Ros meri

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Proprietario Casa
Salve, ho un appartamento al secondo piano con sottotetto di Proprietà, vorrei rifare il tetto in quanto ho infiltrazioni è più volte ripristinare a mie spese quindi ho deciso di rifarlo e fare la coibentazione al comune mi hanno anche dato la possibilità di costruire una terrazza a tasca di 6 mt quadri però il mio coinquilino di sotto non mi da il permesso, senza una motivazione valida. per il tetto ci deve pensare.aggiugo che io volevo usufruire del sisma bonus quindi senza spese per lui è per me vorrei sapere in una bifamiliare con due condomini prevale il no del 50% come mi devo comportare che criterio di valutazione si deve adottare se non c’è un modo pacifico di parlaci tranquillamente. grazie
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
non è facile capirti visto la mancanza della punteggiatura. Comunque io ho capito che sei proprietaria di un appartamento al secondo piano in una palazzina di due piani fuori terra. Il sottotetto è di tua proprietà e ci sono infiltrazioni dal tetto; che le riparazioni parziali non hanno sortito buon esito per cui tu vorresti rifare completamente tutto il tetto. Sei stata in Comune per avere delle informazioni e ti hanno detto che se rifai il tetto potresti ricavare una terrazza a tasca di 6 mq. Il proprietario dell'appartamento del primo piano non ti dà il permesso senza giustificare questo diniego e che tu volevi usufruire delle agevolazioni fiscali del sisma bonus.
Risposta: contatta un tecnico specializzato nelle ristrutturazioni edilizie perché lui ti potrà dire se è possibile avere questo beneficio fiscale e se è meglio il sisma bonus oppure l'ecobonus. Entrambi godono della detrazione fiscale del 110% e dovrebbe essere un incentivo a fare i lavori. Per non rimanere fregati potreste sottoscrivere una assicurazione che intervenga nel caso la Agenzia delle Entrate facendo dei controlli vi neghi il diritto alla detrazione. Di fatto siete un condominio minimo. Dovrebbe essere questo tecnico che dovrebbe fare opera di convincimento presso il condomino restio a fare i lavori.
Dal punto di vista legale non credo che il condomino del primo piano possa negarti il diritto di aprire una terrazza a tasca sul tetto comune per rendere più usufruibile il tuo sottotetto (art. 102 del c.c.). Invece ti dovrebbe preoccupare l'altezza interna del sottotetto per avere l'abitabilità di un appartamento tipo mansarda.
 

Ros meri

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Grazie
non è facile capirti visto la mancanza della punteggiatura. Comunque io ho capito che sei proprietaria di un appartamento al secondo piano in una palazzina di due piani fuori terra. Il sottotetto è di tua proprietà e ci sono infiltrazioni dal tetto; che le riparazioni parziali non hanno sortito buon esito per cui tu vorresti rifare completamente tutto il tetto. Sei stata in Comune per avere delle informazioni e ti hanno detto che se rifai il tetto potresti ricavare una terrazza a tasca di 6 mq. Il proprietario dell'appartamento del primo piano non ti dà il permesso senza giustificare questo diniego e che tu volevi usufruire delle agevolazioni fiscali del sisma bonus.
Risposta: contatta un tecnico specializzato nelle ristrutturazioni edilizie perché lui ti potrà dire se è possibile avere questo beneficio fiscale e se è meglio il sisma bonus oppure l'ecobonus. Entrambi godono della detrazione fiscale del 110% e dovrebbe essere un incentivo a fare i lavori. Per non rimanere fregati potreste sottoscrivere una assicurazione che intervenga nel caso la Agenzia delle Entrate facendo dei controlli vi neghi il diritto alla detrazione. Di fatto siete un condominio minimo. Dovrebbe essere questo tecnico che dovrebbe fare opera di convincimento presso il condomino restio a fare i lavori.
Dal punto di vista legale non credo che il condomino del primo piano possa negarti il diritto di aprire una terrazza a tasca sul tetto comune per rendere più usufruibile il tuo sottotetto (art. 102 del c.c.). Invece ti dovrebbe preoccupare l'altezza interna del sottotetto per avere l'abitabilità di un appartamento tipo mansarda.
Grazie per la risposta, il tecnico ha già fatto anche il progetto. Il proprietario dell altro appartamento sapeva che stavo facendo il tutto voleva vedere il progetto nel frattempo è stato vago, quando gli è stato consegnato e gli si è detto della terrazza a tasca lui ha risposto la terrazza no senza una motivazioni, e poi per il tetto ha detto che ci pensa e casomai fare una scrittura dove io mi prendo la totale responsabilità dei lavori fatti io ho rifiutato. la mia domanda è alla fine non è un 50 e 50 delle decisioni se lui ha espresso per il terrazzo un no categorico e per il tetto ci pensa… metto un avvocato? Per questo chiedevo in un condominio minimo se c’è un altro modo per le decisioni visto che non ci sarà mai un maggioranza
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
il tecnico ha già fatto anche il progetto
il tecnico, per quanto riguarda il rifacimento del tetto, dovrebbe sapere che se effettivamente ci sono infiltrazioni che pregiudicano la salubrità degli ambienti e creano danni ad uno dei comproprietari del condominio può consigliarti di rivolgerti ad un Giudice in applicazione dell' art. 700 del c.p.c. per provvedere con un provvedimento d'urgenza all'esecuzione dei lavori.
Incomincia a fargli scrivere da un legale, magari lui è al corrente di nuove norme in caso di stallo dei condomini che impediscano l'esecuzione dei lavori agevolati dai regimi fiscali.
Per quanto riguarda il terrazzino a tasca ti ho già detto la mia opinione.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Purtroppo ogni intervento che abbia ad oggetto parti comuni è soggetta all'approvazione unanime.
hai letto la pagina che hai postato?
"La sentenza n. 7929 del 2017 ha il merito di fare chiarezza. Secondo gli ermellini, la presenza di due soli partecipanti non è di per sé ostativa alla gestione condivisa delle cose comuni.
Per i giudici di legittimità, però, questa gestione non può che essere concorde, sicché* dove si parla di unanimità necessaria per l'assunzione delle decisioni, si fa riferimento all'unanimità dei condòmini (cioè due) e non dei presenti all'assemblea (che in teoria potrebbe essere presenziata da una sola persona).
Nel caso di specie la persona presente all'assemblea, da sola - motu propriu direbbero oltretevere –, aveva assunto la decisione di far eseguire lavori chiedendo poi il conto all'altro condomino.
Quella decisione così formatasi, ci dicono dalla Cassazione, è nulla e non solamente annullabile perché la scelta “di decidere da solo si risolve invece non in una delibera condominiale, ma in una mera manifestazione unilaterale di volontà” che nulla ha a che vedere con le decisioni condominiali.

