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Rinuncia all'eredità con figlia minorenne
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Testo
<blockquote data-quote="losia1979" data-source="post: 473904" data-attributes="member: 61198"><p>A proposito di quanto da lei osservato, ho trovato anche una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass.n.19030 del 17 luglio 2018) che riporta quanto segue:</p><p></p><p>"<em>Rispetto a questo chiaro principio, sembrerebbe fare eccezione la disciplina relativa all'imposta di successione nel prevedere (art. 5, D.P.R. n. 637/1972) una rilevanza della mera chiamata all'eredità ai fini della individuazione del soggetto passivo (cfr. Cass. n. 11320/1995), eccezione che sarebbe stata, tuttavia, superata con l'entrata in vigore del <u>D.Lgs. n. 346/1990</u>. Nella nuova disciplina, infatti, nonostante nell'art. 5, sia stata ripetuta la formula dell'art. 5, D.P.R. n. 637/1972 e nonostante l'art. 7, comma 4, esplicitamente equipari i chiamati agli eredi stabilendo che 'fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato', è chiarito dall'<u>art.36, comma 3</u>, che 'fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, <strong>i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditati rispettivamente posseduti</strong>'. Il senso del cambiamento è chiaramente espresso anche dalla <u>Circolare ministeriale n. 17 del 15 marzo 1991,</u> nella, quale, proprio commentando il citato art. 36, si afferma che '<strong>fino all'accettazione dell'eredità, chi non è in possesso di beni ereditari non deve rispondere dell'imposta e chi ne è possessore non deve risponderne oltre il limite del valore dei beni posseduti</strong>'. <u><strong>La riforma supera le conseguenze ritenute inique della precedente legislazione, vigente la quale il chiamato all'eredità per questo solo fatto assumeva ai fini dell'imposta di successione la qualità di soggetto passivo</strong>; [...]</u></em>".</p><p></p><p>Mi sembra che quanto spiegato dalla Suprema Corte in questa sentenza sia oltremodo chiaro...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="losia1979, post: 473904, member: 61198"] A proposito di quanto da lei osservato, ho trovato anche una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass.n.19030 del 17 luglio 2018) che riporta quanto segue: "[I]Rispetto a questo chiaro principio, sembrerebbe fare eccezione la disciplina relativa all'imposta di successione nel prevedere (art. 5, D.P.R. n. 637/1972) una rilevanza della mera chiamata all'eredità ai fini della individuazione del soggetto passivo (cfr. Cass. n. 11320/1995), eccezione che sarebbe stata, tuttavia, superata con l'entrata in vigore del [U]D.Lgs. n. 346/1990[/U]. Nella nuova disciplina, infatti, nonostante nell'art. 5, sia stata ripetuta la formula dell'art. 5, D.P.R. n. 637/1972 e nonostante l'art. 7, comma 4, esplicitamente equipari i chiamati agli eredi stabilendo che 'fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato', è chiarito dall'[U]art.36, comma 3[/U], che 'fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, [B]i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditati rispettivamente posseduti[/B]'. Il senso del cambiamento è chiaramente espresso anche dalla [U]Circolare ministeriale n. 17 del 15 marzo 1991,[/U] nella, quale, proprio commentando il citato art. 36, si afferma che '[B]fino all'accettazione dell'eredità, chi non è in possesso di beni ereditari non deve rispondere dell'imposta e chi ne è possessore non deve risponderne oltre il limite del valore dei beni posseduti[/B]'. [U][B]La riforma supera le conseguenze ritenute inique della precedente legislazione, vigente la quale il chiamato all'eredità per questo solo fatto assumeva ai fini dell'imposta di successione la qualità di soggetto passivo[/B]; [...][/U][/I]". Mi sembra che quanto spiegato dalla Suprema Corte in questa sentenza sia oltremodo chiaro... [/QUOTE]
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