losia1979

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Salve a tutti, vorrei tornare su un tema discusso qualche anno fa in questo post nel quale si sviluppò un confronto tra alcuni utenti che sostenevano tesi praticamente opposte.
Il tema è: un erede (maggiorenne) può rinunciare all'eredità senza vedersela rifiutata per il solo fatto di avere un figlio minorenne al momento della rinuncia?

E aggiungo due domande ulteriori, in caso affermativo:
1) nel momento in cui il figlio minorenne viene chiamato all'eredità per rappresentanza, si può attendere senza nominare un tutore, senza rivolgersi al giudice tutelare per autorizzazione ad accettazione con beneficio di inventario, in attesa che compia i 18 anni, nel rispetto del termine di prescrizione di cui all’art. 480 c.c. (10 anni) - termine che sarebbe sospeso fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età per effetto dell'art. 2942 n. 1) c.c. -, quando potrà accettare o rifiutare l'eredità in questione?
2) il minorenne andrebbe comunque indicato nella dichiarazione di successione? Dovrebbe contribuire al pagamento delle imposte?

Di seguito i dettagli della mia situazione e le motivazioni delle mie domande: 5 mesi fa è deceduto mio padre.
Gli eredi sono mia madre, io e mio fratello.
Mio padre lascia solo l'appartamento in cui viveva, in comproprietà con mia madre, del valore imponibile inferiore a 1 mln di euro.
Il patrimonio ereditato da me (la mia quota di immobile) sarebbe di circa 6 mila euro.
Immagino che sia obbligatorio per tutti noi eredi presentare la dichiarazione di successione per pagare l'imposta catastale e ipotecaria con agevolazione prima casa (per mia madre, estesa agli altri eredi), per un totale, mi sembra di 500/550 € da dividere per le varie quote.
Per gravi motivi morali non voglio più avere alcun rapporto con mia madre e mio fratello.
Ho una figlia minorenne (14 anni).
Ho visto che non c'è modo di presentare molteplici dichiarazioni e/o di pagare ognuno la propria quota in modo indipendente dagli altri.
Vista la gravità della situazione (mio fratello e mia madre si sono già "impossessati" dell'immobile), per uscire da tutto questo ho pensato di rinunciare all'eredità di mio padre e, poiché mia figlia minorenne sarà "chiamata all'eredità" a sua volta, di non fare nulla, nel suo caso, in attesa che diventi maggiorenne, quando potrà accettare l'eredità oppure rinunciare, come auspico.
Vorrei non procedere con l'accettazione con beneficio di inventario per mia figlia perché ho visto che, in tal caso, quando compirà 18 anni, non potrà più rinunciare ma unicamente redigere l'inventario: vista la situazione, non vorrei lasciarle problemi.
Il rifiuto per conto di mia figlia mi sembra improbabile perché, ancorché il patrimonio sia esiguo, dubito che il giudice tutelare autorizzi la rinuncia solo per motivi morali.

Ringrazio tutti in anticipo, qualunque parere o suggerimento è ben accetto.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
un erede (maggiorenne) può rinunciare all'eredità senza vedersela rifiutata per il solo fatto di avere un figlio minorenne al momento della rinuncia?
Al volo... data mancanza di tempo:
Il "maggiorenne" può lecitamente rinunciare per se stesso.

Ma non può "rinunciare" anche per il figlio minorenne che gli subentra...senza l'avallo di un Giudice Tutelare.

Quanto al "beneficio di inventario" temo tu fraintenda.
 

losia1979

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Grazie Dimaraz per la replica.

Cerco di spiegarmi meglio: innanzitutto, vista la situazione vorrei non avere più rapporti con queste persone e spererei che anche mia figlia facesse così.
Per fare questo e non essere coinvolta in alcun modo nell'eredità, vorrei procedere inanzitutto con la mia rinuncia.
Al volo... data mancanza di tempo:
Il "maggiorenne" può lecitamente rinunciare per se stesso.
Appunto, in base a quello che avevo letto nella precedente discussione, chiedevo conferma di poter rinunciare legittimamente per me stessa. E mi hai confermato.

Ma non può "rinunciare" anche per il figlio minorenne che gli subentra...senza l'avallo di un Giudice Tutelare.
Anche in questo caso, questo mi è chiaro: peraltro, non essendoci passività nel patrimonio ereditato, dubito che il Giudice Tutelare accetti un'eventuale richiesta di autorizzazione alla rinuncia per mia figlia.

Ripeto dunque la domanda: a seguito della mia (legittima) rinuncia, mia figlia sarebbe chiamata all'eredità per rappresentazione.
Per quanto riguarda mia figlia, posso semplicemente non agire, non fare nulla (né nomina rappresentante legale, né richiesta autorizzazione accettazione con beneficio di inventario, né richiesta autorizzazione rinuncia) in attesa che, tra 4 anni, diventi maggiorenne e decida per conto suo se accettare o rinunciare.
Oppure, una volta che rinuncio, sono obbligata ad una qualche azione per conto di mia figlia?

