davidemarco

Membro Attivo
Proprietario Casa
Marito e moglie ( zia ) nel lontano 1986, non avendo figli, donano la loro casa ai figli del fratello della moglie( zia).
Nel corso degli anni muore il marito e rimane sola la moglie ( zia )
I figli del fratello non si sono mai curati della zia ( nonostante avessero ricevuto la donazione che " accettano con animo grato "). Ma come si sa queste cose non vengono contemplate dalla Legge.
Sempre nel corso degli anni muore anche una sorella della zia e questa sorella ha un figlio, disabile, ancora in vita e accudito da una cugina.
Quindi i parenti prossimi della zia ( che è in vita, ma ancora per poco ) sono una sorella ed il figlio disabile dell'altra sorella.
Questi possono avanzare diritti sulla donazione fatta nel 1986 e considerarla un'anticipo su quanto verrà lasciato nel testamento e quindi avere anche loro una parte di quella donazione ?
Grazie.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Questi possono avanzare diritti sulla donazione fatta nel 1986 e considerarla un'anticipo su quanto verrà lasciato nel testamento e quindi avere anche loro una parte di quella donazione ?
No.
Solo i legittimari (coniuge o partner di unione civile, figli e ascendenti) hanno una quota di eredità riservata per legge.
La donazione non ha leso i diritti di tali categorie di “congiunti”, poiché non presenti.
Tutti gli altri parenti erediteranno , in mancanza di testamento, i soli beni presenti al momento della morte.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
E' possibile la revoca della donazione?
da parte di chi e perché ?
Comunque direi di no, se intendi da parte della zia, perché è possibile solo per sopravvenienza di figli, o per ingratitudine; nel secondo caso , come da art. 801 cc, i motivi sono piuttosto gravi, non certo il "semplice" non curarsi della zia .
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Si, chiedevo se una donazione poteva essere revocata ... anche per futili motivi.
Non certamente per "futili motivi".
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (artt. 800 e segg. c.c.).
Oppure quando vi sia "errore sul motivo della donazione", può essere impugnata (art. 787 c.c.).
Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità (art. 788 c.c.).
 

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