3
GALLONE
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
''Art. 71. – È tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il registro pubblico degli amministratori di condominio; l'iscrizione deve essere effettuata presso la provincia nella quale si trova il condominio con oneri a carico dei richiedenti».
25.4
SERRA
Al comma 1, capoverso «Art. 71-bis», nel primo comma dopo la parola: «condominio» inserire le seguenti: «oltre gli iscritti in albi e collegi professionali».
25.5
SERRA
Al comma 1, capoverso «Art. 71-bis», nell'ultimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: «con esclusione per quanto agli iscritti in albi e collegi professionali, almeno una volta ogni sei mesi attraverso la partecipazione ai corsi di aggiornamento tenuti dalle associazioni della proprietà e di categoria maggiormente rappresentative e che rilasceranno i relativi attestati. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali verranno individuate le associazioni di categoria della proprietà e degli amministratori di condominio maggiormente rappresentative. Le successive revisioni verranno effettuate sempre tramite provvedimento del medesimo Ministero una volta ogni cinque anni».
25.7
VINCENZO DE LUCA
Al comma 1, capoverso «Art. 71-quater», nel secondo comma, dopo le parole: «la domanda di mediazione» inserire le seguenti: «, se obbligatoria,».
25.6
DE LILLO, NESSA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, dell'articolo 5, è sostituto dal seguente:
''1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.'';
b) al comma 1, dell'articolo 11, dopo le parole: ''Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore'', sono inserite le seguenti: '', se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,''».

Art. 32
32.1
SERRA
Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».
 

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