uva

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E' il titolo di un interessante articolo del Sole (8 dicembre, pag. 25) sulle novità introdotte dal Dl 132/2014 convertito nella l. 162/2014; art. 19, c. 1 lett d) che introduce il nuovo art. 492bis c.p.c.
Riassumendo: per i procedimenti che iniziano dall'11 dicembre il creditore in possesso di decreto ingiuntivo esecutivo può chiedere che il tribunale autorizzi la ricerca telematica dei beni da pignorare, tipo autoveicoli, depositi bancari, crediti che il debitore vanta verso terzi.
Questa ricerca, se autorizzata, viene fatta dall'ufficiale giudiziario accedendo ai database delle p.a., archivio rapporti finanziari, pra, ecc. Il creditore deve pagare il contributo unificato di 43 euro (oltre ovviamente alla parcella dell'avvocato che segue la pratica) e ottiene le informazioni necessarie per procedere coi pignoramenti che, se richieste direttamente, non gli vengono fornite perché la legge sulla privacy tutela il debitore.
La nuova procedura dovrebbe agevolare il recupero del credito: diventano più veloci i pignoramenti dei veicoli e più semplici i pignoramenti presso terzi (non è più richiesta la partecipazione del terzo all'udienza ma basta una sua dichiarazione scritta delle somme pignorabili).
Affinché tutto ciò diventi operativo si aspetta un decreto attuativo dei ministeri competenti (Giustizia, Interno, Economia) sentito il parere del Garante della privacy. E occorre " soprattutto che gli uffici giudiziari adeguino le loro strutture tecnologiche".
Me ne ha parlato un proprietario che è entusiasta di questa nuova procedura ora che intende pignorare il c/c bancario e i crediti che il suo ex inquilino moroso lavoratore autonomo vanta verso la clientela.
Spero abbia ragione, ma temo che la tempistica non sarà così veloce come lui si aspetta...
Cosa ne pensate?
 

key

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Lo saprvamo
E'fantastico.
Ma dipende dall adeguatezza del tribunale.
Vi sono ufficiali giudiziari che non sanno neanche utilizzare un computer e cancellerie senza scanner,abituate alle fotocopie.
Diciamo che dall entrata in vigore ci vorra'un tempo di rodaggio negli uffici.
 

uva

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Ciò che ci fa proprio arrabbiare è che il creditore non possa ottenere le informazioni necessarie per fare i pignoramenti. Pur avendo un motivo giuridicamente rilevante per ottenerle (decreto ingiuntivo emesso dal tribunale sul quale è stata apposta la formula esecutiva decorsi i 40 giorni a disposizione del debitore per eventualmente proporre opposizione) va a sbattere contro un muro. Si è rivolto alle banche dove sa che il debitore aveva dei c/c, è andato al pra: non ha ottenuto nulla "grazie" alla legge sulla privacy che tutela il debitore (e il creditore, chi lo tutela?!?)
Poi si è rivolto ad un'agenzia di investigazione che per 900 euro gli fornirebbe utili informazioni sul debitore: redditi da lavoro dipendente e/o autonomo, visure immobiliari, elenco dei veicoli a lui intestati, rintraccio dei c/c bancari con consistenza media.
Perché l'investigatore privato può accedere a questi dati e il diretto interessato no?
Adesso speriamo che in tempi non biblici l'ufficiale giudiziario possa fare questa ricerca telematica e iniziare i pignoramenti.
 

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