Nemesis

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La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 23 marzo 2016, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 30/3/2016, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed»"
 

quiproquo

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Proprietario Casa
@Dimaraz fai il bravo...Chiama Ollj e chiedigli se ha voglia di tradurre in gergo
popolare...Limitato alle sanzioni...Forse manca un verbo di riferimento per capire se...: sì o no...! Io sarei per il no alle sanzioni ma potrebbe anche essere un sì per
l'annullamento delle stesse...Ma chi ce lo dice se non un dottorando in legge???
E quindi...quiproquo.
 
O

Ollj

Ospite
chiedigli se ha voglia di tradurre in gergo popolare...Limitato alle sanzioni...
Secondo me la Corte ha uniformato le sanzioni (solo contravvenzione e non delitto) ed esteso i benifici.

Termine della questione:
Art.181 Codice dei Beni culturali - Sanzioni - Disparità di trattamento.

"il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui, anche quando non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b), punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1 - che rinvia all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A) - colui che, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su immobili o aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori"

Igiudice evidenzia l'illegittimità in quanto, a fronte di comportamenti illeciti pressochè identici, vi è invece contradditorietà tra le sanzioni (quella prevista dal comma a) e comma b) del 181 comma 1 bis e quella più lieve prevista dal 181 comma 1; quindi diverse sanzioni per medesimi illeciti la cui unica differenza consite nella fonte del vincolo: beni paesaggistici vincolati ex lege da un lato e beni vincolati con provvedimento amministrativo dall'altro; differenza di sanzione grave e di non poco conto:
- per i beni vincolati ex lege si ha un semplice reato contravvenzionale, che può essere sanato e che si estingue con la rimessione in pristino dei luoghi prima che sia disposta d'ufficio e comunque prima che intervenga la condanna.
- per i beni vincolati con provvedimento amministrativo si ha un delitto (sanzione da uno a quattro anni) nè sanabile nè esinguibile con la rimessione in pristino dei luoghi.


La Corte così esordisce:
"È noto che la discrezionalità di cui gode il legislatore nel delineare il sistema sanzionatorio penale trova il limite della manifesta irragionevolezza e dell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione"
E su ciò si articolerà tutto il suo ragionamento che la porterà a dichiarare l'illegittimità costituzionale parziale dell'art.181.
Ergo: anche nel caso di illeciti sui beni paesaggistici vincolati con atto amministrativo, e a condizione che gli stessi illeciti non superino le soglie volumetriche indicate, non si potrà mai applicare la fattispecie del delitto con pena da 1 a 4 anni, ma andrà applicata la medesima disciplina prevista per gli illeciti commessi su beni vincolati ex lege (di cui al comma 1 art.181) ossia la la contravvenzione e riconosciuta altresì di conseguenza anche della non punibilità ex art.181, comma 1-ter, (accertamento postumo della compatibilità paesaggistica) e della estinzione del reato ex art. 181, comma 1-quinquies (ravvedimento operoso).
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ipse dixit.

Non fosse ancora chiaro traduco in"volgare" : niente pena grave e basta "ripianare/disfare" che si limita al classico "buffatto" stile cresima del vescovo.

Personalmente anandavano equiparate verso l'alto...pubblica gogna e proibizione di qualsiasi futura licenza.
 
O

Ollj

Ospite
Non è stato depenalizzato nulla; sempre reato è,cambia solo il tipo di reato e conseguente sanzione. Il governo se lo vorrà potrà reintrodurre il delitto, ma lo dovrà fare per tutti
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ipse dixit.

Non fosse ancora chiaro traduco in"volgare" : niente pena grave e basta "ripianare/disfare" che si limita al classico "buffatto" stile cresima del vescovo.

Personalmente anandavano equiparate verso l'alto...pubblica gogna e proibizione di qualsiasi futura licenza.

E.C.
"buffetto" (invece che buffato)
"andavano" (invece di anandavano)
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
E.C.
"buffetto" (invece che buffato)
"andavano" (invece di anandavano)
L'avevamo capito...che usi il tablet...e poi: noblesse obblige...
e poi: i propisti sono uomini o correttori??? come a suo tempo il carissimo amico
....omissis...che addirittura si era iscritto come "punzecchiatore"...per cui non ne faceva passare una e interveniva col coso poi definito cilindro...Poi stanco è volato
in cielo e siede alla sinistra del Padre, essendo la Destra già occupata in eterno...
Poi si è sdoppiato e si è messo a giocare talvolta barando anche con se stesso...
Aspettiamo la prossima variante..lui è un giocoliere formidabile improvvisatore
sempre proiettato alla vittoria...Prima o dopo ci sorprenderà....parola di quiproquo.
 

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