hobbidee

Membro Attivo
Conduttore
Sono proprietario di un negozio. Il condominio da ridipinto le scale, attibuendomi le spese sulla base dei millesimi di mia proprieta'. L'articolo 1124 del nuovo regolamento dice che le spese per la manutenzione delle scale e degli ascensori deve essere attribuita a coloro che ne fanno uso. Io non ho nessun diritto sulle scale del condominio se non per una rampa di accesso alle cantine, sulle quali non e' stata fatta alcuna tinteggiatura.
E' corretto che io debba pagare anche per la tinteggiatura delle scale?
 

SVC

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
quando abbiamo rifatto le scale nella riunione condominiale si è deciso di ripartire in percentuale le spese anche in base al piano dove si trova l'immobile. Coloro che abitavano al primo piano quindi, utilizzando in pratica solo l'ingresso, hanno pagato meno rispetto a quelli del quinto piano che utilizzano tutte le rampe di scale.
 

hobbidee

Membro Attivo
Conduttore
E' vero. ma il nuovo regolamento dice che la manutenzione delle scale e dell'ascensore vanno ripartite, per meta' in ragione del valore delle singole unita', e per l'altra meta' , esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Pertanto io dovrei pagare solo la meta', in quando mi trovo al piano strada. Inoltre l'art 1124 dice che se si tratta di cose destinate a servire i condomini in maniera diversa, le spese vanno ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno puo' farne. Cio riguarda evidentemente anche la portineria che prevalentemente si occupa di servizi che al negozio al piano strada non interessano, pulizia dellescale in particolare.
 

bertoldo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per quanto possa essere utile:

La sentenza n.2695/2000 del Tribunale di Bologna e' "In tema di condominio, i muri delimitativi del vano scale non sono considerati alla stregua delle scale stesse nè accessori delle medesime, stante che facendo parte della struttura portante dell'edificio, sono viceversa da considerarsi quale parte comune necessaria per l'esistenza
dello stesso”

Sunto della Cassazione :Devono escludersi dall' ambito di operatività dell' articolo 1124 c. c., stante la sua formulazione, quelle spese relative alla manutenzione ed alla tinteggiatura dei muri attigui alla scala, nei quali la stessa è inflitta o appoggiata; spese che, viceversa, dovrebbero venir ripartite secondo i millesimi generali, ex articolo 1123 c. c., interessando murature comuni che fanno parte di tutto il fabbricato, al pari dei muri esterni. Si noti che, il legislatore del 1942, attesa l' estrema puntualità con cui ha avuto cura di formulare ogni singola norma del «nuovo» istituto del condominio, se avesse voluto disporre l' applicazione del dell' articolo 1124 c. c. anche alle spese per la manutenzione dei muri ai quali il corpo scale si poggia, gli avrebbe di certo menzionati.
 

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