calian29

Membro Ordinario
Conduttore
Un saluto a tutti, stò ristrutturando casa con relativo permesso dato dal comune (dia), stò pagando l'impresa edile con i vari acconti tra cui anche il pagamento dell'idraulico e dell'elettricista, quindi mi ritrovo con fatture intestate da un'unica impresa che mi riporta le voci di idraulica ed elettrica.La comunicazione all'asl è stata fatto solo a nome dell'impresa edile e non per le altre 2.E' corretta questa procedura? il mio Geometra doveva comunicare le altre ditte?se sono lavoratori autonomi cioè non hanno operai dipendenti l'obbligo spetta lo stesso?Vi chiedo dei chiarimenti a riguardo vi ringrazio in anticipo.
 

Certificatore

Membro Attivo
Professionista
Ciao, La notifica preliminare, come prevista dall'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e smi, deve essere presentata quando vi sono più di un'impresa, all'interno dello stesso cantiere, oppure se vi sono più di 200 uomini/giorno.
Nel tuo caso ricadi pienamente all'interno del comma 3, 4 e 5 dello stesso articolo e pertanto il tuo coordinatore, deve effettuare l'integrazione inserendo anche i LA.

«... Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i
documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica
impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese...»
Spero esserti stato d'aiuto.:)
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Puoi notificare comunque, ovviamente dovrai inserire un data successiva sulla notifica preliminare. La notifica è doppia, una allo Asl (Spresal) e una alla Direzione Provinciale del Lavoro. Per cui mandi una notifica all'Asl e per conoscenza alla Direzione Provincilae del Lavoro, e una alla Direzione Provinciale del Lavoro e per conoscenza all'Asl. Così si opera @calian29 .
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Ciao, La notifica preliminare, come prevista dall'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e smi, deve essere presentata quando vi sono più di un'impresa, all'interno dello stesso cantiere, oppure se vi sono più di 200 uomini/giorno.
Nel tuo caso ricadi pienamente all'interno del comma 3, 4 e 5 dello stesso articolo e pertanto il tuo coordinatore, deve effettuare l'integrazione inserendo anche i LA.

«... Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i
documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica
impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese...»
Spero esserti stato d'aiuto.:)
Riflessione collaterale: dietro questa corposa normativa quanti burocrati
ci sono per registrare e controllare??? come crede Renzi di semplificare
l'ambaradan burocratico??? Non ci riuscì Mussolini...figuriamoci lui...
piccolo arrivista improvvisatore di un mondo politico marcio. Boccaccia mia .....qpq.
 

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