aygò3

Membro Junior
Proprietario Casa
Situazione: il de cuis in vita aveva acquistato prima del matrimonio un appartamento. Dopo la separazione dei beni lo stesso appartamento fu donato alla moglie. Il Valore commerciale attuale dell'appartamento, luogo di residenza dell'intero nucleo familiare, è di € 180.000,00. Inoltre, sempre dopo la separazione dei beni, aveva acquistato intestandolo ad una delle due figlie un altro appartamento del valore commerciale attuale di € 136.000,00. Lascia anche un altro appartamento, del valore attuale di € 180.000,00 che aveva acquistato ed intestato come unico proprietario in regime di separazione dei beni, di cui era esclusivo proprietario. Infine lascia la somma di € 40.000,00 liquidi sul c/c più circa 2.000,00 di azioni. Quando era in vita aveva donato un libretto postale a ciascuna delle figlie con € 5.000,00 ciascuna. Esiste testamento. Secondo un mio calcolo si dovrebbe procedere con l'istituto della collazione percui l'ammontare del patrimonio è costituito dalla somma di € 180 mila+ € 180 mila + € 136 mila (valore degli immobili) più € 40 mila + € 2 mila + € 5 mila + € 5 mila (ammontare del saldo del c/c, delle azioni e dei due libretti postali intestati alle figlie) per una massa totale di € 548.000,00. Essendoci il testamento alle figlie spetta la metà del totale che dovranno dividersela in parti eguali. € 548/2= € 274; dunque € 137 ciascuna e, dato che proprio ad una delle due figlie le fu intestato un'appartamento del valore attuale di € 136, quest'ultima dovrebbe restituire mille euro agli altri due eredi (€ 1.000,00/2 = € 500,00 alla madre ed altrettanto alla sorella). Il De cuis lascia la sua parte diponibile (pari ad 1/4 di € 548 cioè € 137) all'altra figlia (priva di appartamento) percui anche quest'ultima figlia riceverebbe un surplus di € 5 mila ( € 137 della disponibile - € 5 mila pari alla somma del libretto postale ricevuto in vita). La moglie dovrebbe restituire € 43 mila (perchè gli spettano € 137 ma ha avuto la donazione dell'appartamento che vale € 180 mila). QUESITI: le somme spettanti alla moglie ed alla figlia senza appartamento son costituite solo in parte da liquidi, il resto è dato dal valore commerciale degli appartamenti, come si dovrebbe o potrebe procedere in modo equo e corretto? Inoltre è corretto che la spettanza della figlia senza casa veda soddisfatta la propria quota solo con la disponibile? La moglie vanta un surplus di € 43 mila ma se versa contanti a chi dovrebbe versarli? e se non ha i liquidi deve procedere alla vendita del proprio appartamento ricevuto in donazione e con i ricavato poi come dovrebe procedere? e lei dove andrebbe ad abitare?
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Non si può rispondere senza leggere nel dettaglio il testamento e gli atti di donazione .
È necessario capire lo "spirito" del testamento e le motivazioni che hanno portato ad attribuire la disponibile ad una sola delle figlie.Magari nelle intenzioni del de cuius era un modo per compensare la figlia che ancora non aveva ricevuto nulla.
È possibile che le donazioni fossero un anticipo dell'eredità legittima,o fatte come anticipo della quota disponibile,quindi esplicitamente non soggette a collazione.
Per l'appartamento da 136.000 non si dice se sono stati donati i contanti per l'acquisto, o l'immobile.
Non si conoscono i rapporti famigliari,non è detto che sia conveniente vendere gli immobili per "fare le parti" .Magari ogni erede tiene un appartamento e compensano solo con i contanti:così forse una delle tre riceve di più,ma potrebbe andar bene anche alle altre.
Sono troppe le incognite ,credo che per risponderti adeguatamente sia necessario il notaio,che potrà suggerire il percorso migliore e meno conflittuale.
 

