DEAMARY

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti,
avrei un dubbio da chiarire in merito al titolo sopra.
siamo un condominio di 10 unità servite da 2 caldaie centralizzate mal funzionanti.
Dopo varie perizie tecniche è stato riscontrato che il mal funzionamento è dovuto all'installazione di 2 caldaie sottopotenziate e quindi da sostituire....
Dopo mille decisioni è stato finalmente deciso che sono da sostituire.
premetto che noi abbiamo la tabella millesimale dove ogni spesa delle parti comuni deve essere ripartita secondo i millesimi e non in parti uguali come dice anche l'art. della corte di cassazione 1420 dove cita proprio le spese per il rifacimento/sostituzione caldaie.
All'ultima assemblea un condomino (che si è voluto comprare la villa centrale e poi non pagare ciò che gli spetta) si è presentato all'assemblea facendo di tutto per far pagare in parti uguali queste spese di sostituzione caldaia e dicendo che come da codice civ. 1123 può impugnare il verbale d'assemblea e addirittura fermare l'inizio dei lavori facendo valere il suo presunto diritto di pagare in parti uguali perchè le caldaie erano già mal funzionanti prima dellìacquisto della casa....
Ora io mi chiedo: quanto può valere il motivo della rottura delle caldaie? può veramente bloccare i lavori nonostante l'art. 1420 corte di cassazione specifica chiaramente che le spese per rifacimento/sostutizione caldaie sono da ripartire in millesimi? che diritti ha questo condomino con l'art. 1123 c.c. visto che leggendolo non ci vedo nulla inerente a questa storia?
grazie in anticipo per il chiarimento e buona serata.
 
O

Ollj

Ospite
Un po' di chiarezza prima di tutto; quanto lei cita come art.1420 Cassazione è in realtà una sentenza:
Cassazione sentenza n. 1420 del 27 gennaio 2004
"ove nell’edificio condominiale vi siano locali (ad esempio box-cantine) non serviti dall’impianto di riscaldamento centralizzato, i condomini titolari, soltanto, della proprietà di tali locali, non sono contitolari dell’impianto centralizzato, non essendo questo legato da una relazione di accessorietà, cioè da un collegamento strumentale, materiale e funzionale all’uso o al servizio di quei beni; cosicché, venendo meno il presupposto per l’attribuzione della proprietà comune dell’impianto viene meno anche l’obbligazione propter rem di contribuire alle spese per la conservazione dello stesso"

Seguirà il resto....
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
un condomino (che si è voluto comprare la villa centrale e poi non pagare ciò che gli spetta) si è presentato all'assemblea facendo di tutto per far pagare in parti uguali queste spese di sostituzione caldaia e dicendo che come da codice civ. 1123 può impugnare il verbale d'assemblea
questo signore cita a casaccio gli articoli cel c.c. (Codice Civile)
l’art. 1123 c.c. dice che le spese vanno ripartite tra i vari condomini in misura proporzionale al valore che la loro proprietà esclusiva ha rispetto alle parti comuni.
il primo comma dell’art. 1123 c.c. ci dice che si dividono in misura proporzionale le spese che concernono la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, la prestazione dei servizi nell'interesse comune e le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c.
Il seconda comma dice che in caso di utilizzo differente di un bene, le relative spese sono ripartite in misura proporzionale all’uso che ciascuno può farne.
Fonte: Il criterio legale di ripartizione delle spese
(Studio Cataldi - il Diritto Quotidiano. Notizie giuridiche e guide legali

e non in parti uguali come dice anche l'art. della corte di cassazione 1420 dove cita proprio le spese per il rifacimento/sostituzione caldaie.
Leggi bene quello che ha sostenuto la Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha inoltre ricordato che, ove nell’edificio condominiale vi siano locali (ad esempio box-cantine) non serviti dall’impianto di riscaldamento centralizzato, i condomini titolari, soltanto, della proprietà di tali locali, non sono contitolari dell’impianto centralizzato, non essendo questo legato da una relazione di accessorietà, cioè da un collegamento strumentale, materiale e funzionale all’uso o al servizio di quei beni. Cassazione Sezione seconda civile Sentenza 27 gennaio 2004, n. 1420 (Presidente Pontorieri – relatore Trombetta)
La sostituzione della caldaia va ripartita secondo i m/m di proprietà depurati da box e cantine (se non riscaldati)
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
la spesa della sostituzione della caldaia di riscaldamento centralizzato, va ripartita fra i comunisti che ne traggono benefico per mm. di pp. ben diverso sono la manutenzione delle scale dove viene applicata la spesa per 50% per altezza di piano e 50% per mm. di pp.
 
O

Ollj

Ospite
premetto che noi abbiamo la tabella millesimale dove ogni spesa delle parti comuni deve essere ripartita secondo i millesimi e non in parti uguali
Controlli se esiste o meno una disposizione contrattuale del Regolamento di Condominio che stabilisca il riparto in parti eguali; non ci fosse tal disposizione:

... facendo valere il suo presunto diritto di pagare in parti uguali perchè le caldaie erano già mal funzionanti prima dellìacquisto della casa....
Obiezione priva di fondamento alcuno: ciascun condòmino è debitore integralmente verso il Condominio a prescindere dalle condizioni in cui gli è pervenuto il bene; semmai potrà rivalersi nei confronti del proprio venditore (con scarse possibilità di riuscita).

...... che diritti ha questo condomino con l'art. 1123 c.c. visto che leggendolo non ci vedo nulla inerente a questa storia?
Nessun diritto ma obbligo di corrispondere la sua quota/parte in base ai suoi millesimi di proprietà; infatti è proprio l'art.1123 Cc che gli impone il pagamento, salvo lo stesso non dimostri l'esistenza di altro titolo che lo possa escludere (ad es. il Regolamento su citato).
Saluti.
-
 

DEAMARY

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Grazie a tutti per le gentili risposte.
Quindi deduco che ciò che è stato deciso in assemblea (pagare in parti uguali la sostituzione caldaie) non sia comunque corretto.....
 
O

Ollj

Ospite
Deduce correttamente; se non c'è un diverso titolo come su descritto, deve essere applicato l'art.1123 Cc e tutti i co0ndòmini devono pagare in base i millesimi.
Tuttavia se l'assemblea deliberasse ugualmente contra legem, a lei non rimarrà che impugnare la delibera entro 30 gg come disposto dall'art.1137 Cc.

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
 

DEAMARY

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Grazie Ollj davvero gentile. ..
quindi anche se io o altro condomino dovessimo impugnare il verbale d'assemblea l'inizio dei lavori x la sostituzione non verrebbe sospeso.
buona serata e grazie ancora
 

DEAMARY

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno, un ultimo chiarimento poi non la disturbo più, giusto per arrivare preparata dal giudice di pace.
Il condomino che vuole far pagare in parti uguali ha proprio citato il c.c. 1123 perchè non parla di SOSTITUZIONE/RIFACIMENTO ma di CONSERVAZIONE E INNOVAZIONE, questo c.c. si riferisce anche alla sostituzione?
Per far si che il Giuduce non blocchi l'inizio dei lavori posso fargli presente che i lavori devono iniziare perchè presto ci sarà il terzo inverno al freddo e abbiamo tutt'ora in funzione una sola caldaia perchè la seconda ha ceduto e che negli appartamenti con il riscaldamento malfunzionante ci abitano dei bambini piccoli e quindi è necessario che le caldaie vengano al più presto sostituite? (tutto ciò è stato scritto a verbale in assemblea). Ringrazio in anticipo.
 

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