In questa ipotesi di modifica della facciata dell'edificio o di altra parte dei muri comuni occorre far riferimento agli articoli 1102 e 1122 del codice civile.
L'art. 1102 regola l'uso della cosa comune per cui ogni partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto.
L'art. 1122 statuisce che ogni condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Pertanto i condomini possono utilizzare i muri comuni nelle parti corrispondenti agli appartamenti di proprietà esclusiva aprendo nuove porte o vedute preesistenti oppure trasformando finestre in balconi purchè non venga pregiudicata la stabilità dell'edificio, il decoro architettonico e tali modifiche non causino una diminuzione del beneficio di aria e luce dei condomini dei piani inferiori.
Certamente questa problematica si configura di rado e può porsi per i condomini risalenti agli inizi del XX secolo o del primo dopoguerra spesso sprovvisti di balconi.![Occhiolino ;) ;)](/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg)
Avv. Luigi De Valeri
L'art. 1102 regola l'uso della cosa comune per cui ogni partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto.
L'art. 1122 statuisce che ogni condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Pertanto i condomini possono utilizzare i muri comuni nelle parti corrispondenti agli appartamenti di proprietà esclusiva aprendo nuove porte o vedute preesistenti oppure trasformando finestre in balconi purchè non venga pregiudicata la stabilità dell'edificio, il decoro architettonico e tali modifiche non causino una diminuzione del beneficio di aria e luce dei condomini dei piani inferiori.
Certamente questa problematica si configura di rado e può porsi per i condomini risalenti agli inizi del XX secolo o del primo dopoguerra spesso sprovvisti di balconi.
Avv. Luigi De Valeri