magia2002

Membro Attivo
Proprietario Casa
Comunque la madre avra' il diritto di abitazione della casa familiare ( a prescindere della percentuale di proprieta ).Se il de cuius avesse in piena proprieta' solo la casa familiare , la moglie manterra' il diritto di abitazione anche con 1/3 di proprieta'.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Comunque la madre avra' il diritto di abitazione della casa familiare ( a prescindere della percentuale di proprieta ).Se il de cuius avesse in piena proprieta' solo la casa familiare , la moglie manterra' il diritto di abitazione anche con 1/3 di proprieta'.
@aygò3 ha scritto che l'intero nucleo famigliare viveva e vive nel l'immobile già donato dal marito alla moglie,e quindi di sua proprietà .
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Essendoci il testamento alle figlie spetta la metà del totale che dovranno dividersela in parti eguali. € 548/2= € 274; dunque € 137 ciascuna e, dato che proprio ad una delle due figlie le fu intestato un'appartamento del valore attuale di € 136, quest'ultima dovrebbe restituire mille euro agli altri due eredi

Mi sa che dai i numeri (concedimi la battuta)...e li dai male.
Ammesso e non concesso (lo riprendo dopo) che alle figlie spettino 137mila Euro ciascuna... perché quella che ha ricevuto in donazione un immobile da 136mila dovrebbe dare 1000 agli altri?
Semmai dovrebbe ricevere la differenza.
Uso il condizionale perché tu hai fatto i conti senza l'oste.
Non ci saranno tasse sull'eredita...ma rimangono tutta una serie di costi (notaio, imposte etc etc) che devono essere detratte dal totale della massa ereditaria prima di procedere con la divisione.

Sull'esordio della frase riportata e per quanto completato successivamente ...oltre che a sbagliare numeri dai l'impressione di non aver ben chiari i "meccanismi" della successione.
Alle figlie non spetta il 50% dell'eredità solo perché esiste un testamento ma dipende da cosa è indicato nello stesso.
Inoltre se a favore di una figlia fosse stata destinata l'intera quota "disponibile" non esiste che a lei arrivi solo quella (il che contrasta con la storia del 50% che poi dividi a metà).

Meglio tu vada da un Notaio, o altro professionista del settore, con copia del testamento.
 
Ultima modifica:

magia2002

Membro Attivo
Proprietario Casa
e se non ha i liquidi deve procedere alla vendita del proprio appartamento ricevuto in donazione e con i ricavato poi come dovrebe procedere? e lei dove andrebbe ad abitare?
@Franci63 ho risposto al quesito di @aygò3 . La madre non puo' avere il problema sul dove andare ad abitare . Puo' anche intestare 2/3 del suo appartamento ai figli e lei rimanere proprietaria di un terzo e comunque sara' lei ad avere diritto di abitazione .
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
sara' lei ad avere diritto di abitazione .
La moglie non avrà il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2 c.c., dato che presupposto necessario è che la casa adibita a residenza familiare sia di proprietà del defunto o comune. Lei invece ne è la sola proprietaria, e non ha certamente necessità di quel diritto di abitazione. Potrà semmai essere titolare del diritto d’uso sui mobili che corredano la casa adibita a residenza familiare, se è soddisfatto il requisito della proprietà di quei mobili (del defunto o comune con il defunto).
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Vediam se la seguente ipotesi regge:

SE il testamento dispone che la "disponibile" (quota del 25%) vada alla figlia senza immobile significa che (al lordo degli oneri e compensi prima citati)
alla moglie vadano Euro 137mila alla figlia già proprietaria di immobile Euro 137mila e alla seconda Euro 274mila (quota asse ereditario+disponibile).
I calcoli effettivi, se non vengono scambiati/ceduti gli immobili si faranno dopo aver detratto i "costi".
Per le azioni si dovrà valutare quotazione, rateo di eventuale dividendo e se cedere sul mercato o dare in conto.
 

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