Un saluto.
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
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Buonasera,
salvo che avesse la disponibilità di beni compresi nell'eredità, lei può rinunciarvi liberamente in qualunque momento.

Se sua figlia è attualmente minorenne, una volta che rinuncia lei, il termine di 10 anni per accettare o rinunciare si 'trasferisce' a sua figlia, senza modifiche (cioè continua a decorrere dal momento dell'apertura della successione, ovvero dal decesso di suo padre).

Nel suo caso direi che è da sconsigliare l'accettazione con beneficio dell'inventario per sua figlia.
Se vuole che anche sua figlia rinunci adesso all'eredità di suo padre, dovrà chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare per rinunciare anche in nome e per conto di sua figlia.

Il rifiuto per conto di mia figlia mi sembra improbabile perché, ancorché il patrimonio sia esiguo, dubito che il giudice tutelare autorizzi la rinuncia solo per motivi morali.
Su questo le dico che ci sono varie ragioni che possono giustificare l'autorizzazione alla rinuncia all'eredità per un minore e non mi sentirei di escludere che, nel contesto da lei descritto, il Giudice conceda l'autorizzazione.
A maggior ragione se sua figlia vive con lei, se avete già altro immobile di proprietà e se la quota di comproprietà di quello lasciato da suo padre avrebbe un valore esiguo.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
una volta che rinuncio, sono obbligata ad una qualche azione per conto di mia figlia?
No.
E tua figlia può attendere il decorso dei dieci anni e perdere così ex lege il diritto di accettare l'eredità senza dover porre in essere alcun atto giuridico.
Termine decennale che potrebbe essere abbreviato nel caso qualcuno si avvalga del diritto riconosciutogli dall’art. 481 c.c., ossia richieda all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato (ovvero la tua figlia minore) dovrà dichiarare se accetta o rinuncia.
Trascorso il termine così fissato senza aver fatto alcuna dichiarazione, tua figlia perderebbe definitivamente il diritto di accettare.
 

losia1979

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Tua madre ha il diritto di abitazione per la quota di tuo padre; quindi non c’è nulla di strano che si sia “impossessata” di quanto legittimamente le spettava .
Giusta osservazione: il termine "impossessati" si riferiva più alla gravità della situazione, i cui dettagli ho volutamente omesso, che al fatto di aver legittimamente esercitato il diritto di abitazione sulla quota oggetto di eredità.
 

losia1979

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Su questo le dico che ci sono varie ragioni che possono giustificare l'autorizzazione alla rinuncia all'eredità per un minore e non mi sentirei di escludere che, nel contesto da lei descritto, il Giudice conceda l'autorizzazione.
A maggior ragione se sua figlia vive con lei, se avete già altro immobile di proprietà e se la quota di comproprietà di quello lasciato da suo padre avrebbe un valore esiguo.
Grazie infinite per la risposta esaustiva e per i suggerimenti preziosi: ho intenzione comunque di rivolgermi ad un legale per valutare comunque la strategia migliore da adottare.
 

losia1979

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
No.
E tua figlia può attendere il decorso dei dieci anni e perdere così ex lege il diritto di accettare l'eredità senza dover porre in essere alcun atto giuridico.
Termine decennale che potrebbe essere abbreviato nel caso qualcuno si avvalga del diritto riconosciutogli dall’art. 481 c.c., ossia richieda all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato (ovvero la tua figlia minore) dovrà dichiarare se accetta o rinuncia.
Grazie per le indicazioni.
In effetti, l'idea sarebbe di attendere i 4 anni che separano mia figlia dalla maggiore età e, quindi, al compimento dei 18 anni, ma sempre entro il limite dei dieci anni previsti dalla legge, spiegarle la situazione (che già ha compreso), in modo che proceda con una rinuncia a sua volta (ma sarà comunque una sua libera scelta).

Per questa opzione, rimane il dubbio che:
1) L'attesa possa creare fastidio a qualcuno degli altri eredi, che magari potrebbe avvalersi del diritto previsto dall'art.481 c.c. e cercare di abbreviarla, come giustamente ipotizzato.
2) Mia figlia debba comunque essere inserita nella dichiarazione di successione che, presumibilmente, mia madre e mio fratello andranno a presentare, e debba comunque contribuire al pagamento delle imposte seppure come chiamata all'eredità per rappresentazione.

Un saluto.
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
Mia figlia debba comunque essere inserita nella dichiarazione di successione che, presumibilmente, mia madre e mio fratello andranno a presentare, e debba comunque contribuire al pagamento delle imposte
Buonasera, le riporto di seguito i principi ribaditi anche recentemente dalla Cassazione, che dovrebbero sciogliere i suoi dubbi:
con la decisione n. 21006 del 22/7/2021 la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del defunto, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.

Pertanto, il chiamato all’eredità, che non abbia accettato e che vi rinunci, non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario.
 

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