Fonte: Delibere del condominio minimo nulle se non si è entrambi d'accordo

Per rifare il tetto la decisione dei essere presa dal 50%+1 dei PARTECIPANTI ALLA ASSEMBLEA che abbiano 500/1000.
Nel caso specifico ci si trova che la postante oltre all'appartamento è proprietaria anche del sottotetto è probabile che abbia più millesimi di proprietà rispetto a proprietario del piano terra. Rimane però l'empasse delle teste.

"Nel caso di empasse, allora sì bisogna fare riferimento alle norme sulla comunione, ossia all'art. 1105 c.c. in ragione del rimando alle stesse contenuto nell'art. 1139 c.c."
Fonte: Delibere del condominio minimo nulle se non si è entrambi d'accordo
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
in un condominio minimo se c’è un altro modo per le decisioni visto che non ci sarà mai un maggioranza
Art. 10, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020:
Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.";
b) l'articolo 8 è abrogato.

 

Ros meri

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Grazie tante per le risposte, si è deciso di mettere un legale. Anche perché, io iho comprato cinque anni fa questa casa il condomino di sotto c’è da sempre, diciamo anche che mi sono ritrovata allego foto di un terrazzo che passa sotto una mia finestra, apro e sono nel loro terrazzo. E mi hanno messo una grata , in corrispondenza sopra io ho l’altra finestra del sottotetto con le persiane Senza grate.libera di affacciarmi . Le finestre delle camere da letto invece mi ritrovo una tettoia, questo è tutto legale? Io mi affaccio e non ho visuale sono case in pietra senza balconi quindi per questo avevo intenzioni di fare il terrazzo su, io gliel’ho detto anche che mi ritrovo con una finestra che apre sul loro terrazzo o sulla tettoia e mi ha risposto che io c’è l’ho trovata non so se è legale tutto ciò anche perché il terrazzo so che è stato costruito in secondo tempo e avevano preso una multa perché non avevano chiesto i permessi, avrei lasciato stare per il quieto vivere visto che oramai c’erano , ma visto che lui pensa che ha più diritto di decidere vorrei sapere se puó tenerli o no.
 

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vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Le finestre delle camere da letto invece mi ritrovo una tettoia, questo è tutto legale?
hai comprato la casa nello stato di fatto in cui si trovava non puoi recriminare nulla. Anche perché certe situazioni a volte nascono quando il fabbricato era di un solo proprietario e non c'erano le esigenze di proprietari diversi che magari si guardano in cagnesco o hanno problemi perché danno un significato personali di privacy.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Probabilmente questa situazione risale a quando l'edificio era di un unico proprietario che l'ha costruito per cui tutti i vincoli che trovi oggi, salvo che non siano in contrasto con il regolamento edilizio, hanno diritto di esistere per "destinazione del padre di famiglia", ovvero da chi poteva realizzare i lavori esistenti.
 

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