Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Rinuncia all'eredità con figlia minorenne
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Gregorio Albisani" data-source="post: 473106" data-attributes="member: 61064"><p>Buonasera, le riporto di seguito i principi ribaditi anche recentemente dalla Cassazione, che dovrebbero sciogliere i suoi dubbi:</p><p>con la decisione n. 21006 del 22/7/2021 la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il <strong>chiamato all’eredità</strong>, <strong>che abbia</strong> ad essa <strong>validamente rinunciato</strong>, <strong>non risponde dei debiti tributari del defunto</strong>, <strong><u>neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia</u></strong>, neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, <strong>avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c.</strong>, egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.</p><p></p><p>Pertanto, il chiamato all’eredità, che non abbia accettato e che vi rinunci, non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gregorio Albisani, post: 473106, member: 61064"] Buonasera, le riporto di seguito i principi ribaditi anche recentemente dalla Cassazione, che dovrebbero sciogliere i suoi dubbi: con la decisione n. 21006 del 22/7/2021 la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il [B]chiamato all’eredità[/B], [B]che abbia[/B] ad essa [B]validamente rinunciato[/B], [B]non risponde dei debiti tributari del defunto[/B], [B][U]neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia[/U][/B], neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, [B]avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c.[/B], egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili. Pertanto, il chiamato all’eredità, che non abbia accettato e che vi rinunci, non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Rinuncia all'eredità con figlia minorenne
Alto